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RENTRI e FIR digitale per chi irrora con drone: iscrizione, registro, formulari e sanzioni

Chi irrora con drone come impresa di servizi produce rifiuti pericolosi ed è obbligato al RENTRI: la finestra per le imprese fino a dieci dipendenti si è chiusa il 13 febbraio 2026 e dal 16 settembre 2026 il FIR degli iscritti è solo digitale. Chi è escluso dopo la L. 199/2025, i codici EER tipici (batterie al litio pericolose dal 9 dicembre 2026), registro, trasporto, deposito e le sanzioni dell'art. 258 TUA.

RENTRI e FIR digitale per chi irrora con drone: iscrizione, registro, formulari e sanzioni

Chi esegue trattamenti fitosanitari con drone come impresa di servizi produce rifiuti pericolosi: imballaggi vuoti dei formulati, residui di miscela, materiali contaminati. Per questi soggetti il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) non è facoltativo. La finestra di iscrizione per le imprese con non più di dieci dipendenti si è chiusa il 13 febbraio 2026 (art. 13, c. 1, lett. c, D.M. 4 aprile 2023, n. 59), e dal 16 settembre 2026 il formulario di identificazione del rifiuto (FIR) degli iscritti si emette solo in formato digitale.

Questa guida mette in fila chi deve iscriversi e chi ne è escluso, quali rifiuti produce un'operazione di irrorazione con UAS, cosa comporta l'iscrizione nella gestione quotidiana (registro, FIR, trasporto, deposito) e quali sanzioni prevede oggi l'art. 258 del D.Lgs. 152/2006.

Contenuto informativo, non costituisce consulenza legale. La disciplina del RENTRI è attuata con decreti ministeriali e direttoriali che cambiano con frequenza: prima di una decisione operativa verificare il testo vigente delle norme citate e le istruzioni pubblicate su rentri.gov.it, e confrontarsi con un consulente ambientale.


1. Il quadro normativo

Il sistema di tracciabilità dei rifiuti è disciplinato dall'art. 188-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo unico ambientale, TUA). Il registro è gestito dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) con il supporto tecnico dell'Albo nazionale gestori ambientali; l'iscrizione passa per la piattaforma dell'Albo (art. 212, c. 9, TUA).

Le regole operative stanno nel D.M. 4 aprile 2023, n. 59, pubblicato nella GU n. 126 del 31 maggio 2023 e in vigore dal 15 giugno 2023, e nei decreti direttoriali previsti dal suo art. 21: tra questi il D.D. n. 210 del 31 luglio 2026, che ridefinisce le modalità di compilazione del registro e del FIR.

Gli obblighi di fondo restano quelli del TUA:

ObbligoNormaCosa prevede
Registro cronologico di carico e scaricoArt. 190 TUAPer i produttori iniziali di rifiuti pericolosi; annotazione entro dieci giorni lavorativi dalla produzione e dallo scarico (c. 3, lett. a); conservazione per tre anni dall'ultima registrazione (c. 10)
Formulario di identificazione (FIR)Art. 193 TUAAccompagna ogni trasporto di rifiuti eseguito da enti o imprese
Comunicazione annuale al Catasto (MUD)Art. 189, c. 3, TUAPer i produttori iniziali di rifiuti pericolosi: vedi MUD 2027 per operatori UAS
Iscrizione al RENTRIArt. 188-bis, c. 3-bis, TUAPer i produttori di rifiuti pericolosi, salvo le esclusioni dello stesso comma

Il RENTRI non sostituisce questi obblighi: ne digitalizza la tenuta e ne raccoglie i dati.


2. Chi deve iscriversi e chi è escluso

Il comma 3-bis dell'art. 188-bis, nel testo sostituito dall'art. 1, c. 789, della L. 30 dicembre 2025, n. 199, obbliga all'iscrizione, tra gli altri, «i produttori di rifiuti pericolosi». Sono esclusi i consorzi e i sistemi di gestione dell'art. 237 e i produttori ai quali si applicano i commi 5 e 6 dell'art. 190, cioè:

  • gli imprenditori agricoli dell'art. 2135 c.c. con volume d'affari annuo non superiore a 8.000 euro (art. 190, c. 5);
  • gli imprenditori agricoli dell'art. 2135 c.c. produttori iniziali di rifiuti pericolosi, i soggetti con codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 e i produttori di rifiuti pericolosi «non rientranti in organizzazione di ente o impresa» (art. 190, c. 6), che adempiono conservando per tre anni i FIR o i documenti di conferimento.

I soggetti esclusi già iscritti dovevano chiedere la cancellazione entro il primo trimestre 2026; chi non l'ha chiesta resta iscritto secondo le regole dell'art. 12 del D.M. 59/2023 (avviso RENTRI del 30 gennaio 2026).

La qualificazione del soggetto decide tutto

Il punto non è che cosa si fa (irrorare un vigneto), ma chi lo fa. L'esclusione vale per l'imprenditore agricolo, non per chi lavora per gli agricoltori.

SituazioneQualificazioneRENTRI
Azienda agricola che tratta i propri terreni con drone proprioImprenditore agricolo, art. 2135 c.c.Esclusa dall'iscrizione (art. 190, c. 6): conserva i FIR per tre anni
Azienda agricola che offre anche trattamenti a terzi usando prevalentemente le attrezzature dell'aziendaPuò restare imprenditore agricolo: l'art. 2135, c. 3, c.c. considera connesse le forniture di servizi «mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata»Va accertato caso per caso con il commercialista
Contoterzista o impresa di servizi con drone (s.r.l., ditta individuale non agricola)Impresa di serviziObbligata se produce rifiuti pericolosi
Pilota con partita IVA che opera come lavoratore autonomoDipende dall'organizzazione dell'attivitàValutare con un consulente se ricorre l'esclusione per chi non opera «in organizzazione di ente o impresa»

Il discrimine tra impresa agricola e impresa di servizi è trattato in Impresa agricola o servizi UAS?.

Chi è il produttore del rifiuto

Produttore è «il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione» (art. 183, c. 1, lett. f, TUA). In un servizio di irrorazione la risposta dipende dall'organizzazione del lavoro: i residui nel serbatoio, le acque di lavaggio dell'attrezzatura e i DPI dell'operatore nascono dall'attività del contoterzista; gli imballaggi dei formulati acquistati e aperti dall'agricoltore possono essere rifiuti dell'agricoltore. Conviene che il contratto di servizio dica chi acquista i prodotti, chi apre le confezioni e chi gestisce i rifiuti che ne derivano.


3. Le date

15/12/2025si apre la finestradi iscrizione13/02/2026chiude l'iscrizioneparte il FIR digitale15/09/2026fine FIR cartaceosanzioni dati FIR16/09/2026FIR digitaleobbligatorio
Le date del RENTRI che riguardano un'impresa di servizi con non più di dieci dipendenti

L'art. 13 del D.M. 59/2023 ha scaglionato l'iscrizione per dimensione: dal 18° mese dall'entrata in vigore (15 dicembre 2024) per i produttori con più di cinquanta dipendenti e per i soggetti diversi dai produttori iniziali; dal 24° mese (15 giugno 2025) per i produttori con più di dieci dipendenti; dal 30° mese (15 dicembre 2025), ed entro i sessanta giorni successivi, per tutti gli altri produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi. Per un contoterzista con non più di dieci dipendenti la scadenza era quindi il 13 febbraio 2026. Il numero dei dipendenti si calcola al 31 dicembre dell'anno precedente (art. 13, c. 3).

Chi avvia l'attività dopo le scadenze si iscrive prima di fare la prima annotazione sul registro (art. 12, c. 3, D.M. 59/2023).

Sul FIR il calendario è stato ritoccato dall'art. 13 del D.L. 31 dicembre 2025, n. 200, nel testo convertito dalla L. 27 febbraio 2026, n. 26:

  • il FIR digitale è emesso a partire dal 13 febbraio 2026 (art. 7, c. 8, D.M. 59/2023);
  • fino al 15 settembre 2026 il FIR poteva ancora essere emesso in formato cartaceo in alternativa al digitale (art. 13, c. 5-bis, D.L. 200/2025);
  • dal 16 settembre 2026 il FIR digitale è obbligatorio per tutti gli iscritti al RENTRI (avviso RENTRI del 31 marzo 2026);
  • dal 15 settembre 2026 si applicano le sanzioni per la mancata o incompleta trasmissione dei dati dei FIR (art. 258, c. 10-bis, TUA, inserito dall'art. 13, c. 5-septies, D.L. 200/2025).

4. I rifiuti di un'operazione di irrorazione con drone

L'elenco europeo dei rifiuti è nella Decisione 2014/955/UE; i codici con l'asterisco sono pericolosi. La scelta del codice spetta al produttore (art. 184, c. 5, TUA), che di norma la concorda con l'impianto di destinazione. La tabella riporta le voci che ricorrono più spesso: non sostituisce la classificazione del singolo rifiuto.

OrigineCodice EERVoce dell'elenco
Residui di miscela non distribuita, prodotti scaduti o revocati02 01 08*Rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose
Confezioni vuote di formulati pericolosi15 01 10*Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
Tute, guanti, stracci, filtri del circuito di irrorazione contaminati15 02 02*Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose
Gli stessi materiali, non contaminati15 02 03Diversi da quelli della voce 15 02 02
Olio esausto del generatore di campo13 02 08*Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
Batterie al litio del drone a fine vita, fino all'8 dicembre 202616 06 05Altre batterie e accumulatori
Batterie al litio del drone a fine vita, dal 9 dicembre 202616 06 07*Rifiuti di batterie al litio

Quattro precisazioni:

  • Batterie al litio pericolose dal 9 dicembre 2026. La Decisione delegata (UE) 2025/934, nel testo rettificato (rettifica), riscrive il capitolo 16 06 dell'elenco: sopprime la voce 16 06 05 e introduce la voce pericolosa 16 06 07* «rifiuti di batterie al litio», con applicazione dal 9 dicembre 2026. Le batterie al litio che diventano rifiuto da quella data sono rifiuti pericolosi anche per chi non fa trattamenti: un operatore di rilievi o ispezioni che finora produceva solo rifiuti non pericolosi diventa produttore di rifiuti pericolosi, con iscrizione al RENTRI prima della prima annotazione (art. 12, c. 3, D.M. 59/2023), registro e FIR. L'Albo nazionale gestori ambientali adegua d'ufficio i codici nelle iscrizioni dei trasportatori a decorrere dal 9 dicembre 2026 (circolare del Comitato nazionale n. 8 del 23 luglio 2026).
  • Imballaggi bonificati. Una confezione vuota resta 15 01 10* finché contiene residui di sostanze pericolose. La riclassificazione come imballaggio non pericoloso dipende dalla valutazione del produttore, che deve poterla documentare. La declassificazione non si ottiene per diluizione o miscelazione (art. 184, c. 5-ter, TUA).
  • Batterie. Il Reg. (UE) 2023/1542 definisce «batteria industriale», tra l'altro, ogni batteria di peso superiore a 5 kg che non sia per veicoli elettrici, mezzi di trasporto leggeri o autoveicoli (art. 3, n. 13). Per i rifiuti di batterie industriali i produttori delle batterie, o le loro organizzazioni, devono ritirarli gratuitamente dagli utilizzatori finali, senza obbligo di acquisto di una batteria nuova (art. 61, par. 1). L'adeguamento nazionale è nel D.Lgs. 10 febbraio 2026, n. 29. La gestione delle batterie in campo è trattata in Ricarica delle batterie LiPo in campo.
  • Acque di lavaggio. Sono un rifiuto quando l'operatore se ne disfa. Smaltirle versandole a terra fuori da quanto ammesso dall'etichetta del prodotto espone ai reati di abbandono (§ 7, trappola 3).

5. Cosa comporta l'iscrizione nella gestione di tutti i giorni

5.1 Iscrizione e contributo

L'iscrizione si fa dalla piattaforma RENTRI, per ciascuna unità locale. Comporta un diritto di segreteria e un contributo annuale, il primo versato all'iscrizione e i successivi entro il 30 aprile di ogni anno (art. 14 D.M. 59/2023; importi nell'allegato III). Il produttore può delegare gli adempimenti alla propria associazione di categoria o a una sua società di servizi, restando responsabile del contenuto dei dati (art. 18 D.M. 59/2023). Chi produce non più di quattro tonnellate l'anno di rifiuti pericolosi può tenere il registro tramite l'organizzazione di categoria, con annotazioni mensili (art. 190, c. 7, TUA).

5.2 Registro di carico e scarico

Dalla data di iscrizione il registro si tiene in formato digitale, vidimato digitalmente tramite il RENTRI (art. 4, c. 3, lett. b, D.M. 59/2023). Le annotazioni seguono i tempi dell'art. 190, c. 3, TUA: per il produttore, entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico. I dati del registro si trasmettono al RENTRI ogni mese, entro la fine del mese successivo all'annotazione; se nel mese non ci sono annotazioni la trasmissione non è dovuta (art. 15, c. 2, D.M. 59/2023).

5.3 FIR digitale

Il FIR digitale è un documento informatico vidimato con un codice univoco e firmato elettronicamente da ciascun operatore nelle diverse fasi del trasporto (art. 7 D.M. 59/2023). Durante il trasporto il rifiuto viaggia con una stampa del formulario oppure con la possibilità di esibirlo su dispositivo mobile (art. 7, c. 4): la stampa non sostituisce il documento digitale. Per i rifiuti pericolosi i dati del FIR si trasmettono al RENTRI (art. 15, c. 3). Il FIR può essere emesso e compilato dal trasportatore su richiesta del produttore, che resta responsabile delle informazioni di sua competenza (art. 5, c. 3), e il produttore può chiedere al trasportatore di trasmettere i dati (art. 15, c. 4).

La responsabilità del produttore per lo smaltimento si chiude quando riceve il FIR controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dal conferimento (art. 188, c. 4, lett. b, TUA); con il FIR digitale la copia arriva attraverso il RENTRI (art. 7, c. 7, D.M. 59/2023).

5.4 Deposito temporaneo

I rifiuti si raggruppano nel luogo in cui sono prodotti, inteso come l'intera area in cui si svolge l'attività (art. 185-bis TUA). Vanno avviati a recupero o smaltimento, a scelta del produttore, almeno ogni tre mesi oppure quando il deposito raggiunge 30 metri cubi, di cui al massimo 10 di rifiuti pericolosi; in ogni caso il deposito non può durare più di un anno. I rifiuti pericolosi si tengono per categorie omogenee, imballati ed etichettati.

5.5 Trasporto

Il trasporto professionale di rifiuti pericolosi richiede l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali (art. 212, c. 5, TUA); il D.M. 59/2023 lega alla categoria 5 dell'Albo l'obbligo dei sistemi di geolocalizzazione sui mezzi che trasportano rifiuti pericolosi (artt. 16 e 17). Il contoterzista che porta i propri rifiuti pericolosi dal campo alla sede o all'impianto può usare l'iscrizione semplificata dell'art. 212, c. 8, solo per quantità non superiori a trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e solo se il trasporto è parte integrante e accessoria dell'attività. Le esenzioni dal FIR dell'art. 193 non coprono il contoterzista: il c. 7 riguarda i trasporti occasionali di rifiuti speciali non pericolosi, il c. 8 i rifiuti delle attività agricole dell'art. 184, c. 3, lett. a, conferiti dal produttore a un circuito organizzato di raccolta convenzionato. Un trasporto di rifiuti pericolosi del contoterzista viaggia sempre con il formulario. I criteri per scegliere un trasportatore sono in Albo gestori cat. 5 per operatori UAS.


6. Sanzioni

Le sanzioni amministrative sono nell'art. 258 TUA; quelle penali nella stessa norma e negli artt. 255-ter e 256. Gli importi riportati sono quelli per i rifiuti pericolosi.

ViolazioneNormaSanzione
Mancata o irregolare iscrizione al RENTRIArt. 258, c. 10Da 1.000 a 3.000 euro; ridotta a un terzo se l'iscrizione avviene entro 60 giorni dalla scadenza (c. 11)
Mancata o incompleta trasmissione dei dati al RENTRIArt. 258, c. 10Da 1.000 a 3.000 euro; per i dati dei FIR, dal 15 settembre 2026 (c. 10-bis)
Registro omesso o tenuto in modo incompletoArt. 258, cc. 2 e 3Da 10.000 a 30.000 euro; per le imprese con meno di 15 dipendenti da 2.070 a 12.400 euro
Registro o FIR formalmente incompleti, con dati ricostruibili da altre scrittureArt. 258, c. 5Da 260 a 1.550 euro
FIR con dati incompleti o inesattiArt. 258, c. 4Da 1.600 a 10.000 euro
Trasporto di rifiuti pericolosi senza FIRArt. 258, c. 4Reclusione da uno a tre anni
Raccolta o trasporto senza iscrizione all'AlboArt. 256, c. 1Reclusione da uno a cinque anni
Abbandono o deposito incontrollato da parte del titolare d'impresaArt. 255-ter, c. 3Reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi
Omessa o inesatta comunicazione MUDArt. 258, c. 1Da 2.000 a 10.000 euro; da 26 a 160 euro se presentata entro 60 giorni dalla scadenza

Due regole attenuano il quadro: più violazioni commesse con una sola azione o omissione, o in esecuzione di un medesimo disegno, sono punite con la sanzione più grave aumentata fino al doppio (art. 258, c. 9); i dati incompleti o inesatti sono sanzionati solo se rilevanti ai fini della tracciabilità, esclusi gli errori materiali e le violazioni formali (art. 258, c. 13). Le sanzioni amministrative sono irrogate dalla provincia in cui è stata commessa la violazione (art. 262 TUA).

Per chi non si è iscritto entro il 13 febbraio 2026 la riduzione a un terzo del comma 11 non è più disponibile, perché i sessanta giorni sono trascorsi. Chi avvia l'attività adesso non è in ritardo: si iscrive prima della prima annotazione sul registro (art. 12, c. 3, D.M. 59/2023, § 3). Iscriversi resta comunque il primo passo: senza iscrizione non si possono emettere FIR digitali e ogni nuovo trasporto aggiunge una violazione.


7. Le cinque trappole più comuni

Trappola 1: «Lavoro per agricoltori, quindi sono escluso»

L'esclusione dell'art. 190, c. 6, riguarda chi è imprenditore agricolo, non chi presta servizi agli agricoltori. Un'impresa di servizi che produce rifiuti pericolosi resta obbligata all'iscrizione, anche se tutti i suoi clienti sono aziende agricole.

Trappola 2: «Stampo il FIR e lo metto sul mezzo»

Dal 16 settembre 2026 l'iscritto emette il FIR solo in formato digitale. La stampa che accompagna il carico serve ai controlli su strada (art. 7, c. 4, D.M. 59/2023), ma il documento valido è quello vidimato e firmato nel sistema. Un foglio stampato senza un FIR emesso e vidimato nel RENTRI espone alla contestazione di trasporto senza formulario, che per i rifiuti pericolosi è reato (art. 258, c. 4, TUA).

Trappola 3: «Le acque di lavaggio le butto a fine giornata»

Disfarsi delle acque di lavaggio o dei residui di miscela versandoli a terra, in un fosso o in un pozzetto è un abbandono di rifiuti pericolosi. Per il titolare d'impresa l'art. 255-ter, c. 3, TUA prevede la reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi. Le modalità di gestione dei residui in campo ammesse sono quelle indicate nell'etichetta del prodotto e nelle istruzioni dell'attrezzatura; tutto il resto va raccolto e conferito.

Trappola 4: «Porto io i bidoncini all'impianto con il furgone»

Il trasporto dei propri rifiuti pericolosi senza l'iscrizione ordinaria all'Albo è ammesso solo entro trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, come parte integrante e accessoria dell'attività, e con l'iscrizione semplificata dell'art. 212, c. 8, TUA. Oltre quella soglia serve un trasportatore iscritto in categoria 5; senza iscrizione si ricade nell'art. 256, c. 1, che per i rifiuti pericolosi prevede la reclusione da uno a cinque anni. In entrambi i casi il trasporto viaggia con il FIR.

Trappola 5: «Gli imballaggi li lascio all'agricoltore insieme ai suoi»

Se il rifiuto è del contoterzista, deve risultare del contoterzista: nel registro, nel FIR, nel MUD. Affidare i propri rifiuti al circuito di raccolta del cliente senza un FIR intestato al vero produttore lascia la produzione senza traccia. Il caso opposto è altrettanto frequente: se le confezioni sono dell'agricoltore, non vanno annotate nel registro del contoterzista. Il contratto di servizio è il posto dove chiarirlo.


8. Checklist

  • 1. Qualificazione dell'impresa verificata: imprenditore agricolo (art. 2135 c.c.) o impresa di servizi
  • 2. Se impresa di servizi che produce rifiuti pericolosi: iscrizione al RENTRI fatta per ogni unità locale
  • 3. Contributo annuale RENTRI versato entro il 30 aprile
  • 4. Contratto di servizio che indica chi acquista i prodotti, chi apre le confezioni e chi gestisce i rifiuti
  • 5. Elenco dei rifiuti prodotti con il codice EER concordato con l'impianto di destinazione
  • 6. Registro digitale tenuto con annotazioni entro dieci giorni lavorativi dalla produzione e dallo scarico
  • 7. Dati del registro trasmessi al RENTRI entro la fine del mese successivo
  • 8. FIR digitale per ogni trasporto, con trasmissione dei dati per i rifiuti pericolosi
  • 9. Trasportatore iscritto all'Albo in categoria 5, oppure iscrizione semplificata art. 212, c. 8, per i propri rifiuti entro 30 kg o 30 litri al giorno
  • 10. Deposito temporaneo svuotato almeno ogni tre mesi o al raggiungimento dei limiti di volume, mai oltre un anno
  • 11. Copie dei FIR controfirmate dal destinatario ricevute entro tre mesi dal conferimento; registri e FIR conservati per tre anni
  • 12. Batterie al litio a fine vita gestite come rifiuto pericoloso 16 06 07* dal 9 dicembre 2026, e dati pronti per la comunicazione MUD dell'anno successivo

9. Come Certifly aiuta

Nei piani che includono i trattamenti fitosanitari, Certifly tiene il Piano di gestione dei rifiuti contaminati dell'anno: le tipologie di rifiuto con il codice EER e la stima annua in chilogrammi, l'impianto di smaltimento, il trasportatore con il numero di iscrizione all'Albo, il contratto, la frequenza di conferimento e il deposito temporaneo. Nello stesso documento registri ogni conferimento con data, quantità, trasportatore e numero del FIR. Certifly non trasmette dati al RENTRI e non emette FIR: tiene in ordine le informazioni che servono a compilarli e che chiede chi ti controlla. certifly.it


10. Bibliografia

Fonti primarie

  • D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale: artt. 183, 184, 185-bis, 188, 188-bis, 189, 190, 193, 212, 255-ter, 256, 258, 262 (Normattiva, testo vigente)
  • D.M. 4 aprile 2023, n. 59, Regolamento recante disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del RENTRI, GU n. 126 del 31 maggio 2023. Gazzetta Ufficiale
  • L. 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, c. 789 (nuovo art. 188-bis, c. 3-bis, TUA). Gazzetta Ufficiale
  • D.L. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito dalla L. 27 febbraio 2026, n. 26, art. 13, cc. 5-bis, 5-quinquies, 5-sexies, 5-septies. Normattiva
  • Codice civile, art. 2135, imprenditore agricolo. Normattiva
  • Decisione 2014/955/UE, elenco europeo dei rifiuti. EUR-Lex
  • Decisione delegata (UE) 2025/934, che modifica l'elenco dei rifiuti per i rifiuti di batterie, e relativa rettifica (applicazione dal 9 dicembre 2026). EUR-Lex
  • Reg. (UE) 2023/1542, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, artt. 3 e 61. EUR-Lex
  • D.Lgs. 10 febbraio 2026, n. 29, adeguamento della normativa nazionale al Reg. (UE) 2023/1542, GU n. 54 del 6 marzo 2026. Gazzetta Ufficiale

Prassi e documenti istituzionali

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