«Col drone posso irrorare?» è la domanda più frequente — e più fraintesa — dell'agricoltura di precisione italiana. La risposta onesta non è né «sì» né «no»: è un quadro normativo con un divieto generale, un canale di deroga preciso, e una serie di attività che restano pienamente legali. Questa guida mette in fila cosa dice davvero la legge, senza le semplificazioni che girano nei forum e nelle brochure.
Il punto di partenza: il divieto di irrorazione aerea
L'art. 13 del D.Lgs. 150/2012 (attuazione della direttiva 2009/128/CE sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari) vieta l'irrorazione aerea. Il drone, ai fini di questa norma, è un mezzo aereo: il divieto si applica.
Lo stesso articolo prevede però la deroga: l'irrorazione aerea può essere autorizzata in casi specifici, quando non siano praticabili modalità alternative e a condizioni definite. Non è una zona grigia: è un percorso autorizzativo, con un'amministrazione competente e requisiti da soddisfare.
Il canale della deroga
Il punto di snodo è il Ministero della Salute (art. 54): è quello il canale attraverso cui passa l'uso in deroga dei prodotti fitosanitari con mezzo aereo. In parallelo si muovono le sperimentazioni autorizzate — è lì che si stanno costruendo i dati (deriva, efficacia, buffer) su cui si baseranno i criteri ordinari — e il quadro è in evoluzione: chi opera oggi lo fa dentro perimetri autorizzati specifici, non su base generale.
Attenzione a un errore speculare: «i limiti non sono ancora pubblicati» non significa «tutto vietato per sempre», ma nemmeno «campo libero». Significa che prima di ogni lavorazione va verificato il perimetro autorizzativo concreto di quel prodotto, su quella coltura, in quella regione.
Cosa resta pienamente legale, oggi
Il divieto riguarda l'irrorazione di prodotti fitosanitari. Non riguarda:
- mappatura e monitoraggio (NDVI, stress idrico, conte piante);
- semina e spandimento di materiale non fitosanitario;
- biocontrollo: il lancio di insetti utili (es. Trichogramma contro la piralide) non è un trattamento fitosanitario ai sensi dell'art. 13;
- prodotti non classificati come fitosanitari, secondo etichetta e classificazione.
È qui che il drone agricolo lavora in piena regola già oggi — ed è la parte che le brochure dimenticano di distinguere dal fitosanitario.
Gli obblighi che valgono comunque
Quando il trattamento (in deroga o con mezzi a terra) c'è, la contabilità è obbligatoria:
- il registro dei trattamenti è previsto dall'art. 16 del D.Lgs. 150/2012 (il vecchio riferimento all'art. 42 del DPR 290/2001 è abrogato: se lo trovate citato, la fonte è datata);
- il Reg. (UE) 2023/564 impone la tenuta elettronica dei registri dei prodotti fitosanitari, e il QdCA italiano si sta allineando con il tracciato digitale AGEA;
- sul PAN vale la precisione: il divieto di trattamento in fioritura riguarda, nel testo, le alberate stradali — la tutela dei pronubi sulle colture passa da etichetta e norme regionali, non da un divieto generale del PAN. Anche qui: leggere la fonte, non il sentito dire.
E naturalmente tutta la parte aeronautica di un'operazione in categoria Specific resta dovuta: autorizzazione o scenario, manuale, registri, assicurazione.
In pratica: la domanda giusta prima di ogni lavorazione
Non «il drone può irrorare?», ma: questo prodotto, su questa coltura, in questa regione, oggi, dentro quale perimetro autorizzativo sta? Se la risposta non è documentabile, la lavorazione col fitosanitario non parte; se è documentabile, partono anche gli obblighi di registrazione.
Come Agrifly tiene insieme i due binari
Agrifly gestisce il binario aeronautico (autorizzazioni, manuale, GO/NO-GO, geo-zone) e quello agronomico (QdCA digitale su tracciato AGEA, registro dei trattamenti, buffer e frasi SPe dall'etichetta) nello stesso flusso missione: la verifica «posso lavorare qui, oggi, con questo prodotto?» diventa una risposta del sistema, non una ricerca notturna nei PDF.
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Bibliografia
Fonti primarie
- D.Lgs. 14 agosto 2012, n. 150, artt. 13 e 16
- Direttiva 2009/128/CE
- Reg. (UE) 2023/564 (registri elettronici dei prodotti fitosanitari)
- Reg. (CE) 1107/2009 (immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari)
- PAN — Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari