DPIA per operazioni con drone in Italia: quando è obbligatoria, come si fa, cosa contesta il Garante
Il 4 luglio 2024 il Garante per la protezione dei dati personali ha chiuso il procedimento sul Comune di Treviso (provv. n. 405, doc. web 10050298). Per la parte relativa ai droni della Polizia locale con termocamera, contestata anche per omessa valutazione d'impatto (art. 35 GDPR), il procedimento è stato archiviato: il Comune ha dichiarato, con assunzione di responsabilità ex art. 168 del Codice, che i droni non erano stati usati per finalità di polizia se non in via residuale e che nessuno era stato identificato. Prima di archiviare, però, il Garante ha fissato un principio che vale per qualunque operatore UAS:
"sebbene non sia possibile riconoscere il volto dei soggetti ripresi, le immagini permettono comunque di visualizzare, con un discreto livello di definizione, le sagome e i movimenti degli stessi. Si tratta, pertanto, comunque di informazioni che [...] possono essere associate a persone fisiche identificate" (provv. 10050298, § 3.1).
Il volto non è il test. Il test è se il materiale raccolto, da solo o combinato con altre informazioni, consente di risalire a una persona (art. 4, n. 1, GDPR). Quando la risposta è sì, si entra nel GDPR; da lì, la domanda successiva è se il trattamento presenta un rischio elevato che rende obbligatoria la DPIA (Data Protection Impact Assessment, art. 35 GDPR) prima del volo.
Per chi opera nella categoria specific la domanda non resta confinata alla privacy. Il Reg. di esecuzione (UE) 2019/947, allegato, parte B, punto UAS.SPEC.050(1)(a)(iv), impone all'operatore procedure che garantiscano il rispetto del GDPR e una DPIA quando richiesta in applicazione dell'art. 35. Lo stesso requisito compare al punto 4.1.5 del PDRA AltMoC ENAC IT-UAS-2026-002 per le operazioni agricole, orticole e forestali, con dichiarazione di conformità da documentare nel manuale operativo. La DPIA, quando serve, è quindi anche una prova del fascicolo ENAC.
Disclaimer: contenuto informativo, non parere legale. La qualificazione di un trattamento come "a rischio elevato" dipende dai fatti della singola operazione (area, persone presenti, sensore, conservazione, uso delle immagini). Per il caso concreto serve il parere di un RPD o di un legale specializzato in protezione dei dati.
Quadro normativo: due binari che si incrociano
| Fonte | Cosa dice per l'operatore UAS |
|---|---|
| Reg. (UE) 2016/679 (GDPR), art. 35 | DPIA obbligatoria, prima del trattamento, quando il trattamento può presentare un rischio elevato; par. 3 elenca tre casi in cui è sempre richiesta |
| Provv. Garante n. 467 dell'11 ottobre 2018 e allegato 1 | Elenco nazionale di 12 tipologie di trattamento soggette a DPIA (art. 35, par. 4, GDPR), pubblicato in GU n. 269 del 19 novembre 2018 |
| WP29, Linee guida WP 248 rev.01, fatte proprie dall'EDPB | Nove criteri di rischio elevato; nella maggior parte dei casi due criteri bastano a richiedere la DPIA |
| EDPB, Linee guida 3/2019 sui dispositivi video, v. 2.0 del 29 gennaio 2020 | Riferimento interpretativo per qualunque ripresa video, citato in tutti i provvedimenti del Garante in materia |
| D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice privacy), artt. 2-ter, 114, 166, 171 | Base giuridica dei soggetti pubblici, controllo a distanza dei lavoratori, procedimento sanzionatorio, sanzione penale per la violazione dell'art. 4 dello Statuto dei lavoratori |
| Reg. di esecuzione (UE) 2019/947, art. 14, par. 5, e UAS.SPEC.050(1)(a)(iv) | Registrazione dell'operatore anche in categoria open se il drone ha un sensore in grado di rilevare dati personali (salvo giocattoli ex dir. 2009/48/CE); nella specific, procedure GDPR e DPIA quando richiesta |
| Regolamento ENAC UAS-IT, ed. 1 del 4 gennaio 2021, art. 29 | Se le operazioni comportano trattamento di dati personali, va dichiarato nella documentazione per l'autorizzazione; rispetto del principio di minimizzazione (art. 5, par. 1, lett. c, GDPR) |
| PDRA AltMoC ENAC IT-UAS-2026-002, ed. agosto 2026, punto 4.1.5 | Procedure di conformità al GDPR e DPIA quando richiesta, da dichiarare con evidenze nel manuale operativo |
Il punto pratico: l'aviazione non dice quando la DPIA serve, rinvia al GDPR e al Garante. Ma chiede all'operatore di dimostrare di essersi posto la domanda.
Quando il drone tratta dati personali
L'art. 4, n. 1, GDPR definisce dato personale qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, anche indirettamente. L'art. 4, n. 2, chiama trattamento anche la sola raccolta: il file grezzo registrato è già trattamento, prima di qualunque post-produzione.
Le Linee guida EDPB 3/2019 (§§ 8-9) lo applicano alle riprese dall'alto con un esempio esplicito: "Le registrazioni ad alta quota rientrano nell'ambito di applicazione del RGPD solo se, in queste circostanze, i dati trattati possono essere correlati a una determinata persona." La quota da sola non decide. Decidono risoluzione del sensore, uso dello zoom, post-elaborazione, combinazione con altri dati (luogo, orario, targa, edificio) e, come nel caso Treviso, l'uso che si fa delle immagini.
Configurazioni in cui di norma non c'è dato personale
| Scenario | Perché |
|---|---|
| Ispezione di copertura industriale senza persone nel campo inquadrato | Nessuna persona identificabile |
| Rilievo o trattamento su fondo agricolo senza terzi, abitazioni o strade inquadrate | Idem |
| Riprese di paesaggio senza presenza umana riconoscibile e senza targhe o elementi riconducibili a persone | Idem |
| Drone agricolo con sola camera di navigazione, senza registrazione né trasmissione delle immagini a terzi | Il rischio di identificazione va comunque valutato se il campo inquadrato include strade o abitazioni |
La conclusione "nessun dato personale" va scritta, con la motivazione: è l'elemento di responsabilizzazione (art. 5, par. 2, GDPR) che si mostra al cliente, all'ispettore o all'ENAC se la domanda arriva.
Configurazioni in cui il drone tratta dati personali
| Scenario | Perché |
|---|---|
| Ripresa di eventi con pubblico | Persone identificabili |
| Ispezione di facciata di condominio abitato | Volti e interni visibili da finestre e balconi |
| Monitoraggio ricorrente di cantiere o impianto con lavoratori presenti | Persone identificabili e controllo a distanza dei lavoratori (art. 4 L. 300/1970) |
| Fotogrammetria di area urbana ad alta risoluzione | Identificabilità in post-elaborazione |
| Termografia notturna con successivo intervento sul posto | Sagome e movimenti riconducibili a persone (provv. Treviso) |
| Trattamento fitosanitario su fondi confinanti con strade o abitazioni, con camera che registra | La finalità agronomica non esclude il trattamento delle immagini di terzi |
La deroga domestica non copre l'operatore professionale
L'art. 2, par. 2, lett. c), GDPR esclude i trattamenti effettuati da una persona fisica per attività a carattere esclusivamente personale o domestico. L'EDPB (Linee guida 3/2019, §§ 11-14) la interpreta in modo restrittivo, sulla base di due sentenze della Corte di giustizia:
- C-101/01, Lindqvist, 6 novembre 2003: la pubblicazione su Internet di dati personali, accessibili a un numero indefinito di persone, non rientra nella deroga;
- C-212/13, Ryneš, 11 dicembre 2014: la videosorveglianza che si estende, anche solo in parte, allo spazio pubblico esce dalla sfera esclusivamente personale.
Per l'operatore che lavora per un committente, con partita IVA e fattura, la deroga non si pone: è sempre dentro il GDPR, come titolare o come responsabile del trattamento.
La base giuridica: art. 6 GDPR
Delle sei basi giuridiche dell'art. 6, par. 1, GDPR, nelle operazioni UAS commerciali ne ricorrono in pratica due:
- lett. b), contratto: copre i dati del committente, non quelli dei terzi ripresi;
- lett. f), legittimo interesse: è la base tipica per i terzi ripresi incidentalmente, ma richiede un bilanciamento documentato tra l'interesse del titolare e i diritti degli interessati, tenendo conto delle loro ragionevoli aspettative (EDPB, Linee guida 3/2019, §§ 17-40).
Il consenso (lett. a) non è praticabile verso passanti o vicini. Due precisazioni che il Garante applica in modo costante:
- il cartello non crea l'aspettativa: "La presenza di segnaletica che informa l'interessato in merito alla videosorveglianza è del tutto irrilevante al fine di determinare ciò che un interessato può oggettivamente aspettarsi" (EDPB, Linee guida 3/2019, § 40). Il cartello serve all'informativa (art. 13), non al bilanciamento;
- il legittimo interesse non è disponibile per le autorità pubbliche nell'esecuzione dei loro compiti (art. 6, par. 1, secondo comma, GDPR): serve una norma di legge, di regolamento o un atto amministrativo generale (art. 2-ter Codice). Il Garante lo ha ribadito al Comune di Recco (provv. n. 322 del 4 giugno 2025, doc. web 10163530). Rileva per chi vola su incarico di un Comune: la base giuridica del committente pubblico va verificata prima, non presunta.
Quando la DPIA è obbligatoria
L'art. 35, par. 1, GDPR è la regola generale:
"Quando un tipo di trattamento, allorché prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento effettua, prima di procedere al trattamento, una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali."
Tre livelli decidono se il rischio è elevato.
1. I tre casi dell'art. 35, par. 3, GDPR
- a) valutazione sistematica e globale di aspetti personali, basata su trattamento automatizzato, su cui si fondano decisioni con effetti giuridici;
- b) trattamento su larga scala di categorie particolari di dati (art. 9) o di dati relativi a condanne penali e reati (art. 10);
- c) sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico.
Per i droni la lettera c) è la più ricorrente. Il Garante, nel provvedimento sul Comune di Vasto (provv. n. 457 del 18 giugno 2026, doc. web 10267254), lo scrive senza margini: la DPIA "è sempre dovuta nel caso in cui il trattamento comporti 'la sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico'" e "deve essere effettuata da parte del titolare prima di procedere al trattamento".
2. L'elenco nazionale del Garante (provv. 467/2018)
L'allegato 1 elenca 12 tipologie. Per un operatore UAS contano soprattutto:
| N. | Tipologia (sintesi dell'allegato 1) | Esempio UAS |
|---|---|---|
| 3 | Utilizzo sistematico di dati per osservazione, monitoraggio o controllo degli interessati | Sorvoli ricorrenti della stessa area abitata o frequentata |
| 4 | Dati di carattere estremamente personale su larga scala, compresi i dati sull'ubicazione | Tracciamento di persone o veicoli da riprese aeree |
| 5 | Trattamenti nel rapporto di lavoro mediante sistemi tecnologici (anche videosorveglianza e geolocalizzazione) da cui derivi la possibilità di controllo a distanza dei dipendenti | Monitoraggio di cantiere con operai; telemetria che localizza i propri piloti |
| 6 | Trattamenti non occasionali di dati di soggetti vulnerabili | Riprese ricorrenti in aree frequentate da minori o pazienti |
| 7 | Tecnologie innovative (IoT, intelligenza artificiale, ecc.) quando ricorre anche un altro criterio WP 248 | Riconoscimento automatico di persone o targhe a bordo o in post-elaborazione |
| 11 | Trattamenti sistematici di dati biometrici | Riconoscimento facciale |
Il provvedimento precisa che l'elenco non è esaustivo: resta fermo l'obbligo di DPIA quando ricorrono due o più criteri del WP 248.
3. I nove criteri del WP 248
- Valutazione o assegnazione di un punteggio, compresa la profilazione
- Decisioni automatizzate con effetti giuridici o analoghi
- Monitoraggio sistematico
- Dati sensibili o di carattere altamente personale
- Trattamento su larga scala
- Combinazione di insiemi di dati
- Interessati vulnerabili (tra cui i dipendenti)
- Uso innovativo o nuove soluzioni tecnologiche
- Trattamenti che impediscono di esercitare un diritto o di avvalersi di un servizio
Il WP 248 dice che "nella maggior parte dei casi" un trattamento che soddisfa due criteri richiede la DPIA, e che in alcuni casi può bastarne uno. Per il drone con camera la combinazione tipica è monitoraggio sistematico (3), larga scala (5) e nuove tecnologie (8). Con lavoratori nel campo inquadrato si aggiunge il criterio 7.
È il ragionamento che il Garante applica nei casi sanzionati: per la telecamera nel Comando di Polizia locale di Castel Goffredo (provv. n. 578 del 16 novembre 2023, doc. web 9963486) e per la geolocalizzazione dei veicoli aziendali di ASL1 Liguria (provv. n. 382 del 28 maggio 2026, doc. web 10259916) la DPIA era dovuta per la vulnerabilità dei dipendenti e il monitoraggio sistematico (criteri 3, 4 e 7) e per il punto 5 dell'allegato 1 al provv. 467/2018. Nel caso ASL1 l'Azienda aveva sostenuto che il trattamento non rientrasse nell'art. 35, par. 3, lett. a): il Garante ha respinto l'argomento: i tre casi del par. 3 non esauriscono l'obbligo.
Come si fa una DPIA per operazioni UAS
L'art. 35, par. 7, GDPR fissa il contenuto minimo:
- a) descrizione sistematica dei trattamenti previsti e delle finalità, compreso l'eventuale interesse legittimo;
- b) valutazione della necessità e proporzionalità;
- c) valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati;
- d) misure previste per affrontare i rischi.
Procedura in sette passi
- Mappare l'operazione: tipo di missione, area, durata, sensori, persone che possono essere inquadrate, chi riceve le immagini e per quanto tempo.
- Pre-valutazione: art. 35, par. 3, elenco del provv. 467/2018, criteri WP 248. Se la conclusione è "DPIA non necessaria", va scritta e motivata (art. 5, par. 2, GDPR).
- Descrizione sistematica (art. 35, par. 7, lett. a): dati, finalità, base giuridica corretta, strumenti, destinatari, conservazione. Nel caso Coccaglio (provv. n. 70 del 12 febbraio 2026, doc. web 10226611) il Garante ha contestato proprio una descrizione che indicava basi giuridiche errate.
- Necessità e proporzionalità (lett. b): la finalità si raggiunge con meno dati? Risoluzione minima utile, inquadratura limitata all'area di lavoro, registrazione solo quando serve.
- Rischi (lett. c): identificazione, uso ulteriore delle immagini, comunicazione a terzi, perdita o accesso non autorizzato, controllo dei lavoratori.
- Misure (lett. d): tecniche (oscuramento, cifratura, cancellazione programmata, accessi profilati) e organizzative (accordo art. 28 con i fornitori, autorizzazione del personale, formazione dei piloti).
- Consultazione preventiva (art. 36 GDPR) se, nonostante le misure, il rischio residuo resta elevato: si presenta al Garante prima di iniziare.
Quattro requisiti formali che il Garante verifica
| Requisito | Fonte | Caso |
|---|---|---|
| La DPIA precede il trattamento | Art. 35, par. 1, GDPR | Vasto 2026 e ASL1 Liguria 2026: DPIA redatta dopo l'avvio, violazione dell'art. 35 fino alla sua adozione |
| Se è designato un RPD, va consultato e il suo parere entra nella DPIA | Art. 35, par. 2, e art. 39, par. 1, lett. c), GDPR | Coccaglio 2026 e Vasto 2026: DPIA senza parere del RPD; irrilevante che l'esito fosse "rischio basso" |
| Data certa e sottoscrizione | Art. 5, par. 2, GDPR (responsabilizzazione) | Coccaglio 2026: DPIA priva di data e firma, non idonea a provare che fosse preventiva |
| Una DPIA può coprire trattamenti simili, ma con analisi puntuale | Art. 35, par. 1, ultimo periodo, GDPR | Vasto 2026: il documento unico per tutto il sistema di videosorveglianza non può essere generico |
Il terzo e il quarto punto hanno una ricaduta diretta per l'operatore che lavora a cicli: una DPIA per tipologia di servizio, con data, firma e versione, collegata alle missioni che copre, regge; un modulo generico compilato una volta non regge.
Riesame
L'art. 35, par. 11, GDPR impone il riesame almeno quando cambia il rischio. Il WP 248 indica come buona prassi il riesame continuo. Nuovo drone o nuovo sensore, nuova area, nuova finalità del committente, nuovi destinatari delle immagini: la DPIA va rivista.
La consultazione preventiva può finire con un no
Il 4 dicembre 2025 il Garante ha espresso parere non favorevole sulla DPIA presentata dal Comune di Pescara per le body cam della Polizia locale (provv. n. 743, doc. web 10221993). Il regime è quello del D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51 (trattamenti di polizia), non l'art. 36 GDPR, ma il rilievo tecnico vale per chiunque archivi immagini in cloud: non era documentato come fossero gestite le chiavi di cifratura e quindi non si poteva escludere l'accesso in chiaro da parte di un fornitore stabilito fuori dall'Unione. Per un operatore UAS che carica le riprese su piattaforme del costruttore o su storage extra-UE, è un punto da trattare nella DPIA e nell'accordo con il fornitore.
Gli adempimenti che vengono prima della DPIA
Registro delle attività di trattamento: art. 30 GDPR
L'art. 30, par. 5, esonera dal registro le organizzazioni con meno di 250 dipendenti, a meno che il trattamento possa presentare un rischio per i diritti degli interessati, non sia occasionale o includa categorie particolari di dati o dati relativi a condanne e reati. Per un'impresa UAS che effettua riprese come servizio ricorrente il trattamento non è occasionale: il registro è dovuto. Nel caso Realmaps (provv. n. 11 del 16 gennaio 2025, doc. web 10110241) l'assenza di registro, RPD e DPIA è stata contestata insieme, perché "sarebbero stati necessari vista la natura sistematica e invasiva del trattamento".
Contenuto minimo della voce "riprese aeree" (art. 30, par. 1): finalità, categorie di interessati e di dati, destinatari, trasferimenti extra-UE, termini di cancellazione, misure di sicurezza.
Informativa: artt. 13 e 14 GDPR
Le Linee guida EDPB 3/2019 (§§ 110-119) prevedono un'informativa a due livelli: un cartello con identità del titolare, finalità, diritti e rinvio al secondo livello, e un'informativa completa facilmente accessibile. Per un drone in movimento il primo livello va adattato: cartelli ai punti di accesso dell'area di lavoro, avvisi ai residenti, informativa al committente da girare ai propri dipendenti. Il cartello assente ricorre in molti provvedimenti in materia video (Mark s.r.l.s., Bologna, provv. 17 luglio 2024, n. 467, doc. web 10070348; Recco 2025).
Responsabile della protezione dei dati: art. 37 GDPR
Obbligatorio se le attività principali consistono in trattamenti che richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala (art. 37, par. 1, lett. b) o nel trattamento su larga scala di categorie particolari (lett. c). Per la maggior parte delle imprese UAS non scatta; può scattare per chi fa della sorveglianza aerea ricorrente la propria attività principale. Se un RPD è designato, va consultato sulla DPIA (art. 35, par. 2).
Ruoli e accordo art. 28 GDPR
Chi decide finalità e mezzi è titolare; chi tratta per conto altrui è responsabile e serve un contratto scritto con i contenuti dell'art. 28, par. 3. Nel caso Treviso il Comune si era qualificato come responsabile del fornitore dell'app, invertendo i ruoli, e non aveva stipulato l'accordo: violazione dell'art. 28, par. 3, sanzionata. Per l'operatore UAS il ruolo dipende da chi decide rotta, sensore, conservazione e uso delle immagini, e va scritto nel contratto con il committente. I fornitori di storage e software di gestione delle immagini che trattano dati per conto dell'operatore sono suoi responsabili.
Lavoratori: art. 4 L. 300/1970 e art. 114 Codice
Se dalle riprese può derivare il controllo a distanza di lavoratori, l'impianto si usa solo per esigenze organizzative, produttive, di sicurezza del lavoro o tutela del patrimonio, previo accordo sindacale o autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro (L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 4, c. 1). L'art. 114 del Codice ne fa una condizione di liceità del trattamento; l'art. 171 punisce la violazione con le sanzioni dell'art. 38 dello Statuto. Vale per i dipendenti del committente ripresi in cantiere e, per la telemetria e i registri di volo che localizzano i propri piloti, va valutato alla luce dei commi 2 e 3 dell'art. 4 (strumenti di lavoro, informativa adeguata). Il Garante applica il criterio anche quando l'autorizzazione arriva dopo il controllo (Mark s.r.l.s. 2024).
Sei scenari tipici: DPIA sì o no
| # | Scenario | DPIA | Motivo |
|---|---|---|---|
| A | Ispezione di copertura industriale isolata, nessuna persona inquadrata | No | Nessun dato personale; documentare la valutazione |
| B | Ispezione di facciata di condominio abitato | Da valutare, spesso consigliata | Trattamento incidentale in luoghi dove gli interessati si aspettano riservatezza (EDPB, Linee guida 3/2019, §§ 36-38); la DPIA documenta inquadratura, oscuramento, conservazione |
| C | Ripresa di evento pubblico con persone identificabili | Sì | Sorveglianza sistematica su larga scala di zona accessibile al pubblico (art. 35, par. 3, lett. c); con riconoscimento biometrico si aggiungono art. 9 e punto 11 dell'allegato 1 |
| D | Monitoraggio periodico di cantiere o impianto con lavoratori | Sì | Punto 5 dell'allegato 1 al provv. 467/2018; criteri WP 248 nn. 3 e 7; in più art. 4 L. 300/1970 |
| E | Fotogrammetria di area urbana con popolazione presente | Caso per caso, di norma sì se la risoluzione consente identificazione | Monitoraggio, larga scala, nuove tecnologie (criteri 3, 5, 8) |
| F | Trattamento fitosanitario su fondi senza terzi nel campo inquadrato | No | Nessun dato personale; se il fondo confina con strade o abitazioni, minimizzare (camera non registrante, inquadratura limitata) e scriverlo |
Per lo scenario F conviene ricordare che nel PDRA AltMoC IT-UAS-2026-002 la dichiarazione al punto 4.1.5 è comunque richiesta: anche la conclusione "nessun trattamento di dati personali" è un'evidenza da inserire nel manuale operativo.
Le cinque trappole comuni
Trappola 1: "Volo alto, non si riconosce nessuno"
La quota non è il criterio. EDPB, Linee guida 3/2019, §§ 8-9: le riprese ad alta quota sono nel GDPR se i dati possono essere correlati a una persona. Nel caso Treviso bastavano sagome e movimenti, combinati con l'intervento sul posto.
Trappola 2: "Oscuro i volti dopo, quindi il grezzo non conta"
Il trattamento inizia con la raccolta (art. 4, n. 2, GDPR). L'oscuramento è una misura da descrivere nella DPIA (art. 35, par. 7, lett. d), non una ragione per non farla. Se il grezzo viene conservato, conta anche la sua conservazione.
Trappola 3: "Il titolare è il committente, io sono solo il pilota"
Dipende da chi decide finalità e mezzi. Se l'operatore sceglie rotta, sensore, risoluzione, conservazione e uso del grezzo, decide i mezzi essenziali e non è un mero esecutore. In ogni caso il rapporto va qualificato per iscritto: con i ruoli invertiti e senza accordo art. 28, Treviso è stato sanzionato.
Trappola 4: "La DPIA l'ho fatta, vale per sempre"
L'art. 35, par. 11, GDPR impone il riesame quando cambia il rischio. E una DPIA senza data certa non prova di essere stata fatta prima: Coccaglio 2026.
Trappola 5: "Il committente è un Comune, la base giuridica è sua"
È sua, ma l'operatore che tratta per conto del Comune deve sapere quale norma la fonda (art. 2-ter Codice) e non può contare sul legittimo interesse, escluso per le autorità pubbliche (art. 6, par. 1, GDPR; Recco 2025). L'uso dei droni per finalità di sicurezza pubblica ha inoltre una disciplina di settore propria: il Garante a Treviso ha ricordato che non è consentito in via generale alle Polizie locali, salvo funzioni delegate per specifiche operazioni.
Cosa contesta il Garante: i provvedimenti con l'art. 35
| Data | Titolare | Doc. web | Contesto | Esito |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2023 | Comune di Castel Goffredo | 9963486 | Telecamera audio-video nel Comando di Polizia locale, senza accordo o autorizzazione ex art. 4 L. 300/1970 | 50.000 euro complessivi (30.000 per installazione e trattamento, inclusa la DPIA omessa; 20.000 per conservazione oltre termine e comunicazione illecita) |
| 4/7/2024 | Comune di Treviso | 10050298 | Droni con termocamera (art. 35 contestato) e app di segnalazione | Archiviazione per i droni; 7.000 euro per l'app (artt. 5, 6, 13, 25, 28 GDPR e 2-ter Codice) |
| 20/6/2024 | Comune di Forlì | 10028498 | App di segnalazione con invio di video alla Polizia locale | 15.000 euro, violazione anche dell'art. 35, par. 1 |
| 16/1/2025 | Realmaps S.r.l. | 10110241 | Liste di proprietari immobiliari cedute ad agenzie | 100.000 euro, con artt. 30, 35 e 37 tra le violazioni |
| 12/2/2026 | Comune di Coccaglio | 10226611 | Videosorveglianza usata a fini disciplinari | 6.000 euro; DPIA senza data certa e senza parere RPD |
| 28/5/2026 | ASL1 Liguria | 10259916 | Geolocalizzazione dei veicoli aziendali | 6.000 euro; DPIA redatta dopo l'avvio |
| 18/6/2026 | Comune di Vasto | 10267254 | Sistema foto/video per infrazioni stradali | 5.000 euro; DPIA tardiva e senza parere RPD |
Nessuno di questi provvedimenti riguarda un operatore UAS privato. Sono casi di videosorveglianza, geolocalizzazione e monitoraggio con la stessa struttura di rischio di un drone con camera, e mostrano come il Garante legge l'art. 35: preventività, completezza, coinvolgimento del RPD. I casi in dettaglio sono nella rassegna dei provvedimenti del Garante.
Le sanzioni applicabili
- Art. 83, par. 4, GDPR: fino a 10 milioni di euro o al 2% del fatturato mondiale annuo, se superiore, per le violazioni degli obblighi del titolare e del responsabile (artt. 25-39, tra cui DPIA, registro, RPD, art. 28);
- art. 83, par. 5, GDPR: fino a 20 milioni o al 4%, per principi (art. 5), basi giuridiche (art. 6), categorie particolari (art. 9), diritti degli interessati (artt. 12-22), trasferimenti;
- art. 83, par. 3, GDPR: per lo stesso trattamento o trattamenti collegati l'importo totale non supera quello previsto per la violazione più grave;
- oltre alla sanzione, l'art. 58, par. 2, GDPR consente al Garante di ordinare la conformità o di limitare o vietare il trattamento.
Checklist privacy pre-volo: 12 punti
- 1. Il campo inquadrato può includere persone, targhe, finestre, lavoratori? Se no, scrivi perché e archivia la valutazione con la missione
- 2. Deroga domestica: per un'attività professionale non si applica
- 3. Ruoli: titolare o responsabile? Scritto nel contratto con il committente
- 4. Registro art. 30: la voce "riprese aeree" esiste ed è completa
- 5. Base giuridica art. 6: contratto per il committente, legittimo interesse con bilanciamento scritto per i terzi; per committenti pubblici, la norma ex art. 2-ter Codice
- 6. Pre-valutazione: art. 35, par. 3, elenco del provv. 467/2018, criteri WP 248; esito motivato anche se negativo
- 7. DPIA, se dovuta: contenuti dell'art. 35, par. 7, data certa, firma, parere del RPD se designato
- 8. RPD: verificare se l'attività principale lo rende obbligatorio (art. 37)
- 9. Informativa a due livelli: cartelli o avvisi nell'area di lavoro e informativa completa accessibile
- 10. Misure tecniche (art. 25): inquadratura minima, oscuramento, cifratura, conservazione definita e cancellazione
- 11. Lavoratori nel campo inquadrato: accordo sindacale o autorizzazione dell'Ispettorato prima del volo (art. 4 L. 300/1970)
- 12. Rischio residuo elevato: consultazione preventiva del Garante (art. 36) prima di iniziare; nel fascicolo ENAC, dichiarazione e evidenze al punto previsto dal PDRA o da UAS.SPEC.050
Come Certifly gestisce la parte privacy del ciclo di volo
In Certifly la privacy segue i servizi dichiarati nel ciclo di volo. Se un servizio può riprendere dati personali, il ciclo apre il blocco Privacy e Dati Personali con la DPIA, compilata con i dati ricorrenti dell'azienda (conservazione e sicurezza, destinatari e trasferimenti, diritti degli interessati) e rivista quando cambia una delle parti che la compongono. Nei cicli AltMoC la DPIA compare sempre come consigliata, e diventa obbligatoria quando un servizio tratta dati personali. A livello di organizzazione si tengono il Registro delle attività di trattamento (art. 30 GDPR), richiesto per considerare completi i documenti aziendali, e l'informativa privacy sulle riprese. La verifica GO/NO-GO della missione segnala la DPIA, l'informativa o il registro mancanti, e si ferma quando la DPIA indica un rischio residuo non accettabile finché la consultazione preventiva del Garante (art. 36) non è documentata.
Bibliografia
Fonti primarie
- Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), artt. 2, 4, 5, 6, 9, 13, 14, 25, 28, 30, 35, 36, 37, 39, 58, 83. EUR-Lex
- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), artt. 2-ter, 114, 166, 168, 171. Normattiva
- L. 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), art. 4. Normattiva
- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, art. 14, par. 5; allegato, parte B, UAS.SPEC.050(1)(a)(iv). EUR-Lex, testo consolidato
- Provvedimento del Garante n. 467 dell'11 ottobre 2018, elenco dei trattamenti soggetti a valutazione d'impatto (GU n. 269 del 19 novembre 2018). doc. web 9058979, allegato 1
- ENAC, Regolamento UAS-IT, ed. 1 del 4 gennaio 2021, art. 29. ENAC
- ENAC, PDRA AltMoC IT-UAS-2026-002, ed. agosto 2026, punto 4.1.5. ENAC; pagina di pubblicazione
- Corte di giustizia UE, C-101/01, Lindqvist, 6 novembre 2003; C-212/13, Ryneš, 11 dicembre 2014
Prassi e documenti istituzionali
- EDPB, Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, v. 2.0 del 29 gennaio 2020, §§ 8-9, 11-14, 17-40, 110-121, 136-138. EDPB
- WP29, WP 248 rev.01, Linee guida in materia di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, 4 ottobre 2017. Commissione europea
- Garante, Comune di Castel Goffredo, provv. n. 578 del 16 novembre 2023. doc. web 9963486
- Garante, Comune di Forlì, provv. n. 374 del 20 giugno 2024. doc. web 10028498
- Garante, Comune di Treviso, provv. n. 405 del 4 luglio 2024. doc. web 10050298
- Garante, Mark s.r.l.s., provv. n. 467 del 17 luglio 2024. doc. web 10070348
- Garante, Realmaps S.r.l., provv. n. 11 del 16 gennaio 2025. doc. web 10110241
- Garante, Comune di Recco, provv. n. 322 del 4 giugno 2025. doc. web 10163530
- Garante, Comune di Pescara, parere n. 743 del 4 dicembre 2025. doc. web 10221993
- Garante, Comune di Coccaglio, provv. n. 70 del 12 febbraio 2026. doc. web 10226611
- Garante, ASL1 Liguria, provv. n. 382 del 28 maggio 2026. doc. web 10259916
- Garante, Comune di Vasto, provv. n. 457 del 18 giugno 2026. doc. web 10267254
- Garante, pagina tematica sui droni. garanteprivacy.it
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