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Albo Gestori Ambientali per operatori UAS: categoria 2-bis o categoria 5 per trasportare i propri rifiuti pericolosi

Chi trasporta in proprio i rifiuti pericolosi dei trattamenti con drone deve iscriversi all'Albo Gestori Ambientali. Entro 30 kg o 30 litri al giorno di rifiuti propri basta la categoria 2-bis (art. 212 c. 8 D.Lgs. 152/2006): comunicazione, niente garanzie finanziarie, rinnovo decennale. La categoria 5 serve oltre soglia o per rifiuti di terzi. Requisiti, geolocalizzazione e sanzioni.

Albo Gestori Ambientali per operatori UAS: categoria 2-bis o categoria 5 per trasportare i propri rifiuti pericolosi

Un operatore UAS che esegue trattamenti fitosanitari produce rifiuti pericolosi: acque di lavaggio contaminate, imballaggi che hanno contenuto prodotti fitosanitari, DPI esausti, batterie a fine vita. Una volta iscritti al RENTRI, resta da decidere chi porta quei rifiuti all'impianto. Le strade sono tre: affidarli a un trasportatore iscritto all'Albo, iscriversi in categoria 2-bis per il trasporto in proprio entro 30 kg o 30 litri al giorno, oppure iscriversi in categoria 5, il regime ordinario per la raccolta e il trasporto di rifiuti speciali pericolosi.

La denominazione "cat. 5F semplificata", che circola nel settore, non esiste. La lettera F indica la classe più piccola della categoria 5 (meno di 3.000 tonnellate annue): è un'iscrizione ordinaria, con garanzie finanziarie, responsabile tecnico e, dal 30 giugno 2026, sistemi di geolocalizzazione sui mezzi. La forma semplificata per chi trasporta i propri rifiuti è un'altra cosa, ed è disciplinata dall'art. 212 c. 8 del D.Lgs. 152/2006.

Avvertenza. Contenuto informativo, non costituisce consulenza legale. Requisiti, modulistica e diritti sono fissati dal D.Lgs. 152/2006, dal D.M. 120/2014 e dalle deliberazioni del Comitato nazionale dell'Albo, che possono cambiare: prima di presentare una domanda verificate le istruzioni correnti sul portale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali e, per i casi dubbi, sentite la Sezione regionale competente o un consulente ambientale.


01 — Il quadro normativo

L'art. 212 c. 5 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 stabilisce che "l'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti". L'Albo è articolato in un Comitato nazionale presso il Ministero dell'ambiente e in Sezioni regionali e provinciali presso le Camere di commercio dei capoluoghi di regione e delle province autonome (art. 212 c. 1).

Il regolamento attuativo è il D.M. 3 giugno 2014, n. 120, che all'art. 8 c. 1 elenca le categorie. Per un operatore UAS rilevano due voci:

CategoriaAttività (art. 8 c. 1 D.M. 120/2014)Base legale
2-bisProduttori iniziali di rifiuti non pericolosi che raccolgono e trasportano i propri rifiuti, e produttori iniziali di rifiuti pericolosi che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi "in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno"art. 212 c. 8 D.Lgs. 152/2006
5Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosiart. 212 c. 5 D.Lgs. 152/2006

La categoria 5 è suddivisa in classi in funzione delle tonnellate annue gestite (art. 9 c. 3 D.M. 120/2014): dalla classe A (almeno 200.000 t) alla classe F (meno di 3.000 t). La classe F è quindi la fascia dimensionale minima della categoria 5, non un regime semplificato.


02 — Quando serve un'iscrizione

L'obbligo nasce con il trasporto. Se consegnate il rifiuto a un trasportatore iscritto, l'iscrizione all'Albo è sua; voi restate produttori, con gli obblighi di deposito temporaneo, registro e formulario.

Il trasporto dei rifiuti eseguito da imprese è accompagnato dal formulario di identificazione (art. 193 c. 1 D.Lgs. 152/2006). Non è considerata trasporto la movimentazione "esclusivamente all'interno di aree private" (art. 193 c. 11). Per i rifiuti pericolosi non c'è esenzione dal formulario per trasporti occasionali: quella del c. 7 riguarda solo i rifiuti speciali non pericolosi trasportati dal produttore non più di cinque volte l'anno ed entro 30 kg o 30 litri al giorno.

Dove viene prodotto il rifiuto di un trattamento in conto terzi

Per un contoterzista la domanda decisiva è dove, giuridicamente, il rifiuto è prodotto. L'art. 183 c. 1 lett. f) definisce produttore "il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione". L'art. 185-bis c. 1 lett. a) colloca il deposito temporaneo "nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti".

Se il rifiuto nasce sul fondo del cliente, riportarlo alla vostra base con il vostro mezzo è un trasporto su strada pubblica, che richiede l'iscrizione (o un trasportatore terzo). Il D.Lgs. 152/2006 prevede regole espresse sul luogo di produzione per manutenzione e piccoli interventi edili (art. 193 c. 19) e per l'assistenza sanitaria domiciliare (art. 193 c. 18), non per i servizi agricoli in conto terzi. In assenza di una regola specifica, l'impostazione prudente è trattare quel tragitto come trasporto e farlo con un'iscrizione 2-bis entro i limiti di quantità, o con un trasportatore iscritto. È un punto da chiarire con la Sezione regionale dell'Albo prima di organizzare la logistica.

Imprenditori agricoli

L'impresa agricola che usa il drone sui propri fondi ha due regole proprie:

  • è esclusa dall'obbligo di iscrizione per il trasporto dei propri rifiuti "all'interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede l'impresa ai fini del conferimento degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di raccolta" (art. 212 c. 19-bis);
  • la movimentazione tra fondi della stessa azienda agricola, anche su strada pubblica, non è trasporto se serve solo a raggiungere il deposito temporaneo e i fondi distano non più di 15 km (art. 193 c. 12).

Le due regole valgono per l'imprenditore agricolo ex art. 2135 c.c., non per l'impresa di servizi. La differenza è trattata in Impresa agricola o impresa di servizi.

TRASPORTATE VOIi vostri rifiuti pericolosi?TRASPORTATORE ISCRITTOnessuna iscrizione vostraPIÙ DI 30 KG O 30 Lin un giorno?CATEGORIA 2-BISart. 212 c. 8CATEGORIA 5regime ordinarionosìnosì
Quale regime per il trasporto dei propri rifiuti pericolosi

03 — Le tre strade a confronto

Trasportatore iscrittoCategoria 2-bisCategoria 5
Base legaleart. 212 c. 5 (iscrizione del trasportatore)art. 212 c. 8; D.M. 120/2014 artt. 8 e 16art. 212 c. 5, 6 e 10; D.M. 120/2014
Rifiuti trasportabiliTutti, nei limiti dell'iscrizione del trasportatoreSolo i propri; i pericolosi entro 30 kg o 30 l al giornoRifiuti speciali pericolosi, propri e di terzi, nella classe e con i codici EER dell'iscrizione
Condizione—Trasporto "parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa"Requisiti di idoneità tecnica e capacità finanziaria
ProceduraContratto con il trasportatoreComunicazione alla Sezione regionale; provvedimento entro 30 giorniDomanda di iscrizione, istruttoria e delibera della Sezione
Garanzie finanziarie—Non dovuteDovute (art. 212 c. 10)
Responsabile tecnico—Non richiesto fra le attestazioni (art. 16 c. 3 D.M. 120/2014)Richiesto (artt. 12-13 D.M. 120/2014)
Geolocalizzazione dei mezziObbligo del trasportatore, se in cat. 5Esclusa (art. 16 D.M. 59/2023)Requisito di idoneità tecnica dal 30 giugno 2026
Durata—10 anni5 anni
Diritto annuale—50 euro (art. 212 c. 8 lett. d)Secondo la classe

Per la maggior parte degli operatori UAS che vogliono portare da sé i propri rifiuti, la categoria 2-bis è il regime pertinente. La categoria 5 serve solo a chi supera stabilmente i 30 kg o 30 litri al giorno, o intende trasportare rifiuti di terzi.


04 — Categoria 2-bis: requisiti e procedura

Chi può iscriversi

Il produttore iniziale dei rifiuti, per i propri rifiuti. Per i pericolosi vale il limite di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno. Il trasporto deve costituire "parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti" (art. 212 c. 8): l'impresa di servizi con drone che trasporta i rifiuti della propria attività rientra in questo schema; un'impresa che fa del trasporto un'attività a sé no.

Cosa si attesta

La domanda è una comunicazione alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente. Ai sensi dell'art. 16 c. 3 D.M. 120/2014 l'impresa attesta:

  1. la sede dell'impresa e le attività da cui sono prodotti i rifiuti;
  2. le caratteristiche e la natura dei rifiuti prodotti;
  3. gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica dei mezzi usati per il trasporto, tenuto conto delle modalità di trasporto;
  4. il pagamento del diritto di segreteria e del diritto annuale di iscrizione.

La Sezione verifica presupposti e requisiti e delibera l'iscrizione entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione completa (art. 16 c. 5). Se accerta la mancanza dei requisiti, vieta con provvedimento motivato la prosecuzione dell'attività, salvo adeguamento nel termine assegnato (art. 16 c. 6).

Cosa non è richiesto

L'art. 212 c. 8 esclude le garanzie finanziarie: "detti soggetti non sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie". Le attestazioni dell'art. 16 c. 3 non comprendono la nomina di un responsabile tecnico.

Durata, diritti, variazioni

  • Rinnovo ogni 10 anni (art. 212 c. 8), contro i cinque anni delle iscrizioni ordinarie (art. 212 c. 6).
  • Diritto annuale di registrazione di 50 euro, rideterminabile (art. 212 c. 8 lett. d). Il mancato pagamento ha conseguenze sull'iscrizione: verificate scadenza e modalità sul portale dell'Albo.
  • Obbligo di comunicare ogni variazione successiva all'iscrizione, per esempio un nuovo mezzo o un nuovo codice EER (art. 212 c. 8).

RENTRI e geolocalizzazione

  • Le imprese che trasportano esclusivamente i propri rifiuti con iscrizione ex art. 212 c. 8 si iscrivono al RENTRI quando obbligate come produttori, con le tempistiche previste per i produttori (art. 13 c. 2 D.M. 4 aprile 2023, n. 59). Il percorso RENTRI per l'operatore drone è descritto in RENTRI per operatori drone fitosanitari.
  • L'obbligo di sistemi di geolocalizzazione sui mezzi che trasportano rifiuti speciali pericolosi si applica "ad eccezione dei soggetti che effettuano trasporto dei propri rifiuti, iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 8" (art. 16 D.M. 59/2023).

Batterie al litio: nuovo codice EER dal 9 dicembre 2026

La Decisione delegata (UE) 2025/934, che modifica l'elenco europeo dei rifiuti, introduce il codice 16 06 07* "rifiuti di batterie al litio", pericoloso, e sopprime il 16 06 05. Si applica dal 9 dicembre 2026, data corretta dalla rettifica pubblicata il 19 agosto 2025. Per un operatore drone le batterie LiPo a fine vita diventano quindi rifiuto pericoloso e contano nel limite dei 30 kg o 30 litri al giorno.

Con la Circolare n. 8 del 23 luglio 2026 il Comitato nazionale dell'Albo ha stabilito che dal 9 dicembre 2026 i codici EER sostituiti sono adeguati d'ufficio nelle iscrizioni, mentre i codici nuovi, fra cui il 16 06 07*, vanno chiesti con istanza telematica, presentabile dal 14 ottobre 2026. Chi vuole trasportare in proprio le batterie al litio deve quindi far inserire il nuovo codice nella propria iscrizione.

Durante il trasporto

L'iscrizione 2-bis non esonera dal resto: ogni trasporto di rifiuti pericolosi è accompagnato dal formulario (art. 193 c. 1), e durante raccolta e trasporto i rifiuti pericolosi vanno imballati ed etichettati secondo le norme vigenti, "comprese, in particolare, le disposizioni in materia di trasporto di merci pericolose su strada" (art. 193 c. 6).


05 — Categoria 5: quando serve e cosa comporta

La categoria 5 serve se superate i 30 kg o 30 litri al giorno di rifiuti pericolosi, o se trasportate rifiuti prodotti da altri. Per un operatore UAS comporta:

  • Garanzie finanziarie a favore dello Stato (art. 212 c. 10). In attesa dei nuovi decreti attuativi si applicano importi e modalità dei decreti ministeriali richiamati dallo stesso art. 212 c. 10; le garanzie sono ridotte del 50% per le imprese registrate EMAS e del 40% per quelle certificate UNI EN ISO 14001.
  • Responsabile tecnico con titoli di studio, esperienza e idoneità verificata, con verifiche di idoneità ogni cinque anni (artt. 12 e 13 D.M. 120/2014). Il legale rappresentante può assumere il ruolo senza verifica di idoneità iniziale né verifiche periodiche, solo per la propria impresa, se è stato legale rappresentante della stessa impresa per almeno tre anni consecutivi (art. 212 c. 16-bis).
  • Rinnovo ogni cinque anni (art. 212 c. 6).
  • Geolocalizzazione dei mezzi. L'art. 17 D.M. 59/2023 rende la disponibilità dei sistemi di geolocalizzazione requisito di idoneità tecnica per l'iscrizione in categoria 5. Il Comitato nazionale ha dato attuazione con la deliberazione n. 1 del 24 marzo 2026; la Circolare n. 2 del 27 marzo 2026 fissa al 30 giugno 2026 il termine per attestare la presenza dei sistemi, "così come modificato dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26", e dispone che dal 1° luglio 2026 le Sezioni cancellino d'ufficio, limitatamente alla categoria 5, gli autoveicoli non adeguati. Se la cancellazione fa venir meno i requisiti per mantenere l'iscrizione, si apre il procedimento disciplinare dell'art. 21 D.M. 120/2014. I veicoli cancellati possono essere reiscritti con istanza telematica.

Per un operatore con volumi da drone, questi oneri hanno senso solo se il trasporto di rifiuti diventa un servizio offerto ad altri.


06 — Sanzioni

Il trasporto di rifiuti senza l'iscrizione prescritta è un reato. L'art. 256 c. 1 D.Lgs. 152/2006, nel testo modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 116, convertito dalla L. 3 ottobre 2025, n. 147, prevede:

FattispeciePena
Raccolta o trasporto di rifiuti non pericolosi senza iscrizione o comunicazione ex art. 212Arresto da tre mesi a un anno o ammenda da 2.600 a 26.000 euro (c. 1)
Stessi fatti con rifiuti pericolosiReclusione da uno a cinque anni (c. 1)
Con pericolo per persone, acque, aria, suolo, ecosistemi o in siti contaminatiReclusione da uno a cinque anni; con rifiuti pericolosi da due anni a sei anni e sei mesi (c. 1-bis)
Violazioni commesse con veicoli a motoreSospensione della patente del conducente da tre a nove mesi (c. 1-ter)
Condanna o patteggiamentoConfisca del mezzo, salvo che appartenga a persona estranea al reato (c. 1-quater)
Iscritto che non osserva le prescrizioni o perde i requisiti, rifiuti pericolosiReclusione da sei mesi a tre anni, salvo le condizioni del c. 1-bis (c. 4)

Il c. 4 riguarda anche chi è iscritto in 2-bis: superare il limite dei 30 kg o 30 litri può configurare l'esercizio in carenza dei requisiti e delle condizioni della propria iscrizione, se il fatto non è qualificato come trasporto senza la prescritta iscrizione ai sensi del c. 1.


07 — Le 5 trappole comuni

Trappola 1 — Iscriversi in "categoria 5 classe F" credendo sia la forma semplificata

La classe F è la fascia di tonnellaggio più bassa della categoria 5 ordinaria, con garanzie finanziarie, responsabile tecnico, rinnovo quinquennale e geolocalizzazione. Chi trasporta solo i propri rifiuti entro 30 kg o 30 litri al giorno ha la categoria 2-bis, che non prevede nessuno di questi oneri.

Trappola 2 — Pensare che un trasporto saltuario non richieda l'iscrizione

L'art. 212 c. 5 lega l'obbligo all'attività di trasporto, senza soglie di frequenza. L'unica esenzione per trasporti occasionali (art. 193 c. 7) riguarda il formulario per rifiuti non pericolosi, non l'iscrizione e non i rifiuti pericolosi.

Trappola 3 — Ritirare rifiuti del cliente con l'iscrizione 2-bis

La 2-bis copre solo i rifiuti di cui siete produttori iniziali. Gli imballaggi dei prodotti fitosanitari acquistati e aperti dall'azienda agricola, o le batterie del cliente, non sono vostri rifiuti: trasportarli è attività per conto terzi, che richiede la categoria 5 o un trasportatore iscritto.

Trappola 4 — Superare il limite giornaliero "una volta sola"

Il limite è di 30 kg o 30 litri al giorno. Chi lo supera trasporta rifiuti pericolosi fuori dalle condizioni dell'iscrizione: si applica l'art. 256 c. 4 (carenza dei requisiti e delle condizioni dell'iscrizione) o, se il trasporto è qualificato come effettuato senza la prescritta iscrizione, il c. 1. Se le giornate di punta possono superare la soglia, programmate un ritiro con trasportatore iscritto per quei giorni.

Trappola 5 — Non comunicare un nuovo mezzo o un nuovo rifiuto

Le attestazioni della comunicazione comprendono i mezzi e la natura dei rifiuti (art. 16 c. 3 D.M. 120/2014), e l'impresa deve comunicare ogni variazione (art. 212 c. 8). Un furgone nuovo non comunicato, o un codice EER non dichiarato, è un trasporto fuori dall'iscrizione. Il caso tipico è il 16 06 07* delle batterie al litio, che dal 9 dicembre 2026 va chiesto con istanza perché non è adeguato d'ufficio.


08 — Checklist prima della comunicazione 2-bis

  • 1. Stabilito chi è il produttore di ciascun rifiuto (voi o il cliente) e dove nasce
  • 2. Verificato che il trasporto in proprio resta entro 30 kg o 30 litri al giorno di rifiuti pericolosi, anche nelle giornate di punta
  • 3. Verificato che il trasporto è accessorio all'attività dell'impresa e riguarda solo rifiuti propri
  • 4. Elenco dei rifiuti con natura, caratteristiche e codici EER, compreso il 16 06 07* per le batterie al litio dal 9 dicembre 2026
  • 5. Mezzi individuati, con estremi identificativi e idoneità tecnica per il tipo di trasporto
  • 6. Imballaggi ed etichettatura conformi alle norme sul trasporto di merci pericolose su strada
  • 7. Iscrizione RENTRI come produttore valutata secondo le tempistiche applicabili
  • 8. Diritto di segreteria e diritto annuale versati
  • 9. Comunicazione presentata alla Sezione regionale o provinciale competente
  • 10. Procedura interna per comunicare variazioni (mezzi, rifiuti) e per il rinnovo decennale
  • 11. Trasportatore iscritto individuato per i rifiuti di terzi e per le giornate oltre soglia

09 — Come Certifly supporta la gestione dei rifiuti

Per i trattamenti fitosanitari Certifly genera il Piano di gestione dei rifiuti contaminati: l'elenco dei rifiuti con codici EER e quantità stimate, le procedure di smaltimento precompilate dai dati aziendali (centro di raccolta, contratto di smaltimento, deposito temporaneo, trasportatore e relativo numero di iscrizione all'Albo) e un registro dei conferimenti con data, tipo, peso, numero di formulario e trasportatore. Quando una missione di trattamento dichiara rifiuti contaminati, il semaforo della missione segnala se il piano manca. L'iscrizione all'Albo, il RENTRI e i formulari restano adempimenti da svolgere sui portali ufficiali.


Bibliografia

Fonti primarie

  • D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — art. 183 (definizioni), art. 185-bis (deposito temporaneo), art. 193 (trasporto dei rifiuti), art. 212 (Albo nazionale gestori ambientali), art. 256 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata). Normattiva, art. 212 · art. 193 · art. 256

  • D.M. 3 giugno 2014, n. 120 — Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale gestori ambientali: artt. 8, 9, 12, 13, 16. Normattiva

  • D.M. 4 aprile 2023, n. 59 — Regolamento RENTRI: artt. 13, 16, 17. Normattiva

  • D.L. 8 agosto 2025, n. 116, convertito dalla L. 3 ottobre 2025, n. 147 — modifiche all'art. 256 D.Lgs. 152/2006 (testo vigente su Normattiva, sopra)

  • Decisione delegata (UE) 2025/934 della Commissione, del 5 marzo 2025, che modifica la decisione 2000/532/CE (elenco dei rifiuti) per i rifiuti di batterie, con rettifica del 19 agosto 2025. EUR-Lex · rettifica

Prassi e documenti istituzionali

  • Albo Nazionale Gestori Ambientali, Comitato nazionale — Circolare n. 8 del 23 luglio 2026, applicazione della Decisione delegata (UE) 2025/934 sui codici EER delle batterie. PDF
  • Albo Nazionale Gestori Ambientali, Comitato nazionale — Circolare n. 2 del 27 marzo 2026, applicazione della deliberazione n. 1 del 24 marzo 2026 sui sistemi di geolocalizzazione per la categoria 5. PDF
  • Albo Nazionale Gestori Ambientali — portale e modulistica. albonazionalegestoriambientali.it

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Questo documento ha finalità informative e divulgative e non costituisce consulenza legale. Non sostituisce il parere della Sezione regionale dell'Albo competente né quello di un consulente ambientale.