Frasi SPe in etichetta e fasce di rispetto nell'irrorazione con drone: cosa vincola l'operatore UAS
Le frasi SPe stampate sull'etichetta di un prodotto fitosanitario non sono consigli di buona pratica: fanno parte delle condizioni dell'autorizzazione del prodotto. Chi non rispetta «le prescrizioni e le indicazioni riportate in etichetta» è soggetto alla sanzione amministrativa da 35.000 a 100.000 euro, ridotta a 2.000-20.000 euro se il fatto è di particolare tenuità (art. 3 c. 3 D.Lgs. 17 aprile 2014, n. 69), con revoca del provvedimento che consente l'attività, salvo la particolare tenuità, e senza pagamento in misura ridotta (art. 12 cc. 1 e 4).
Per chi irrora con un drone il tema ha due livelli. Il primo è a monte: l'irrorazione con UAS è irrorazione aerea, vietata in via generale dall'art. 13 c. 1 D.Lgs. 14 agosto 2012, n. 150, e il canale sperimentale dell'art. 13-bis attende ancora il decreto che ne fissa colture, prodotti e formazione. Il secondo è in campo: anche quando l'operazione è autorizzata, la fascia di rispetto dell'etichetta (SPe 3) si applica per intero, e con un drone va misurata sulla geometria della passata, non sulla posizione del velivolo. Questa guida mette in fila il testo delle frasi SPe, il modo di calcolare la fascia, le distanze minime nazionali e regionali che si sommano, le sanzioni e gli errori più frequenti.
Disclaimer: contenuto informativo, non parere legale né consulenza fitosanitaria. Le distanze indicate sono minimi nazionali o esempi regionali: l'etichetta del prodotto in uso, l'autorizzazione ricevuta e gli atti della Regione in cui si opera possono prescrivere condizioni più restrittive. La disciplina dell'irrorazione con UAS dipende da un decreto attuativo non ancora adottato: verificate lo stato normativo prima di ogni campagna.
Il quadro: perché il drone è «irrorazione aerea»
L'art. 3 c. 1 lett. i) del D.Lgs. 150/2012 definisce l'irrorazione aerea come «l'applicazione di prodotti fitosanitari da un aeromobile (aereo o elicottero)»; la Dir. 2009/128/CE, art. 3 punto 5, usa la stessa formula riferita ai pesticidi. Il drone non è nominato, ma è un aeromobile senza equipaggio e il legislatore lo tratta come tale: l'art. 13-bis, inserito nel D.Lgs. 150/2012 dall'art. 6 L. 2 dicembre 2025, n. 182, consente l'«irrorazione aerea con sistemi aeromobili a pilotaggio remoto» proprio «in deroga alle norme vigenti».
Oggi i canali sono tre, con presupposti diversi:
| Canale | Base | Chi decide | Stato operativo |
|---|---|---|---|
| Deroga regionale all'irrorazione aerea | Art. 13 cc. 2-8 D.Lgs. 150/2012 | Regione o Provincia autonoma, previo parere favorevole del Ministero della salute | Utilizzabile solo in casi particolari, con prodotti già autorizzati per l'impiego aereo (c. 2 lett. b) |
| Sperimentazione triennale con UAS | Art. 13-bis D.Lgs. 150/2012 | SCIA al servizio fitosanitario regionale con relazione agronomica asseverata (c. 4) | In vigore dal 18 dicembre 2025; il decreto interministeriale previsto dal c. 3 entro novanta giorni non risulta pubblicato in Gazzetta Ufficiale |
| Permesso per prove a fini di ricerca | Art. 54 Reg. (CE) 1107/2009 | Ministero della salute | Solo sperimentazione scientifica, non trattamenti come servizio |
Sul canale dell'art. 13-bis conviene leggere la norma per intero. Il c. 1 dice che l'irrorazione «è consentita, in deroga alle norme vigenti e in via sperimentale, per un periodo di tre anni» sui terreni qualificati agricoli dagli strumenti urbanistici. Ma il c. 2 lett. b) richiede un utilizzatore professionale «adeguatamente formato conformemente a quanto disposto dal decreto di cui al comma 3», il c. 3 rinvia allo stesso decreto la tipologia di terreni, colture, organismi nocivi e prodotti utilizzabili, e il c. 4 chiede una relazione agronomica «asseverante il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo». Finché il decreto non c'è, quelle condizioni non sono definite e la relazione non ha un parametro da asseverare. Il triennio, intanto, decorre dall'entrata in vigore della legge (18 dicembre 2025) e non dal decreto.
Il canale dell'art. 13 resta stretto anche per un'altra ragione: il c. 2 lett. b) ammette solo prodotti «già registrati in seguito ad autorizzazione rilasciata dal Ministero della salute per l'impiego nell'irrorazione aerea». Se l'etichetta non prevede l'impiego aereo, il trattamento col drone è fuori dalle condizioni d'uso del prodotto, con la conseguenza sanzionatoria dell'art. 3 c. 3 D.Lgs. 69/2014 che si somma a quella dell'art. 24 D.Lgs. 150/2012.
A livello europeo la Commissione ha proposto di introdurre nella Dir. 2009/128/CE una deroga generale al divieto per alcuni tipi di drone individuati con atto delegato, subordinata all'autorizzazione esplicita dei prodotti per l'applicazione con drone (proposta COM(2025) 1021). È una proposta all'esame del legislatore europeo: non cambia nulla per chi opera oggi.
Cos'è una frase SPe e che valore giuridico ha
Le frasi SPe sono le «precauzioni da adottare per l'ambiente» del Reg. (UE) 547/2011, Allegato III, punto 2.2, attuativo del Reg. (CE) 1107/2009. Il Ministero della salute le attribuisce al prodotto con il decreto di autorizzazione e il titolare le riporta in etichetta.
Il vincolo per chi usa il prodotto nasce dall'art. 55 del Reg. (CE) 1107/2009: «Un uso corretto comporta l'applicazione dei principi di buona pratica fitosanitaria e il rispetto delle condizioni stabilite conformemente all'articolo 31 e specificate sull'etichetta». La sanzione è quella, già vista, dell'art. 3 c. 3 D.Lgs. 69/2014.
L'Allegato III del Reg. 547/2011 raccoglie quattro famiglie di precauzioni specifiche:
- SPo, per gli operatori;
- SPe, per l'ambiente, oggetto di questa guida;
- SPa, per le buone pratiche agricole;
- SPr, per i rodenticidi.
Catalogo SPe 1-8: testo e lettura per il drone
Il testo è quello italiano dell'Allegato III, punto 2.2, del Reg. 547/2011. Le parti fra parentesi quadre sono le alternative, le parti fra parentesi tonde i valori che l'autorizzazione specifica per il singolo prodotto.
| Frase | Testo | Cosa cambia con il drone |
|---|---|---|
| SPe 1 | «Per proteggere [le acque sotterranee/gli organismi del suolo] non applicare questo o altri prodotti contenenti (specificare la sostanza attiva o la classe di sostanze, secondo il caso) più di (indicare la durata o la frequenza).» | Nulla: il limite di frequenza vale per la particella, qualunque sia il mezzo. Si controlla sul registro dei trattamenti (vedi Quaderno di campagna digitale). |
| SPe 2 | «Per proteggere [le acque sotterranee/gli organismi acquatici] non applicare sul suolo (indicare il tipo di suolo o la situazione).» | Nulla: il divieto dipende dal suolo o dalla situazione, non dalla tecnica di applicazione. |
| SPe 3 | «Per proteggere [organismi acquatici/insetti/piante/artropodi non bersaglio], rispettare una fascia di sicurezza non trattata di (precisare la distanza) da [zone non coltivate/acque superficiali].» | È la frase che decide la geometria della missione: la fascia si misura dal limite dell'area effettivamente irrorata, quindi dal bordo esterno della passata (vedi sotto). Nessuna norma consente di ridurla in base alla minore deriva del drone. |
| SPe 4 | «Per proteggere [gli organismi acquatici/le piante non bersaglio] non applicare su superfici impermeabili quali asfalto, cemento, acciottolato, [binari ferroviari] e in altre situazioni ad alto rischio di deflusso superficiale.» | Strade, piazzali e capezzagne cementate vanno esclusi dal poligono di volo, non solo «evitati» a vista. |
| SPe 5 | «Per proteggere [gli uccelli/i mammiferi selvatici] il prodotto deve essere interamente incorporato nel terreno; assicurarsi che il prodotto sia completamente incorporato in fondo ai solchi.» | Riguarda formulati da incorporare nel suolo: un prodotto con questa frase non è compatibile con un'applicazione aerea a spruzzo. |
| SPe 6 | «Per proteggere [gli uccelli/i mammiferi selvatici] rimuovere il prodotto fuoriuscito accidentalmente.» | Si applica alle fuoriuscite durante preparazione della miscela e riempimento del serbatoio: materiale assorbente nel kit di campo. |
| SPe 7 | «Non applicare durante il periodo di riproduzione degli uccelli.» | Vincolo stagionale invariato; nei siti Natura 2000 va letto insieme alle misure di conservazione del sito. |
| SPe 8 | «Pericoloso per le api./Per proteggere api e insetti impollinatori non applicare alle colture durante la fioritura./Non utilizzare in luoghi con forte presenza di api./Rimuovere o coprire gli alveari durante l'applicazione e per (indicare il periodo) dopo il trattamento./Non applicare in presenza di piante infestanti in fiore./Eliminare le piante infestanti prima della fioritura./Non applicare prima di (indicare il periodo).» | Prima del volo va verificata la presenza di alveari nell'intorno e vanno rispettati i limiti e divieti regionali sui trattamenti in fioritura previsti dall'art. 4 L. 24 dicembre 2004, n. 313. |
Le distanze che si sommano all'etichetta
La fascia SPe 3 non è l'unico vincolo geografico. Il trattamento deve rispettare, insieme, l'etichetta, le misure del Piano d'azione nazionale (D.M. 22 gennaio 2014, PAN) adottate in attuazione degli artt. 14 e 15 D.Lgs. 150/2012, la disciplina delle acque destinate al consumo umano e gli atti regionali. Vale sempre la distanza più restrittiva.
| Area | Vincolo minimo | Fonte |
|---|---|---|
| Acque superficiali e zone non coltivate | La fascia non trattata indicata dalla frase SPe 3 dell'etichetta | Reg. 547/2011, Allegato III; art. 55 Reg. 1107/2009 |
| Zona di rispetto delle captazioni di acqua potabile | Spandimento di pesticidi vietato salvo uno specifico piano di utilizzazione; in assenza di delimitazione regionale la zona ha un raggio di 200 m dal punto di captazione | Art. 94 cc. 4 lett. c) e 6 D.Lgs. 152/2006 |
| Strade, ferrovie e altre infrastrutture vicine ad acque superficiali o sotterranee, superfici impermeabilizzate a rischio di dilavamento | Riduzione «per quanto possibile» o eliminazione dell'applicazione: nessun metraggio fisso nazionale | Art. 14 c. 4 lett. e) D.Lgs. 150/2012; SPe 4 |
| Aree agricole adiacenti ad aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili (parchi, campi sportivi, plessi scolastici, parchi gioco, strutture sanitarie) | Divieto entro 30 m per i prodotti classificati tossici o molto tossici o con le frasi di rischio R40, R42, R43, R60, R61, R62, R63, R68 o le indicazioni di pericolo corrispondenti; fino a 10 m con misure di contenimento della deriva, salvo prescrizioni più restrittive | PAN, par. A.5.6 |
| Apiari | Precauzioni SPe 8 e limiti regionali in fioritura | Art. 4 L. 313/2004 |
| Parchi e aree protette | Per l'irrorazione con UAS serve l'autorizzazione dell'ente responsabile, che adotta linee guida previo parere del MASAF | Art. 13-bis c. 6 D.Lgs. 150/2012 |
| Siti Natura 2000 | Misure di conservazione del sito e, dove richiesta, valutazione di incidenza | Art. 15 c. 2 lett. b) D.Lgs. 150/2012; DPR 8 settembre 1997, n. 357, art. 5 |
Per l'irrorazione aerea autorizzata in deroga, il PAN aggiunge prescrizioni operative proprie (par. A.4.5): trattamenti con vento in classe 1 della scala di Beaufort, gocce di diametro tale da limitare al massimo la deriva, traiettorie alle minime altezze compatibili con la sicurezza del volo, divieto di sorvolo dei centri abitati durante i trattamenti e attraversamento di strade e corsi d'acqua nel tratto più breve a ugelli chiusi. Il par. A.4.4 impone di informare la popolazione con manifesti affissi tramite i comuni e di comunicare a comuni e ASL, con 48 ore di preavviso, giorno e ora di ogni trattamento. L'art. 13 c. 3 lett. d) ed e) affida poi all'autorizzazione regionale le condizioni meteorologiche idonee e le misure per avvertire la popolazione. Per il drone in sperimentazione, l'art. 13-bis c. 2 lett. a) richiama i «principi generali» del PAN; i parametri di dettaglio dipenderanno dal decreto attuativo.
Gli atti regionali: un esempio
Le Regioni attuano le misure del PAN e possono individuare ulteriori aree in cui vietare o ridurre l'uso dei prodotti fitosanitari (art. 15 c. 6 D.Lgs. 150/2012). Un esempio verificabile è la DGR Piemonte n. 25-3509 del 20 giugno 2016: richiama la distanza di 30 m (10 m con sistemi antideriva) e, al par. 5.5, consente la distribuzione nelle aree agricole prossime a plessi scolastici, asili nido, centri diurni per l'infanzia, parchi gioco, strutture sanitarie e istituti di cura «esclusivamente al di fuori dell'orario di apertura di tali strutture e in ogni caso tra le ore 19:00 e le ore 07:00».
Chi lavora in conto terzi su più Regioni deve leggere gli atti di ciascuna: l'errore tipico è applicare ovunque le regole della propria Regione di sede.
Come si misura la fascia SPe 3 con un drone
La frase SPe 3 chiede una «fascia di sicurezza non trattata» fra l'area trattata e l'acqua o la zona non coltivata. Con un drone l'area trattata non finisce dove passa il velivolo, ma al bordo della fascia che la barra o gli atomizzatori coprono a terra. Ne segue una regola geometrica semplice:
- distanza minima fra la traiettoria del drone e il margine dell'acqua = fascia SPe 3 + metà della larghezza di lavoro;
- la larghezza di lavoro è quella effettiva alla quota e alla velocità di missione, come risulta dalle istruzioni del costruttore e dalla taratura, non quella massima da brochure.
Esempio (ipotetico)
Etichetta del prodotto: SPe 3 con fascia non trattata di 5 m dalle acque superficiali. Larghezza di lavoro effettiva del drone alla quota di missione: 6 m.
Distanza minima fra traiettoria e margine dell'acqua: 5 + 6/2 = 8 m.
In pianificazione si esclude dal poligono di volo la striscia di 8 m lungo il corpo idrico e si conserva il tracciato del volo, che è la prova più semplice del rispetto della fascia in caso di controllo. La distanza si misura in pianta dal margine del corpo idrico.
La quota non riduce la fascia. Alzarsi non consente di avvicinarsi all'acqua: con il vento, quote maggiori aumentano la deriva potenziale. La fascia SPe 3 è un vincolo geografico, non aeronautico.
Il buffer di rischio a terra dell'autorizzazione operativa ENAC è un'altra cosa. Nel PDRA dell'AltMoC ENAC IT-UAS-2026-002 l'operatore stabilisce un buffer di rischio a terra «per proteggere i terzi al suolo al di fuori del volume operativo» (punto 3.7) e si impegna a rispettare «le normative applicabili relative all'uso di prodotti fitosanitari» (punto 1.11). Il primo protegge dalla caduta del velivolo, la fascia SPe 3 protegge l'ambiente dalla miscela: si pianificano entrambi, separatamente.
Aree sensibili: popolazione, aree protette, Natura 2000
L'art. 15 c. 2 D.Lgs. 150/2012 individua le aree specifiche in cui il PAN limita l'uso dei prodotti:
«a) le aree utilizzate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili, come definiti all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e, in ogni caso, i parchi, i giardini, i campi sportivi e le aree ricreative, i cortili e le aree verdi all'interno dei plessi scolastici, le aree gioco per bambini e le aree adiacenti alle strutture sanitarie; b) le aree protette di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, parte III, allegato 9, e altre aree designate ai fini di conservazione per la protezione degli habitat e delle specie [...]; c) le aree trattate di recente frequentate dai lavoratori agricoli o ad essi accessibili.»
Per le aree della lettera a) vale la distanza di 30 m (10 m con misure antideriva) del PAN, par. A.5.6, per le classi di pericolo indicate in tabella. Per i parchi e le aree protette, l'art. 13-bis c. 6 richiede per l'irrorazione con UAS l'autorizzazione dell'ente responsabile. Nei siti Natura 2000 si applicano le misure di conservazione del sito e, quando non è esclusa, la valutazione di incidenza prevista dall'art. 5 del DPR 357/1997 (vedi Natura 2000 e drone).
Sul piano penale, l'art. 733-bis c.p. (distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto) è stato abrogato dal D.Lgs. 21 aprile 2026, n. 81, in vigore dal 2 giugno 2026, che ha attuato la direttiva (UE) 2024/1203. Lo stesso decreto ha inserito l'habitat fra gli oggetti del delitto di inquinamento ambientale dell'art. 452-bis c.p. (reclusione da due a sei anni e multa da 10.000 a 100.000 euro per chi «abusivamente» cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili): la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo, o in danno di specie protette, e da un terzo a due terzi se l'inquinamento di un habitat in tale area ne causa la distruzione.
Sanzioni
Amministrative
| Violazione | Norma | Sanzione |
|---|---|---|
| Irrorazione aerea senza le autorizzazioni dell'art. 13 | Art. 24 c. 8 D.Lgs. 150/2012 | Da 20.000 a 100.000 euro |
| Irrorazione aerea difforme dalle prescrizioni dell'autorizzazione | Art. 24 c. 9 | Da 20.000 a 100.000 euro |
| Mancato rispetto delle misure del PAN a tutela dell'ambiente acquatico, delle fonti di acqua potabile e delle aree specifiche (artt. 14 e 15) | Art. 24 c. 10 | Da 5.000 a 20.000 euro |
| Mancato rispetto delle prescrizioni e indicazioni dell'autorizzazione o dell'etichetta, frasi SPe comprese | Art. 3 c. 3 D.Lgs. 69/2014 | Da 35.000 a 100.000 euro (da 2.000 a 20.000 se di particolare tenuità); revoca del provvedimento abilitante salvo particolare tenuità; niente pagamento in misura ridotta (art. 12) |
| Utilizzo di prodotti fitosanitari senza certificato di abilitazione | Art. 24 c. 1 D.Lgs. 150/2012 | Da 5.000 a 20.000 euro |
| Mancata tenuta del registro dei trattamenti | Art. 24 c. 13 | Da 500 a 1.500 euro; in caso di reiterazione sospensione da uno a sei mesi o revoca dell'autorizzazione |
| Reiterazione delle violazioni del D.Lgs. 150/2012 | Art. 24 c. 11 | In aggiunta, sospensione o revoca del certificato di abilitazione |
Tutte le ipotesi dell'art. 24 si applicano «salvo che il fatto costituisca reato».
Penali
| Fatto | Norma | Pena |
|---|---|---|
| Compromissione o deterioramento significativi e misurabili di acque, suolo, ecosistema o habitat | Art. 452-bis c.p. | Reclusione da 2 a 6 anni e multa da 10.000 a 100.000 euro, con gli aumenti visti sopra |
| Gestione dei rifiuti del trattamento (contenitori vuoti, residui di miscela) fuori dalle regole | D.Lgs. 152/2006, parte IV | Vedi RENTRI per operatori drone fitosanitari |
Chi controlla
Il PAN, par. A.4.6, affida alle ASL e ai comuni la verifica del rispetto delle norme e delle prescrizioni nei trattamenti aerei, con sospensione o revoca dell'autorizzazione in caso di inadempienza. Nella sperimentazione con UAS, i servizi fitosanitari regionali vigilano sul rispetto delle condizioni della relazione agronomica e del decreto (art. 13-bis c. 5).
Le 5 trappole tipiche
Trappola 1: «Il drone deriva meno dell'atomizzatore, quindi la fascia si può ridurre»
No. La fascia SPe 3 fa parte delle condizioni «specificate sull'etichetta» (art. 55 Reg. 1107/2009) e nessuna norma consente all'utilizzatore di ridurla in base alla tecnica. Le riduzioni previste dalle norme sono esplicite e circoscritte, come il passaggio da 30 a 10 m del PAN, par. A.5.6, con misure di contenimento della deriva.
Trappola 2: «Ho l'autorizzazione operativa ENAC, quindi posso irrorare»
No. L'autorizzazione ENAC in categoria specifica, anche con l'AltMoC IT-UAS-2026-002, copre il rischio aeronautico. Il trattamento richiede in più il titolo fitosanitario (deroga regionale ex art. 13, o il canale dell'art. 13-bis quando sarà operativo), il certificato di abilitazione dell'art. 9 D.Lgs. 150/2012 e un prodotto le cui condizioni d'uso coprano l'applicazione con quel mezzo.
Trappola 3: «La fascia si misura dall'asse del drone»
No. Si misura dal bordo dell'area effettivamente irrorata. La traiettoria deve stare a fascia + metà larghezza di lavoro dal margine del corpo idrico.
Trappola 4: «Se l'etichetta non riporta SPe 3 posso avvicinarmi quanto voglio»
No. Restano le misure del PAN e regionali per l'ambiente acquatico e per le aree specifiche (artt. 14 e 15 D.Lgs. 150/2012, sanzionate dall'art. 24 c. 10), la zona di rispetto delle captazioni (art. 94 D.Lgs. 152/2006) e la preferenza per prodotti non classificati pericolosi per l'ambiente acquatico (art. 14 c. 4 lett. a). Un'indicazione di pericolo per l'ambiente acquatico in etichetta è un segnale per scegliere il prodotto e la distanza con prudenza.
Trappola 5: «Il registro dei trattamenti non riporta la fascia, quindi non devo provarla»
Il registro dell'art. 16 c. 3 D.Lgs. 150/2012 riporta coltura, superficie, data, prodotto, quantità e avversità; il Reg. di esecuzione (UE) 2023/564 aggiunge i campi armonizzati e il formato elettronico. La fascia non è un campo del registro, ma in un controllo va dimostrata. Il modo più semplice è conservare il tracciato del volo insieme al registro, per lo stesso periodo (almeno tre anni, art. 16 c. 4).
Checklist: 12 punti prima di ogni trattamento con drone
Da allegare al fascicolo della missione. Pensata per chi opera con un titolo fitosanitario valido (deroga regionale o, quando sarà operativo, art. 13-bis).
- 1. Titolo fitosanitario per quella coltura, quell'area e quel prodotto: autorizzazione regionale ex art. 13 o SCIA ex art. 13-bis, con le condizioni annotate
- 2. Prodotto le cui condizioni d'uso coprono l'applicazione aerea o con UAS
- 3. Certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo (art. 9 D.Lgs. 150/2012) in corso di validità per chi esegue il trattamento
- 4. Autorizzazione operativa ENAC in categoria specifica e attestati del pilota in corso di validità
- 5. Etichetta letta per intero, frasi SPe annotate (in particolare SPe 3 e SPe 8)
- 6. Fascia SPe 3 calcolata dal bordo della passata e area esclusa dal poligono di volo
- 7. Verifica di captazioni idropotabili (art. 94 D.Lgs. 152/2006) e di aree frequentate dalla popolazione entro 30 m, con le finestre orarie regionali dove previste
- 8. Verifica di apiari nell'intorno e dei divieti regionali in fioritura (art. 4 L. 313/2004)
- 9. Verifica di parchi, aree protette e siti Natura 2000: autorizzazione dell'ente (art. 13-bis c. 6), misure di conservazione, valutazione di incidenza
- 10. Vento misurato in campo e confrontato con i limiti dell'autorizzazione e del costruttore
- 11. Informazione della popolazione e comunicazioni a comuni e ASL come prescritto dall'autorizzazione
- 12. Tracciato del volo conservato con il registro dei trattamenti; al cliente in conto terzi, il modulo per ogni trattamento previsto dall'art. 16 c. 4
Come Certifly supporta il flusso etichetta, area, registro
Certifly collega i dati del prodotto, dell'area e del volo nella stessa missione:
- prodotti cercati per nome o numero di registrazione nel catalogo del Ministero della salute, sincronizzato automaticamente ogni settimana, con avviso se il prodotto risulta revocato, sospeso o scaduto; etichetta e scheda di sicurezza si caricano accanto al prodotto e la distanza dai corsi d'acqua richiesta dall'etichetta si inserisce a mano;
- verifica automatica dell'area disegnata: siti Natura 2000 entro 1 km, corpi idrici entro la distanza impostata, zone aeroportuali della circolare ATM-09A, classe dello spazio aereo da D-Flight, densità di popolazione; apiari e U-space si indicano a mano;
- piano di mitigazione della deriva precompilato, da confermare sull'etichetta e sulla taratura;
- dopo il volo, import da DJI SmartFarm, registro dei trattamenti che propone le missioni completate da completare con prodotto e dose, export Excel e CSV sul tracciato AGEA del quaderno di campagna e modulo di trattamento per il cliente in conto terzi.
Bibliografia
Fonti primarie
- Direttiva 2009/128/CE, uso sostenibile dei pesticidi, artt. 3 punto 5 e 9. EUR-Lex
- D.Lgs. 14 agosto 2012, n. 150, artt. 3, 9, 13, 13-bis, 14, 15, 16, 24. Normattiva
- L. 2 dicembre 2025, n. 182, art. 6 (inserimento dell'art. 13-bis). Normattiva
- D.Lgs. 17 aprile 2014, n. 69, artt. 3 e 12. Normattiva
- D.M. 22 gennaio 2014, Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, parr. A.4.4, A.4.5, A.4.6, A.5.6. Gazzetta Ufficiale
- Reg. (CE) 1107/2009, artt. 31, 54, 55, 67. EUR-Lex
- Reg. (UE) 547/2011, Allegato III (frasi SPo, SPe, SPa, SPr). EUR-Lex
- Reg. di esecuzione (UE) 2023/564, contenuto e formato dei registri dei trattamenti. EUR-Lex
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 94. Normattiva
- DPR 8 settembre 1997, n. 357, art. 5 (valutazione di incidenza). Normattiva
- L. 24 dicembre 2004, n. 313, art. 4. Normattiva
- D.Lgs. 21 aprile 2026, n. 81, attuazione della direttiva (UE) 2024/1203 (abrogazione dell'art. 733-bis c.p., modifiche all'art. 452-bis c.p.). Gazzetta Ufficiale
- Proposta COM(2025) 1021 della Commissione, che modifica tra l'altro la Dir. 2009/128/CE sull'irrorazione con droni. EUR-Lex
Prassi e documenti istituzionali
- ENAC, AltMoC IT-UAS-2026-002, operazioni UAS agricole, orticole e forestali (13 agosto 2026). ENAC
- Regione Piemonte, DGR n. 25-3509 del 20 giugno 2016, linee di indirizzo per la tutela delle aree frequentate dalla popolazione e da gruppi vulnerabili
- Ministero della salute, banca dati dei prodotti fitosanitari autorizzati. salute.gov.it
Articoli correlati della serie
- Irrorazione con il drone: cosa è davvero legale in Italia
- Quaderno di campagna digitale
- RENTRI per operatori drone fitosanitari
- Natura 2000 e drone
- Impresa agricola o servizi UAS?
- U-Space Italia 2026
Contenuto informativo e divulgativo, non parere legale né consulenza fitosanitaria. Il testo delle frasi SPe è quello del Reg. (UE) 547/2011, Allegato III: l'etichetta del prodotto in uso e il titolo autorizzativo possono prescrivere distanze e condizioni diverse.
RoundTable Italy S.r.l.