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Mettersi in regola con un drone agricolo: la trafila completa

Chi rilascia materiale in campo opera in categoria specifica. La trafila: registrazione D-Flight, attestati STS e CRM, assicurazione, autorizzazione ENAC con l'AltMoC agricolo IT-UAS-2026-002, manuale e registri, e per i trattamenti il patentino e il titolo fitosanitario.

Comprare il drone è la parte facile. Tra l'ordine e il primo ettaro lavorato in regola c'è una sequenza di passaggi (registrazione, attestati, assicurazione, autorizzazione ENAC, documenti operativi e, per i trattamenti, il titolo fitosanitario) che nessuno consegna in ordine. Questa guida è quell'ordine, passo per passo, con la norma che regge ogni gradino.

Contenuto informativo, non parere legale. Gli strumenti ENAC citati (AltMoC, moduli, linee guida) sono rivisti con una certa frequenza: prima di presentare una domanda controllate sul sito ENAC l'edizione in vigore.


Passo 0: capire in quale categoria opererete

OPENniente rilascioSTSC5/C6, sotto 25 kgPDRA / ALTMOCrischio predefinitoSORAsu misurachi rilascia materiale in campo parte dalla categoria specifica
Dove si colloca un drone agricolo nella categoria specifica

Il Reg. di esecuzione (UE) 2019/947 divide le operazioni in tre categorie: aperta, specifica e certificata. Per un drone agricolo la questione si chiude con l'art. 4 par. 1: la categoria aperta richiede una massa massima al decollo inferiore a 25 kg (lett. b) e, soprattutto, che durante il volo il drone «non trasporta merci pericolose e non lascia cadere alcun materiale» (lett. f). Irrorazione, spandimento, semina e lancio di insetti utili sono rilasci di materiale: qualunque sia la massa del mezzo, si opera in categoria specifica (art. 5).

Dentro la categoria specifica le strade sono tre:

StradaBaseQuando serve a un drone agricolo
Dichiarazione su scenario standard (STS-01, STS-02)Art. 5 par. 5 e Appendice 1 del Reg. 2019/947Raramente: gli scenari standard richiedono un drone marcato C5 o C6, classi che devono rispettare i requisiti della C3, compresa una massa massima al decollo inferiore a 25 kg, e vietano il trasporto di merci pericolose. Le dichiarazioni sugli scenari standard nazionali (IT-STS) non sono più valide dal 1° gennaio 2026 (Reg. di esecuzione (UE) 2022/425)
Autorizzazione operativa su valutazione del rischio predefinita (PDRA) o su AltMoC ENACArtt. 11 e 12 del Reg. 2019/947È la strada ordinaria per le operazioni agricole in Italia, con l'AltMoC IT-UAS-2026-002 (vedi Passo 4)
Autorizzazione operativa su valutazione SORA completaArtt. 11 e 12Per operazioni fuori dai limiti dei PDRA: BVLOS, ambienti non scarsamente popolati, quote superiori, droni più grandi

L'EASA ha messo in consultazione con l'NPA 2026-103 un nuovo scenario standard STS-03 per le operazioni agricole, orticole e forestali in VLOS entro 20 m dal suolo e una nuova classe di drone. È una proposta: finché non diventa regolamento, la via resta l'autorizzazione operativa.


Passo 1: registrarsi come operatore UAS su D-Flight

In categoria specifica l'operatore UAS deve registrarsi qualunque sia la massa del drone, nello Stato membro in cui ha la residenza (persona fisica) o la sede principale (persona giuridica), e in un solo Stato alla volta (art. 14 parr. 5 e 6 Reg. 2019/947). In Italia la registrazione si fa sul portale D-Flight, che rilascia il numero di registrazione dell'operatore e il codice QR da apporre sul drone (Regolamento ENAC UAS-IT, art. 6).

Il numero di registrazione dell'operatore è l'identità che compare nella domanda di autorizzazione, nel manuale delle operazioni e nella polizza: va ottenuto prima di tutto il resto.


Passo 2: gli attestati del pilota

Dipendono dalla strada scelta al Passo 0:

AttestatoCosa permetteCome si ottiene
A1/A3Categoria aperta, sottocategorie A1 e A3Corso ed esame online
A2Categoria aperta, sottocategoria A2A1/A3, autoaddestramento pratico dichiarato ed esame teorico aggiuntivo
Certificato di conoscenze teoriche per gli scenari standard e accreditamento pratico STS-01Scenari standard; requisito di base anche dell'AltMoC agricoloEsame teorico aggiuntivo presso l'autorità o un ente designato e addestramento pratico presso un ente riconosciuto (UAS.STS-01.020)

Per l'AltMoC IT-UAS-2026-002 il pilota deve avere il certificato di conoscenze teoriche e l'accreditamento pratico STS-01, aver superato un corso di Crew Resource Management (CRM) presso enti valutati da ENAC e aver ricevuto dall'operatore la formazione teorica e pratica specifica per l'operazione. In un'autorizzazione su SORA i requisiti di competenza li fissa la valutazione del rischio.

I certificati STS valgono cinque anni. Le linee guida ENAC LG 2023/005-UAS, par. 6, chiariscono che durante il ripristino di un attestato scaduto «il pilota remoto NON è autorizzato ad utilizzare UAS nella categoria di operazioni relativa al certificato scaduto»: le scadenze vanno gestite prima, non dopo.

Per i trattamenti fitosanitari serve in più il certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari, rilasciato dalla Regione e valido cinque anni (art. 9 D.Lgs. 150/2012). È un titolo distinto dagli attestati aeronautici e si aggiunge a essi.


Passo 3: l'assicurazione di responsabilità civile

L'art. 27 del Regolamento UAS-IT vieta di condurre operazioni con un UAS senza un'assicurazione di responsabilità verso terzi «adeguata allo scopo e con massimali non inferiori ai parametri minimi di cui alla tabella dell'art. 7» del Reg. (CE) 785/2004, che li fissa per classi di massa massima al decollo. La dichiarazione allegata al PDRA dell'AltMoC agricolo richiede che per ogni volo sia in vigore «un'adeguata copertura assicurativa».

In pratica conviene controllare due cose: che la polizza identifichi i mezzi effettivamente impiegati e che l'attività dichiarata comprenda il rilascio di materiale e i trattamenti, non solo le riprese aeree.


Passo 4: l'autorizzazione con l'AltMoC agricolo

Il 13 agosto 2026 ENAC ha pubblicato l'AltMoC IT-UAS-2026-002, mezzo alternativo di rispondenza all'art. 11 del Reg. 2019/947 per le operazioni agricole, orticole e forestali. Il suo PDRA deriva dal PDRA-S01 dell'EASA e porta a una classificazione finale GRC 2, ARC-b, SAIL II.

Si applica alle operazioni:

  • con drone non vincolato di dimensione caratteristica massima fino a 5 m;
  • sempre in VLOS del pilota remoto;
  • entro i limiti operativi del costruttore;
  • su un'area a terra controllata in un ambiente scarsamente popolato;
  • connesse ad attività agricole, orticole o forestali, sopra l'area usata per tali attività;
  • entro 20 m dal suolo o dalla sommità dell'ostacolo;
  • in spazio aereo controllato o non controllato con bassa probabilità di incontro con aeromobili con equipaggio;
  • con sistemi attivi di contenimento entro la flight geography, identificazione remota diretta e geo-awareness.

Sul drone, il punto 6.1 del PDRA richiede la conformità alla Parte 16 dell'allegato del Reg. delegato (UE) 2019/945, ma senza obbligo di etichetta di classe C3 o C5, di massa inferiore a 25 kg o di dimensione fino a 3 m. Se progettato per irrorare, il drone deve evitare il rilascio accidentale di sostanze e consentire al pilota di interrompere subito l'irrorazione (punto 6.4). Il punto 1.11 ammette il rilascio di materiale connesso alle attività agricole e ricorda che l'operatore deve rispettare le norme sull'uso dei prodotti fitosanitari; il punto 3.6 vieta di sorvolare persone durante l'irrorazione.

ENAC mette a disposizione, insieme all'AltMoC, un manuale delle operazioni predefinito e una lista di rispondenza precompilata. Secondo le istruzioni ENAC, chi li usa compila i campi evidenziati della lista, la allega firmata alla domanda di autorizzazione e non deve allegare il manuale, purché conforme al modello; resta però l'unico responsabile del suo adattamento a mezzi e scenari reali. La domanda si presenta sul modulo ENAC di autorizzazione in categoria specifica (art. 12 Reg. 2019/947, edizione agosto 2026).

Per operazioni PDRA-S01 con droni senza marcatura C5, fuori dall'ambito agricolo dell'AltMoC 002, ENAC ha pubblicato anche l'AltMoC IT-UAS-2026-001, che elimina l'obbligo del paracadute e il limite di 25 kg in area a terra controllata e calcola il buffer di rischio a terra con la regola 1:1.


Passo 5: i documenti operativi e i registri

Il cuore è il manuale delle operazioni: organizzazione, mezzi, procedure normali e di emergenza, determinazione del volume operativo e del buffer di rischio a terra, manutenzione, formazione, protezione dei dati (il PDRA dell'AltMoC chiede tra l'altro procedure conformi al GDPR e linee guida per ridurre l'impatto ambientale, punti 4.1.5 e 4.1.6). Attorno al manuale:

  • la valutazione del rischio (lista di rispondenza del PDRA o SORA completa) e il ConOps;
  • il piano di risposta alle emergenze;
  • i registri: voli, manutenzione, batterie, attestati e scadenze del personale;
  • per i trattamenti, il registro dei trattamenti dell'art. 16 D.Lgs. 150/2012, in formato elettronico (vedi Quaderno di campagna digitale).

Gli eventi rilevanti per la sicurezza vanno segnalati all'autorità secondo il Reg. (UE) 376/2014 (art. 19 par. 2 Reg. 2019/947); l'elenco degli eventi da segnalare obbligatoriamente per le operazioni UAS è nell'allegato VI del Reg. di esecuzione (UE) 2015/1018, inserito dal Reg. di esecuzione (UE) 2026/1821, in vigore dal 17 agosto 2026. L'art. 25 del Regolamento UAS-IT fissa il termine di 72 ore per la comunicazione a ENAC e, in caso di incidente o inconveniente grave, l'obbligo di informare l'ANSV entro 60 minuti.


Passo 6: il titolo fitosanitario, se si irrora

L'autorizzazione ENAC copre il rischio aeronautico, non il trattamento. Per applicare prodotti fitosanitari con il drone serve un titolo previsto dal D.Lgs. 150/2012: la deroga regionale all'irrorazione aerea dell'art. 13, con parere del Ministero della salute e prodotti autorizzati per l'impiego aereo, oppure la sperimentazione triennale dell'art. 13-bis, che richiede una SCIA al servizio fitosanitario regionale con relazione agronomica asseverata e che attende ancora il decreto interministeriale su terreni, colture, prodotti e formazione. Il quadro completo è in Irrorazione con il drone: cosa è davvero legale.


Passo 7: prima di ogni missione

Essere in regola non è un timbro una tantum. Prima di ogni volo contano: zone geografiche UAS del giorno su D-Flight, NOTAM, meteo e vento misurato, stato di mezzo e batterie, validità di attestati, abilitazione e polizza; per i trattamenti, etichetta del prodotto, fasce di rispetto e condizioni del titolo fitosanitario (vedi Frasi SPe e fasce di rispetto).


Come Certifly comprime la trafila

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Bibliografia

Fonti primarie

  • Reg. di esecuzione (UE) 2019/947, artt. 4, 5, 11, 12, 14, 19 e Appendice 1. EUR-Lex
  • Reg. delegato (UE) 2019/945, Parti 4 e 16 dell'allegato. EUR-Lex
  • Reg. di esecuzione (UE) 2022/425, periodi transitori e scenari standard nazionali. EUR-Lex
  • Reg. (CE) 785/2004, requisiti assicurativi, art. 7. EUR-Lex
  • Reg. (UE) 376/2014, segnalazione di eventi. EUR-Lex
  • Reg. di esecuzione (UE) 2026/1821, modifica del Reg. 2015/1018 (allegato VI, eventi delle operazioni UAS). EUR-Lex
  • ENAC, Regolamento UAS-IT, Ed. 1 del 4 gennaio 2021, artt. 6, 25, 27. ENAC
  • D.Lgs. 14 agosto 2012, n. 150, artt. 9, 13, 13-bis, 16. Normattiva

Prassi e documenti istituzionali

  • ENAC, AltMoC IT-UAS-2026-002, operazioni UAS agricole, orticole e forestali, con PDRA, manuale predefinito e lista di rispondenza. ENAC
  • ENAC, AltMoC IT-UAS-2026-001, operazioni PDRA-S01 senza paracadute. ENAC
  • ENAC, LG 2023/005-UAS, attestati di pilota ed entità riconosciute, par. 6 sul ripristino degli attestati scaduti. ENAC
  • EASA, Easy Access Rules for Unmanned Aircraft Systems. EASA
  • EASA, NPA 2026-103, proposta di modifica dei Reg. 2019/947 e 2019/945 (scenario STS-03). EASA

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Contenuto informativo e divulgativo, non parere legale. Requisiti e moduli vanno verificati sulle edizioni vigenti pubblicate da EASA ed ENAC.