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Registro dei trattamenti elettronico entro il 31 dicembre 2026: cosa cambia per chi fa trattamenti fitosanitari (anche con drone)

Il D.M. MASAF 30 dicembre 2025 (GU 23 aprile 2026) impone di convertire in formato elettronico leggibile meccanicamente i registri dei trattamenti 2026 entro il 31 dicembre 2026; dal 2027 vale il termine di 30 giorni del Reg. (UE) 2023/564. Chi registra in conto terzi, campi obbligatori, SIAN e QDCA, sanzioni dell'art. 24 D.Lgs. 150/2012.

Registro dei trattamenti elettronico entro il 31 dicembre 2026: cosa cambia per chi fa trattamenti fitosanitari (anche con drone)

Il decreto MASAF 30 dicembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2026 e in vigore dal giorno successivo, stabilisce all'art. 1 che «i registri per gli utilizzi dei prodotti fitosanitari sul territorio italiano, sono obbligatoriamente convertiti nel formato elettronico prescritto entro il 31 dicembre 2026». Il registro dei trattamenti, quello che in campagna tutti chiamano quaderno di campagna, deve quindi esistere in formato elettronico leggibile da un programma per tutti i trattamenti eseguiti nel 2026, e da lì in avanti diventa la regola.

L'obbligo nasce dal diritto europeo. Il Reg. di esecuzione (UE) 2023/564, applicabile dal 1° gennaio 2026, fissa contenuto e formato dei registri che gli utilizzatori professionali tengono ai sensi dell'art. 67 del Reg. (CE) 1107/2009. Il Reg. di esecuzione (UE) 2025/2203 ha consentito agli Stati membri di non pretendere affatto la conversione per gli utilizzi anteriori al 1° gennaio 2027. L'Italia, con il decreto che attua quel regolamento, ha scelto una via intermedia: la conversione resta obbligatoria, con la scadenza unica del 31 dicembre 2026 al posto dei 30 giorni dall'utilizzo, come l'art. 3 del Reg. 2023/564 consente per gli utilizzi anteriori al 2030.

Per chi irrora in conto terzi, con il drone o con altri mezzi, la domanda pratica è chi registra cosa. La risposta è già scritta nell'art. 16 c. 4 del D.Lgs. 150/2012 e nell'art. 4 del Reg. 2023/564, e il passaggio al digitale non la cambia: cambia il formato in cui il dato deve esistere. Questa guida sistematizza il quadro.

Disclaimer: contenuto informativo, non parere legale. Il calendario dipende da atti nazionali che possono essere integrati; le procedure SIAN e degli organismi pagatori regionali cambiano da una campagna all'altra. Verificate la disciplina vigente e le istruzioni del vostro organismo pagatore o CAA.


Cos'è il registro dei trattamenti e cosa deve contenere

L'art. 16 c. 3 del D.Lgs. 14 agosto 2012, n. 150 stabilisce che «gli acquirenti e gli utilizzatori di prodotti fitosanitari conservano presso l'azienda il registro dei trattamenti effettuati nel corso della stagione di coltivazione». I trattamenti vanno annotati «entro il periodo della raccolta e comunque al più tardi entro trenta giorni dall'esecuzione del trattamento stesso». Il registro riporta:

  • i dati anagrafici dell'azienda;
  • la coltura trattata e la sua estensione in ettari;
  • la data del trattamento, il prodotto e la quantità impiegata in chilogrammi o litri, e l'avversità che ha reso necessario il trattamento.

Il c. 4 aggiunge che il registro si conserva per almeno i tre anni successivi a quello cui si riferiscono gli interventi, insieme alle fatture di acquisto dei prodotti. Lo stesso periodo minimo di tre anni è fissato per gli utilizzatori professionali dall'art. 67 par. 1 del Reg. (CE) 1107/2009.

Il Reg. 2023/564 armonizza i campi a livello europeo (art. 1 e allegato). Per i trattamenti su superfici:

Campo (allegato Reg. 2023/564)Contenuto
Prodotto fitosanitarioDenominazione e numero di autorizzazione
DataData e, se pertinente, orario d'inizio
DoseQuantitativo di prodotto per ettaro, in chilogrammi o litri
UbicazioneL'unità fondiaria della domanda geospaziale del sistema integrato di gestione e controllo, se disponibile; altrimenti il metodo di identificazione messo a disposizione dallo Stato membro
SuperficieEttari trattati
ColturaDenominazione secondo i codici EPPO e, se pertinente, stadio di sviluppo BBCH

Lo Stato membro può chiedere informazioni ulteriori (art. 1 par. 4): in Italia l'avversità resta obbligatoria per l'art. 16 c. 3.


Il formato elettronico e le date

L'art. 2 del Reg. 2023/564 chiede un formato elettronico «leggibile meccanicamente», nel senso dell'art. 2 punto 13 della direttiva (UE) 2019/1024: un file strutturato da cui un programma estrae i dati. Un registro cartaceo scansionato o un PDF impaginato non lo è; un foglio di calcolo strutturato, un CSV o un archivio gestionale esportabile sì.

L'art. 3 regola i tempi: ogni utilizzo si registra «senza indebito ritardo»; se il registro non nasce in formato elettronico, va convertito entro 30 giorni dall'utilizzo, salvo termini nazionali più brevi. Per gli utilizzi anteriori al 2030 gli Stati possono concedere periodi più lunghi, purché tutto sia convertito entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

1 gen 2026si applica Reg. 2023/56431 dic 2026convertiti i registri 2026dal 1 gen 2027conversione entro 30 giorniil termine di 30 giorni per annotare (art. 16 c. 3) vale sempre
Il calendario del registro elettronico in Italia
PeriodoRegolaFonte
Trattamenti eseguiti nel 2026Annotazione entro la raccolta e comunque entro 30 giorni; conversione in formato elettronico entro il 31 dicembre 2026Art. 16 c. 3 D.Lgs. 150/2012; art. 1 D.M. MASAF 30 dicembre 2025
Trattamenti dal 1° gennaio 2027Registrazione senza indebito ritardo e comunque entro 30 giorni; se il registro non nasce elettronico, conversione entro 30 giorni dall'utilizzo, salvo un atto nazionale che si avvalga dei periodi più lunghi ammessi fino al 2030Art. 16 c. 3 D.Lgs. 150/2012; art. 3 Reg. 2023/564
Richiesta dell'autoritàDati nel formato elettronico prescritto entro la scadenza della conversione o, se anteriore, entro 10 giorni lavorativiArt. 4 Reg. 2023/564

In concreto: chi tiene oggi un registro cartaceo in regola non è inadempiente per il solo formato, ma tutto il 2026 deve risultare in formato elettronico entro il 31 dicembre. Chi non tiene affatto il registro è sanzionabile già oggi: il digitale cambia la forma dell'obbligo, non la sua esistenza.

Registro fitosanitario e domanda PAC sono due cose diverse

Il Quaderno di campagna dell'agricoltore (QDCA) del SIAN è l'applicativo che AGEA mette a disposizione nel fascicolo aziendale per registrare trattamenti, fertilizzazioni e irrigazioni (Istruzioni operative AGEA n. 58/2024). Si compila sul portale SIAN o si alimenta tramite i servizi di interoperabilità esposti a CAA e organismi pagatori; le Regioni con un proprio organismo pagatore possono usare strumenti analoghi (Circolare AGEA Coordinamento prot. 21371 del 14 marzo 2024, par. 6). AGEA richiama l'art. 4 del D.M. 1° marzo 2021 n. 99707, secondo cui i dati del registro dei trattamenti e delle fertilizzazioni sono elemento obbligatorio del fascicolo aziendale, e usa il QDCA anche come strumento di controllo di plausibilità per condizionalità ed eco-schemi, con termini di trasmissione propri della campagna PAC.

Sono due binari distinti: l'obbligo fitosanitario (art. 16 D.Lgs. 150/2012, Reg. 2023/564, D.M. 30 dicembre 2025) vale per ogni utilizzatore professionale, che chieda o no aiuti PAC; il QDCA del SIAN è uno strumento, collegato al fascicolo, con cui molte aziende assolvono anche quell'obbligo. Dal lato europeo, il Reg. di esecuzione (UE) 2026/148 ha eliminato dal 1° gennaio 2026 l'obbligo di riportare l'uso dei prodotti fitosanitari nella domanda geospaziale PAC, proprio perché quei dati sono già oggetto del registro dell'art. 67 Reg. 1107/2009.


Chi compila il registro quando il trattamento lo fa un contoterzista UAS

È il punto più delicato per chi offre trattamenti come servizio. Le regole sono due, e vanno lette insieme.

L'art. 16 c. 4 D.Lgs. 150/2012 dice, testualmente: «Nel caso in cui i trattamenti siano realizzati da contoterzisti, il registro dei trattamenti deve essere compilato dal titolare dell'azienda allegando l'apposito modulo rilasciato dal contoterzista per ogni singolo trattamento. In alternativa il contoterzista potrà annotare i singoli trattamenti direttamente sul registro dell'azienda controfirmando ogni intervento fitosanitario effettuato». Lo stesso comma consente che il registro sia compilato da un utilizzatore diverso dal titolare, che lo sottoscrive a fine anno, o da persona diversa con delega scritta del titolare tenuta in azienda; consente inoltre di avvalersi di un CAA per la compilazione, previa notifica alla ASL.

L'art. 4 del Reg. 2023/564 aggiunge che l'utilizzatore professionale che agisce «nel quadro di accordi contrattuali per un'altra persona fisica o giuridica» fornisce al contraente «l'accesso ai registri o una copia degli stessi senza indebiti ritardi o restrizioni». Il contoterzista che applica il prodotto è un utilizzatore professionale (art. 3 c. 1 lett. c) D.Lgs. 150/2012): ha quindi una registrazione propria dei prodotti che utilizza e deve renderla disponibile al cliente.

ConfigurazioneChi acquista il prodottoChi lo applicaRegistro dell'azienda agricolaObblighi del contoterzista
A. Azienda con drone proprioAziendaTitolare o dipendente abilitatoCompilato dall'aziendaNessuno
B. Contoterzista che applica il prodotto dell'aziendaAziendaPilota abilitato del contoterzistaCompilato dal titolare allegando il modulo del contoterzista, oppure annotato dal contoterzista con controfirma di ogni interventoModulo per ogni trattamento; registrazione dei propri utilizzi e accesso o copia al cliente (art. 4 Reg. 2023/564)
C. Contoterzista che fornisce anche il prodottoContoterzistaPilota abilitato del contoterzistaValgono le stesse due modalità per i contoterzisti; in più l'art. 16 c. 4 consente che il registro sia compilato e sottoscritto da persona diversa quando l'utilizzatore non coincide né con il titolare né con l'acquirente, con delega scritta del titolare tenuta in aziendaCome in B, più la conservazione delle proprie fatture di acquisto del prodotto

In ogni configurazione il registro dell'azienda deve risultare in formato elettronico secondo le scadenze viste sopra. Per il contoterzista conviene produrre il modulo di ogni trattamento già come dato strutturato: il cliente, o il suo CAA, lo importa senza ricopiarlo.

Errore da evitare: un registro «fittizio» tenuto dal contoterzista al posto del cliente, senza modulo consegnato né annotazione controfirmata sul registro dell'azienda. L'art. 16 c. 4 prevede due modi precisi di gestire il conto terzi: fuori da quei due modi il registro dell'azienda è incompleto.


Cosa registrare quando si tratta con il drone

Ai campi obbligatori si aggiungono, per un trattamento con UAS, informazioni che non sono campi di legge del registro ma che servono a dimostrare il rispetto del titolo e dell'etichetta: identificazione del drone, operatore che ha eseguito il trattamento con il numero del certificato di abilitazione, condizioni meteo misurate, tracciato del volo. Il tracciato AGEA del QDCA prevede già sezioni per le macchine usate nei trattamenti e per gli operatori, con il numero del certificato di abilitazione (Istruzioni operative n. 58, par. 5).

DatoObbligatorio perDove si trova
Data, prodotto, numero di autorizzazione, dose, ettari, colturaRegistro dei trattamentiArt. 16 c. 3 D.Lgs. 150/2012; allegato Reg. 2023/564
AvversitàRegistro dei trattamentiArt. 16 c. 3
Ubicazione (unità fondiaria o metodo alternativo)Registro dei trattamentiAllegato Reg. 2023/564
Operatore e certificato di abilitazioneProva dell'abilitazione (art. 9)Tracciato AGEA, sezione operatori
Drone e numero di serieProva del mezzo impiegatoTracciato AGEA, sezione macchine; registri dell'operatore UAS
Vento e condizioni meteoProva del rispetto del titolo e dell'etichettaPrescrizioni dell'autorizzazione
Tracciato del voloProva delle fasce di rispettoLog del drone

Come ci si arriva operativamente

Tre strade, non alternative fra loro.

SIAN diretto

L'agricoltore, o il CAA con mandato sul fascicolo, compila il QDCA sul portale SIAN a partire dal Piano colturale grafico. Non richiede software aggiuntivo; il dato nasce già nel fascicolo. È la via naturale per chi ha pochi trattamenti e un fascicolo in ordine.

Software gestionale

Un gestionale di campo che produce il registro in formato strutturato e, se integrato con i servizi di interoperabilità dei CAA o degli organismi pagatori, lo trasferisce al SIAN. È la via di chi gestisce molti trattamenti o molti clienti, come il contoterzista.

Delega al CAA

L'art. 16 c. 4 consente di avvalersi del CAA per la compilazione, previa notifica alla ASL. Il CAA lavora sui dati che riceve: la qualità e la tempestività dei dati restano responsabilità di chi ha eseguito il trattamento.


Sanzioni

Il quadro sanzionatorio è nell'art. 24 D.Lgs. 150/2012 e si applica al registro indipendentemente dal formato.

ViolazioneNormaSanzione
Acquirente o utilizzatore che non adempie agli obblighi di tenuta del registro dell'art. 16 c. 3Art. 24 c. 13Da 500 a 1.500 euro; in caso di reiterazione sospensione da uno a sei mesi o revoca dell'autorizzazione
Acquisto o utilizzo di prodotti fitosanitari senza certificato di abilitazioneArt. 24 c. 1Da 5.000 a 20.000 euro
Reiterazione di violazioni del D.Lgs. 150/2012Art. 24 c. 11In aggiunta, sospensione o revoca del certificato di abilitazione
Utilizzo non conforme alle prescrizioni dell'etichetta o dell'autorizzazione del prodottoArt. 3 c. 3 D.Lgs. 69/2014Da 35.000 a 100.000 euro (da 2.000 a 20.000 se di particolare tenuità)

Le sanzioni dell'art. 24 si applicano «salvo che il fatto costituisca reato». Il registro elettronico rende più semplici i controlli incrociati: i rivenditori trasmettono ogni anno al SIAN i dati di vendita agli utilizzatori finali (art. 16 c. 1), e un registro strutturato si confronta con quei dati e con le fatture di acquisto che il titolare deve conservare.

Il registro serve alle verifiche «nell'ambito dei piani di monitoraggio e di controllo ufficiale realizzati sul territorio» (art. 16 c. 4); i dati del QDCA sono usati anche dagli organismi pagatori per i controlli PAC.


Le 5 trappole più comuni per chi tratta con il drone

Trappola 1: «Il contoterzista mi gestisce il quaderno»

Solo nei due modi dell'art. 16 c. 4: modulo per ogni trattamento allegato dal titolare, oppure annotazione diretta sul registro dell'azienda con controfirma di ogni intervento. La compilazione resta riferita al registro dell'azienda, e il titolare ne risponde.

Trappola 2: «Il pilota non ha il patentino, ma il titolare sì»

Non basta. L'art. 9 c. 2 D.Lgs. 150/2012 dice che i prodotti fitosanitari «possono essere utilizzati soltanto da coloro che sono muniti di apposito certificato di abilitazione». Chi applica il prodotto, compreso il pilota che eroga la miscela dal drone, deve avere il certificato; altrimenti si applica l'art. 24 c. 1. Il certificato si aggiunge agli attestati aeronautici, non li sostituisce.

Trappola 3: «Il PDF del gestionale è il registro elettronico»

Non necessariamente. Il Reg. 2023/564 chiede un formato leggibile meccanicamente: un PDF impaginato è elettronico ma non consente a un programma di estrarre i dati. Serve un'esportazione strutturata.

Trappola 4: «Compilo tutto prima del controllo»

L'annotazione va fatta entro la raccolta e comunque entro trenta giorni dal trattamento (art. 16 c. 3), e dal 2027 la conversione elettronica entro trenta giorni dall'utilizzo (art. 3 Reg. 2023/564). Un registro elettronico di norma conserva le date di inserimento: una compilazione massiva a ridosso del controllo resta visibile.

Trappola 5: «Per la vigna di famiglia non serve»

L'esenzione dell'art. 16 c. 4 riguarda solo chi usa prodotti fitosanitari «esclusivamente in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato al consumo proprio». Chi vende il raccolto, o chi tratta come servizio, tiene il registro.


Checklist: 12 punti per il registro elettronico

Pensata per l'azienda agricola e per il contoterzista che tratta per suo conto.

  • 1. Fascicolo aziendale e Piano colturale grafico in regola, con tutte le superfici coltivate
  • 2. Scelta dello strumento: SIAN diretto, gestionale con esportazione strutturata, CAA (con notifica alla ASL)
  • 3. Registri dei trattamenti 2026 convertiti in formato elettronico entro il 31 dicembre 2026
  • 4. Dal 2027, procedura interna per registrare ogni trattamento entro trenta giorni
  • 5. Campi del Reg. 2023/564 presenti: numero di autorizzazione del prodotto, dose per ettaro, ettari, codice EPPO della coltura, ubicazione
  • 6. Avversità sempre indicata (art. 16 c. 3)
  • 7. Certificato di abilitazione in corso di validità per chiunque applichi il prodotto, pilota del drone compreso
  • 8. In conto terzi: modulo per ogni trattamento consegnato al cliente, oppure annotazione controfirmata sul registro dell'azienda
  • 9. In conto terzi: accesso o copia dei propri registri al cliente su richiesta (art. 4 Reg. 2023/564)
  • 10. Fatture di acquisto dei prodotti conservate tre anni e coerenti con il registro
  • 11. Registro conservato almeno per i tre anni successivi
  • 12. Per i trattamenti con drone: tracciato del volo e condizioni meteo conservati con il registro

Come Certifly gestisce il registro dei trattamenti per chi tratta con il drone

Certifly collega il registro dei trattamenti alle missioni di volo:

  • dopo il volo, import da DJI SmartFarm (orari, ettari, quantità, batterie) e proposta delle missioni completate che attendono una voce nel registro, da completare con prodotto, numero di registrazione, principio attivo e dose;
  • prodotti scelti dal catalogo del Ministero della salute, con avviso se risultano revocati, sospesi o scaduti;
  • esportazione del registro in Excel sul tracciato AGEA del quaderno di campagna (Allegato 3 della Circolare AGEA Coordinamento 21371/2024) o in CSV, da consegnare al CAA o all'organismo pagatore che ha il mandato sul fascicolo: Certifly non trasmette al SIAN;
  • per il conto terzi, il modulo di trattamento con la firma del contoterzista e lo spazio per ricevuta del titolare dell'azienda;
  • scadenze di patentini fitosanitari e attestati di pilota del team.

Bibliografia

Fonti primarie

  • D.Lgs. 14 agosto 2012, n. 150, artt. 3, 9, 16, 24. Normattiva
  • Reg. (CE) 1107/2009, art. 67. EUR-Lex
  • Reg. di esecuzione (UE) 2023/564, contenuto e formato dei registri sui prodotti fitosanitari. EUR-Lex
  • Reg. di esecuzione (UE) 2025/2203, modifica dell'art. 3 del Reg. 2023/564. EUR-Lex
  • D.M. MASAF 30 dicembre 2025, attuazione del Reg. 2025/2203 sulla conversione nel formato elettronico del registro dei prodotti fitosanitari (GU SG n. 94 del 23 aprile 2026). Gazzetta Ufficiale
  • Reg. di esecuzione (UE) 2026/148, modifica del Reg. 2022/1173 (domanda geospaziale PAC). EUR-Lex
  • D.Lgs. 17 aprile 2014, n. 69, art. 3. Normattiva
  • Direttiva 2009/128/CE, uso sostenibile dei pesticidi. EUR-Lex

Prassi e documenti istituzionali

  • AGEA, Istruzioni operative n. 58 del 20 maggio 2024, Quaderno di campagna dell'agricoltore. AGEA
  • AGEA Coordinamento, Circolare prot. 21371 del 14 marzo 2024, par. 6 (QDCA). AGEA
  • SIAN, Sistema informativo agricolo nazionale. sian.it

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Contenuto informativo e divulgativo, non parere legale. Le scadenze e le procedure vanno verificate sulla disciplina vigente e con il proprio organismo pagatore o CAA.

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