Assicurazione RC per droni professionali in Italia: art. 27 UAS-IT, massimali del Reg. (CE) 785/2004, chi è terzo e le clausole da leggere prima del sinistro
In Italia nessun UAS vola senza polizza. L'art. 27 c. 1 del Regolamento ENAC UAS-IT (Ed. 1 del 4 gennaio 2021, l'edizione vigente) stabilisce: "Non è consentito condurre operazioni con un UAS se non è stata stipulata e in corso di validità un'assicurazione concernente la responsabilità verso terzi, adeguata allo scopo e con massimali non inferiori ai parametri minimi di cui alla tabella dell'art. 7 del Regolamento (CE) 785/2004." La stessa disposizione richiama l'art. 1015 del Codice della navigazione: il terzo danneggiato ha azione diretta contro l'assicuratore.
Il massimale minimo per un drone sotto i 500 kg di massa massima al decollo è 750.000 DSP (diritti speciali di prelievo del Fondo monetario internazionale), circa 904.000 euro al cambio del 16 ottobre 2026. Quasi ogni operatore lo rispetta. I problemi nascono altrove: nel perimetro di ciò che la polizza descrive come attività assicurata, nelle dichiarazioni rese all'assicuratore, nella distinzione fra il terzo e il committente, negli obblighi dopo il sinistro. Questa guida ricostruisce il quadro normativo vigente e lo traduce in domande precise da fare al broker.
Avvertenza. Contenuto informativo, non consulenza legale né assicurativa. La copertura effettiva dipende dalle condizioni della polizza sottoscritta, che prevalgono su ogni schema generale. Per la scelta della copertura rivolgetevi a un intermediario specializzato in rischi aeronautici e, per i profili di responsabilità, a un legale.
§ 01 — Il quadro normativo: quattro livelli
| Livello | Norma | Cosa stabilisce per l'operatore UAS |
|---|---|---|
| Nazionale ENAC | Reg. UAS-IT, art. 27 | Obbligo di polizza RC verso terzi per ogni operazione UAS, adeguata allo scopo, con massimali non inferiori alla tabella dell'art. 7 Reg. 785/2004; applicazione dell'art. 1015 c. nav. |
| Unione europea | Reg. (CE) 785/2004, artt. 2, 3, 7 | Ambito di applicazione, definizioni (DSP, MTOM, esercente), massimali minimi verso terzi per categoria di MTOM |
| Unione europea | Reg. di esecuzione (UE) 2019/947, art. 14 c. 2 lett. d); Allegato, UAS.SPEC.020(2)(d) e UAS.SPEC.030(3)(f) | La registrazione dell'operatore contiene il numero di polizza se richiesto dal diritto dell'Unione o nazionale; la dichiarazione STS e la domanda di autorizzazione operativa contengono la conferma che la copertura sarà in vigore |
| Nazionale, codici | Codice della navigazione, artt. 743, 965, 971, 1010-1015; Codice civile, artt. 1892-1917 | Il drone è aeromobile; responsabilità dell'esercente per danni a terzi sulla superficie; assicurazione obbligatoria e azione diretta; disciplina generale del contratto di assicurazione |
Il ponte fra i livelli è l'art. 743 c. 2 c. nav.: "Sono altresì considerati aeromobili i mezzi aerei a pilotaggio remoto, definiti come tali dalle leggi speciali, dai regolamenti dell'ENAC". È per questa via che l'art. 27 UAS-IT applica ai droni le regole del codice sull'assicurazione per danni a terzi.
Dal lato UE, la registrazione dell'operatore prevista dall'art. 14 c. 2 lett. d) Reg. 2019/947 comprende "il numero della polizza assicurativa dell'UAS se richiesto dal diritto dell'Unione o nazionale". Il GM1 all'art. 14(1) (nelle Easy Access Rules EASA, revisione di giugno 2026) consente agli Stati di chiedere la data di scadenza della polizza e di considerare la registrazione non valida dopo quella data. In categoria specifica, la dichiarazione per uno scenario standard contiene la conferma che "un'adeguata copertura assicurativa sarà in vigore per ogni volo" (UAS.SPEC.020(2)(d)) e la domanda di autorizzazione operativa la conferma che la copertura sarà in vigore all'inizio delle operazioni (UAS.SPEC.030(3)(f)). Dichiarare una copertura che non c'è, o che non comprende l'operazione, è un problema prima ancora del sinistro.
§ 02 — La tabella dell'art. 7 Reg. 785/2004
L'art. 7 par. 1 Reg. (CE) 785/2004 fissa la copertura minima "per incidente per ciascun aeromobile" in base alla MTOM. Il testo consolidato vigente su EUR-Lex (versione del 30 luglio 2020, che recepisce le modifiche dei Reg. 1137/2008, 285/2010, 2019/1243 e del Reg. delegato 2020/1118) riporta la tabella invariata rispetto al 2004. Le modifiche successive hanno toccato l'art. 6 (passeggeri, bagagli, merci) e il potere della Commissione di aggiornare gli importi con atti delegati, non i valori verso terzi.
| Categoria | MTOM (kg) | Copertura minima (milioni di DSP) |
|---|---|---|
| 1 | < 500 | 0,75 |
| 2 | < 1.000 | 1,5 |
| 3 | < 2.700 | 3 |
| 4 | < 6.000 | 7 |
| 5 | < 12.000 | 18 |
| 6 | < 25.000 | 80 |
| 7 | < 50.000 | 150 |
| 8 | < 200.000 | 300 |
| 9 | < 500.000 | 500 |
| 10 | ≥ 500.000 | 700 |
Quanto vale in euro
Il DSP è un'unità di conto del FMI (art. 3 lett. e) Reg. 785/2004) e il suo controvalore cambia ogni giorno. Al tasso FMI del 16 ottobre 2026 (1 DSP = 1,356460 USD; 1 EUR = 1,12590 USD), 750.000 DSP corrispondono a circa 904.000 euro. Una polizza con massimale di 1 milione di euro supera oggi il minimo, ma il margine dipende dal cambio: se la polizza è espressa in euro, verificate che il massimale resti sopra il minimo anche con oscillazioni del DSP, o chiedete che sia espresso in DSP.
In quale categoria cade il vostro drone
La MTOM è "la massa massima al decollo, che corrisponde a un totale certificato, specifico per ogni tipo di aeromobile" (art. 3 lett. f) Reg. 785/2004). Per gli UAS si usa la massa massima al decollo dichiarata dal costruttore, non il peso a vuoto. Due esempi dai dati DJI:
| Drone | Peso dichiarato | MTOM dichiarata | Categoria art. 7 |
|---|---|---|---|
| DJI Agras T50 | 52 kg con batteria | 92 kg in irrorazione, 103 kg in spandimento (specifiche DJI) | 1 |
| DJI Agras T100 | 75 kg (irrorazione, 2 ugelli) | 175 kg in irrorazione e spandimento (specifiche DJI) | 1 |
Anche i droni agricoli più pesanti oggi in commercio restano sotto i 500 kg. Il minimo legale è quindi lo stesso per un drone da fotogrammetria e per un Agras T100: è la valutazione del rischio reale, non la tabella, a dire se basta.
§ 03 — La soglia dei 20 kg: perché in Italia non conta
L'art. 2 par. 2 lett. b) Reg. 785/2004, nel testo italiano rettificato (rettifica in GU UE L 349 del 5.12.2014), esclude dall'ambito del regolamento "gli aeromodelli con un MTOM inferiore a 20 kg". EASA, nella sua pagina sull'assicurazione dei droni, riassume così: le regole europee richiedono l'assicurazione se il drone supera i 20 kg; sotto quella soglia non c'è un obbligo europeo specifico, ma la maggior parte degli Stati lo impone comunque.
In Italia la discussione è chiusa dall'art. 27 UAS-IT, che non distingue per massa né per categoria operativa: ogni operazione con un UAS, aperta, specifica o certificata, richiede la polizza RC verso terzi con massimali non inferiori alla categoria 1. Per i droni agricoli, tutti sopra i 20 kg, l'obbligo discende anche direttamente dal regolamento europeo.
§ 04 — Chi è "terzo"
La responsabilità verso i terzi sulla superficie
L'art. 965 c. nav. stabilisce che la responsabilità dell'esercente per i danni causati dall'aeromobile a persone e cose sulla superficie "è regolata dalle norme internazionali in vigore nella Repubblica". L'art. 971 c. nav. limita il risarcimento complessivo dovuto dall'esercente responsabile ai sensi degli artt. 965-967 "alle somme previste dalla normativa comunitaria come copertura assicurativa minima della responsabilità verso i terzi per incidente per ciascun aeromobile". L'applicazione di questo limite ai danni da UAS non ha una giurisprudenza consolidata: non è un argomento per scegliere un massimale al minimo.
Terzi sulla superficie sono le persone e le cose estranee all'operazione: il passante, l'automobilista, il confinante, il proprietario della serra o dell'abitazione sorvolata. Per un operatore che irrora, il caso tipico è il vicino la cui coltura è danneggiata dalla deriva.
L'azione diretta
L'art. 1015 c. nav., applicato agli UAS dall'art. 27 UAS-IT, dà al terzo danneggiato "azione diretta contro l'assicuratore per il risarcimento del danno subito". L'assicuratore non può opporre al terzo cause di risoluzione o di nullità del contratto con effetto retroattivo; può opporgli le altre eccezioni opponibili all'esercente. L'art. 1012 c. nav. esclude dall'assicurazione i danni verificatisi fuori dei limiti territoriali indicati nella nota di assicurazione e quelli derivati da dolo dell'esercente o dei suoi dipendenti e preposti. L'art. 1010 impone all'assicuratore di rilasciare all'esercente, oltre alla polizza, una nota con gli estremi dell'assicurazione: è il documento da tenere a disposizione.
Per l'operatore la conseguenza pratica è doppia. Nei casi in cui l'assicuratore non può opporre al terzo le proprie eccezioni (risoluzione o nullità retroattiva del contratto, scioglimento del contratto prima del ritiro della nota, danni da dolo), paga il danneggiato e poi ha azione di rivalsa contro l'esercente per la somma pagata (art. 1016 c. nav.). Negli altri casi le eccezioni contrattuali, comprese le esclusioni di polizza, restano opponibili anche al terzo, che si rivolge allora direttamente all'operatore. In entrambi i casi un sinistro fuori copertura finisce a carico dell'operatore.
Il committente non è un terzo qualunque
Il cliente che vi incarica è parte di un contratto. Il danno ai suoi beni durante l'esecuzione (il drone che cade sui pannelli del tetto che state ispezionando, il prodotto sbagliato distribuito sulla sua coltura) nasce dall'inadempimento o dall'esecuzione difettosa della prestazione, cioè da responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.). La garanzia RC verso terzi copre "quanto [l'assicurato] deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto" (art. 1917 c. 1 c.c.): se la responsabilità verso il committente e i danni alle cose oggetto della lavorazione siano compresi lo decide il testo della polizza. Va cercato e letto, non presunto.
§ 05 — Le coperture: cosa chiedere oltre la RC obbligatoria
| Garanzia | Cosa copre | Obbligatoria? | Domanda al broker |
|---|---|---|---|
| RC verso terzi (RCT) | Danni a persone e cose di terzi causati dall'operazione | Sì, art. 27 UAS-IT | Massimale, attività descritte, territorio, droni e piloti ammessi |
| Danni al committente e alle cose oggetto della lavorazione | Danni ai beni del cliente su cui si opera | No | È inclusa o esclusa? Con quale sottolimite? |
| Danni da prodotti fitosanitari e deriva | Danni alle colture, agli animali e ai beni dei confinanti dovuti al prodotto distribuito | No, ma decisiva per chi irrora | La polizza nomina l'irrorazione? Esclude l'inquinamento o i danni da sostanze chimiche? |
| RC verso prestatori di lavoro (RCO) | Le richieste di risarcimento dei propri dipendenti infortunati e le rivalse dell'INAIL | No | Serve se avete dipendenti in campo |
| Infortuni del pilota e dell'equipaggio | Lesioni di chi lavora all'operazione | No | Copre anche il titolare e i collaboratori non dipendenti? |
| Corpi (danni al drone) | Danni, distruzione, furto dell'aeromobile e del carico | No | Valore assicurato, franchigia, esclusioni per uso non conforme |
Per chi irrora la garanzia sulla deriva è la più rilevante: la deriva su una coltura confinante è il sinistro tipico dell'attività, e il danno si misura sul raccolto del vicino. Sulle regole che la contengono (fasce di rispetto, frasi SPe in etichetta) vedi Frasi SPe e fasce di rispetto.
§ 06 — Il contratto di assicurazione: le regole del codice civile
Le condizioni di polizza si leggono dentro le regole generali del contratto di assicurazione. Cinque articoli spiegano la maggior parte dei rifiuti di indennizzo.
| Norma | Regola | Effetto per l'operatore UAS |
|---|---|---|
| Art. 1892 c.c. | Dichiarazioni inesatte o reticenze con dolo o colpa grave su circostanze rilevanti: il contratto è annullabile; se il sinistro avviene prima del termine per l'impugnazione, l'assicuratore non paga | Dichiarare foto e video e poi irrorare è la reticenza classica |
| Art. 1893 c.c. | Senza dolo né colpa grave: l'assicuratore può recedere; se il sinistro avviene prima, l'indennità è ridotta in proporzione alla differenza di premio | Anche l'errore in buona fede costa una parte dell'indennizzo |
| Art. 1898 c.c. | Obbligo di dare immediato avviso dei mutamenti che aggravano il rischio | Passare dall'ispezione all'irrorazione, aggiungere il BVLOS, un drone più pesante o un nuovo pilota sono aggravamenti da comunicare prima |
| Art. 1913 e art. 1915 c.c. | Avviso del sinistro entro tre giorni; se omesso con dolo si perde l'indennità, se omesso per colpa l'indennità è ridotta in ragione del pregiudizio | Il termine decorre da quando il sinistro si verifica o se ne ha conoscenza |
| Art. 1917 c.c. | Nella RC l'assicuratore tiene indenne l'assicurato; "sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi"; spese di resistenza a carico dell'assicuratore nei limiti di un quarto della somma assicurata | La colpa, anche grave, è il rischio che la RC esiste per coprire |
Sul dolo e la colpa grave serve precisione. L'art. 1900 c.c. esclude, in generale, i sinistri cagionati da dolo o colpa grave dell'assicurato, salvo patto contrario per la colpa grave. Per l'assicurazione della responsabilità civile la regola specifica è l'art. 1917 c. 1, che esclude soltanto i fatti dolosi. Un errore di pilotaggio grave non fa quindi venir meno, di per sé, la garanzia RC. Il rischio vero sta nel modo in cui la polizza descrive l'attività assicurata e nelle esclusioni espresse, per esempio per le operazioni condotte in violazione delle norme aeronautiche.
§ 07 — Le novità da conoscere
Attestato di pilota scaduto: niente più tolleranza
Nel par. 6 della LG-2023/005-UAS ENAC ha sostituito la frase che consentiva di volare per 60 giorni dopo la scadenza dell'attestato, nelle more del ripristino, con questa: "nelle more del ripristino il pilota remoto NON è autorizzato ad utilizzare UAS nella categoria di operazioni relativa al certificato scaduto". Un volo con attestato scaduto è un'operazione non conforme dal primo giorno, con le conseguenze di polizza che ne derivano dove il contratto esclude le operazioni in violazione delle norme.
Le "national conditions" nella proposta EASA
L'Opinion EASA n. 06/2026 del 18 settembre 2026 propone di modificare l'art. 15 Reg. 2019/947 introducendo le national conditions: requisiti che uno Stato stabilisce per tutto il proprio territorio, fuori dalle zone geografiche UAS, da pubblicare in un unico punto di accesso, in formato leggibile e digitale e almeno in inglese. Il documento cita esplicitamente i requisiti assicurativi come esempio di condizione nazionale. È una proposta alla Commissione, non una norma in vigore: l'obbligo italiano resta l'art. 27 UAS-IT. Se adottata, renderà più facile a un operatore straniero trovare il requisito italiano e a un operatore italiano trovare quelli degli altri Stati, utile per le operazioni transfrontaliere (art. 13 Reg. 2019/947), dove la dichiarazione di accettabilità comprende il rispetto delle norme nazionali sull'assicurazione.
§ 08 — Le 5 trappole comuni
Trappola 1 — "Ho la polizza, quindi sono coperto"
La polizza copre l'attività che descrive. Una RC sottoscritta per riprese in categoria aperta non diventa una copertura per l'irrorazione perché il drone è lo stesso. Leggete la descrizione del rischio prima dell'elenco delle esclusioni: è lì che si decide la maggior parte dei sinistri.
Trappola 2 — Attività nuova non comunicata
Aggiungere l'irrorazione, il BVLOS, un drone di classe di peso diversa o un pilota non indicato è un mutamento del rischio. Va comunicato prima (art. 1898 c.c.). Se la polizza era stata conclusa su dichiarazioni che non descrivevano l'attività reale, si applicano gli artt. 1892-1893 c.c.: annullabilità o riduzione proporzionale dell'indennizzo.
Trappola 3 — Il danno al cliente dato per coperto
Il danno al committente e alle cose su cui si lavora è spesso trattato a parte nelle polizze di responsabilità civile. Se nel vostro lavoro il bene del cliente è sotto il drone (tetti, impianti, colture trattate), chiedete per iscritto se la garanzia lo comprende e con quale sottolimite.
Trappola 4 — Massimale al minimo legale
750.000 DSP sono il minimo per incidente, non una stima del danno possibile. Una deriva che compromette il raccolto di più confinanti o un drone che cade su una strada possono superarlo. La scelta del massimale si fa sullo scenario peggiore realistico delle vostre operazioni, ricordando che oltre il massimale paga l'operatore.
Trappola 5 — Avviso del sinistro in ritardo
Tre giorni da quando il sinistro si è verificato o se ne è avuta conoscenza (art. 1913 c.c.), salvo termini diversi più favorevoli in polizza. Il ritardo colposo riduce l'indennizzo in ragione del pregiudizio (art. 1915 c.c.). Conservate i dati di volo, le foto del luogo, i nominativi dei testimoni e il drone nello stato in cui si trova: servono all'assicuratore e, per gli eventi da segnalare, anche a ENAC.
§ 09 — Checklist: 12 domande prima di firmare o rinnovare
Da usare con la proposta di polizza in mano. Ogni punto è una domanda al broker, con risposta scritta.
- 1. Il massimale RC verso terzi è almeno 750.000 DSP per incidente, anche al cambio sfavorevole se espresso in euro?
- 2. La descrizione del rischio nomina le attività che svolgete davvero (irrorazione, spandimento, ispezione, rilievo)?
- 3. Sono comprese le categorie operative che usate (aperta, STS, PDRA, SORA) e le condizioni particolari (BVLOS, notte, sorvolo di persone)?
- 4. Sono elencati tutti i droni, con MTOM e numero di serie, compresi quelli acquistati dopo la stipula?
- 5. I piloti sono individuati per nome o per requisito (attestato in corso di validità)?
- 6. I danni da prodotti fitosanitari e da deriva sono coperti? Con quale sottolimite?
- 7. I danni al committente e alle cose oggetto della lavorazione sono inclusi?
- 8. Che territorio copre la nota di assicurazione (art. 1012 c. nav.)? Comprende gli Stati dove operate in transfrontaliero?
- 9. Ci sono esclusioni per operazioni in violazione delle norme aeronautiche? Come sono formulate?
- 10. Avete dipendenti in campo? RCO e infortuni sono previsti?
- 11. Franchigie e scoperti: quanto resta a vostro carico per sinistro?
- 12. Obblighi dopo il sinistro: termine di avviso, documenti richiesti, conservazione del drone e dei registri di volo?
§ 10 — Come Certifly tiene la polizza agganciata al volo
Certifly tratta la polizza RC come un documento della flotta e la usa nel controllo GO/NO-GO di ogni missione:
- Polizza caricata e letta. Si carica il PDF della polizza; Certifly ne propone numero, compagnia, tipo di copertura, massimale, date di validità e se copre BVLOS e irrorazione, che l'operatore controlla e approva.
- Polizza collegata ai droni. Sulla scheda di ogni drone si sceglie la polizza che lo copre; una polizza può coprire più droni, e la scheda segnala quando l'assicurazione è in scadenza.
- Blocco prima del volo. La decisione GO/NO-GO blocca la missione se il drone non è collegato a nessuna polizza, se la polizza è scaduta alla data dell'operazione o non indica la scadenza, e se la missione è BVLOS o di irrorazione mentre la polizza dichiara di non coprirla; se la polizza non lo dice, il verdetto riporta un avviso. Allo stesso modo blocca la missione se l'attestato del pilota manca o è scaduto.
- Promemoria. La scadenza della polizza compare tra le scadenze in dashboard e Certifly invia un promemoria via email prima che scada.
- Manuale operativo. Nei manuali generati, la sezione sulla copertura assicurativa riporta gli estremi della polizza di ciascun drone.
Certifly non valuta l'adeguatezza del massimale né interpreta le clausole: quello resta il lavoro del broker e del legale.
§ 11 — Bibliografia
Fonti primarie
- Regolamento ENAC UAS-IT, Ed. 1 del 4 gennaio 2021, artt. 2, 26, 27. PDF ENAC · pagina ENAC
- Regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili, artt. 2, 3, 7. Testo consolidato EUR-Lex (30.7.2020) · testo originale
- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione, del 24 maggio 2019, art. 13, art. 14 c. 2 lett. d), Allegato, UAS.SPEC.020 e UAS.SPEC.030. EUR-Lex
- Codice della navigazione, R.D. 30 marzo 1942, n. 327, artt. 743, 965, 971, 1010-1016. Normattiva
- Codice civile, R.D. 16 marzo 1942, n. 262, artt. 1218, 1892, 1893, 1898, 1900, 1913, 1915, 1917. Normattiva, art. 1917
Prassi e documenti istituzionali
- EASA, Easy Access Rules for Unmanned Aircraft Systems, revisione di giugno 2026 (GM1 all'art. 14(1) Reg. 2019/947). EASA
- EASA, Opinion n. 06/2026, Regular update of Regulations (EU) 2019/947 and (EU) 2019/945 — Security, 18 settembre 2026. EASA
- EASA, Drone insurance. EASA
- ENAC, LG-2023/005-UAS Ed. 1 del 3 novembre 2023, par. 6 (ripristino degli attestati) nel testo sostituito da ENAC. ENAC
- Fondo monetario internazionale, SDR Valuation, 16 ottobre 2026. IMF
- DJI, specifiche tecniche Agras T50 e Agras T100. T50 · T100
Articoli correlati della serie
- Impresa agricola o impresa di servizi UAS? — chi è l'esercente e chi il committente
- Irrorazione con drone: cosa è legale — il quadro autorizzativo che la polizza deve descrivere
- Frasi SPe e fasce di rispetto — prevenire la deriva, il sinistro tipico dell'irrorazione
- U-space in Italia — le regole di spazio aereo la cui violazione apre le esclusioni di polizza
- DPIA per operazioni con drone — i rischi privacy, fuori dalla RC aeronautica
Contenuto informativo e divulgativo. Non sostituisce il parere di un intermediario assicurativo specializzato in rischi aeronautici né quello di un legale. La copertura effettiva dipende dalle condizioni della polizza sottoscritta.
RoundTable Italy S.r.l.