MUD 2027 per operatori UAS: chi lo presenta, quando scade, cosa cambia con RENTRI e batterie al litio
Il Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) presentato nel 2027 riporta i rifiuti prodotti nel 2026. Per un operatore UAS che esegue trattamenti fitosanitari come impresa di servizi è dovuto se nel 2026 ha prodotto rifiuti pericolosi: residui di miscela, confezioni vuote di formulati, materiali contaminati. La scadenza ordinaria è il 30 aprile 2027 (art. 6, c. 2, L. 25 gennaio 1994, n. 70); si sposta solo se un nuovo decreto modifica il modello.
Due elementi rendono il MUD 2027 diverso dai precedenti. È la prima dichiarazione su un anno in cui tutti i produttori obbligati, piccole imprese comprese, tengono il registro nel RENTRI, e il D.M. 59/2023 prevede che il RENTRI metta a disposizione un modello precompilato. E dal 9 dicembre 2026 le batterie al litio a fine vita sono un rifiuto pericoloso: anche chi non fa trattamenti può trovarsi tra i soggetti obbligati.
Contenuto informativo, non costituisce consulenza legale o fiscale. Modello, istruzioni e modalità di presentazione sono fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) che approva il MUD e dalle istruzioni ministeriali: prima della presentazione verificare il testo vigente sui siti del MASE e delle Camere di commercio (ecocamere.it) e confrontarsi con il proprio consulente.
1. Che cos'è il MUD e chi lo deve presentare
Il MUD è il modello unico istituito dalla L. 70/1994 e si presenta alla Camera di commercio competente per territorio (art. 2). Per i rifiuti, l'obbligo sostanziale è la comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti dell'art. 189, c. 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo unico ambientale, TUA). Tra i soggetti obbligati la norma elenca:
«le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g)»
cioè, per i non pericolosi, i rifiuti delle lavorazioni industriali, delle lavorazioni artigianali e delle attività di trattamento di rifiuti e acque (art. 184, c. 3, TUA). Un'impresa di servizi con drone rientra quindi nell'obbligo per i rifiuti pericolosi; i suoi rifiuti non pericolosi, prodotti da un'attività di servizio, non fanno scattare da soli la comunicazione.
Gli esoneri, nel testo della norma
L'art. 189, c. 3, esonera:
- gli imprenditori agricoli dell'art. 2135 c.c. con un volume di affari annuo non superiore a 8.000 euro;
- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi (art. 212, c. 8);
- per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali con non più di dieci dipendenti.
Non è un esonero, ma una modalità alternativa di adempimento, quella dell'art. 190, c. 6, TUA: gli imprenditori agricoli produttori iniziali di rifiuti pericolosi, i soggetti con codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 e i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa possono adempiere conservando per tre anni i formulari di identificazione (FIR) o i documenti di conferimento al circuito organizzato di raccolta. La norma precisa che queste modalità sono «valide anche ai fini della comunicazione al catasto di cui all'articolo 189».
Il limite di dieci dipendenti, quindi, non esonera nessuno dai rifiuti pericolosi; e la soglia di 8.000 euro di volume d'affari che conta per il MUD è quella scritta nell'art. 189, non una soglia fiscale.
2. Quando scade il MUD 2027
La regola è nell'art. 6 della L. 70/1994:
- comma 2: per gli obblighi periodici il termine è il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento;
- comma 2-bis: se nell'anno della presentazione occorre modificare il modello, le modifiche sono disposte con DPCM da pubblicare in Gazzetta Ufficiale entro il 1° marzo, e il termine diventa di centoventi giorni dalla pubblicazione del decreto.
Il modello in uso è quello approvato con il DPCM 30 gennaio 2026, pubblicato nella GU n. 53 del 5 marzo 2026. Quella pubblicazione ha portato la scadenza del MUD 2026 al 3 luglio 2026, centoventi giorni dopo. Lo stesso decreto stabilisce che il modello «sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile di ogni anno, con riferimento all'anno precedente» (art. 1, c. 2).
Per il 2027 le strade sono due:
| Situazione | Modello | Scadenza |
|---|---|---|
| Nessun nuovo DPCM | Modello approvato con il DPCM 30 gennaio 2026 | 30 aprile 2027 |
| Nuovo DPCM che modifica il modello, pubblicato in GU | Nuovo modello | Centoventi giorni dalla pubblicazione |
Pianificare sul 30 aprile è corretto; prima di quella data va controllata la Gazzetta Ufficiale per un eventuale nuovo decreto.
3. RENTRI e modello precompilato
Il RENTRI non sostituisce il MUD. L'art. 189, c. 9, TUA affida al regolamento del RENTRI il coordinamento tra comunicazioni al Catasto e dati trasmessi al registro, «garantendone la precompilazione automatica». L'art. 19, c. 3, del D.M. 4 aprile 2023, n. 59 stabilisce che, a partire dalla prima annualità successiva alle scadenze di iscrizione dell'art. 13, il MASE renda disponibile tramite il RENTRI un modello precompilato, da integrare ove necessario nel formato del modello approvato ai sensi della L. 70/1994, per adempiere all'obbligo di presentazione.
L'ultima finestra di iscrizione si è chiusa il 13 febbraio 2026: per le piccole imprese il registro nel RENTRI copre quindi il 2026 dalla data di iscrizione, non necessariamente dal 1° gennaio. Se e con quali modalità il precompilato sarà disponibile per il MUD 2027 lo stabilisce il MASE: fino a quando non lo comunica, conviene preparare i dati come se la dichiarazione andasse compilata per intero.
Tre conseguenze pratiche:
- la dichiarazione resta del produttore, che la verifica, la integra e la presenta; le sanzioni dell'art. 258 TUA restano a suo carico;
- il precompilato riproduce quello che c'è nel registro: annotazioni tardive, codici EER sbagliati o FIR non chiusi si ritrovano nel MUD;
- le informazioni del registro sono utilizzate anche per la comunicazione al Catasto (art. 190, c. 12, TUA): un registro coerente con i FIR è la base di un MUD coerente.
La tenuta del registro digitale e del FIR è trattata in RENTRI e FIR digitale per chi irrora con drone.
4. Batterie al litio: cosa cambia dal 9 dicembre 2026
La Decisione delegata (UE) 2025/934, nel testo rettificato, riscrive il capitolo 16 06 dell'elenco europeo dei rifiuti dal 9 dicembre 2026. La voce non pericolosa 16 06 05 «altre batterie e accumulatori» è soppressa; le batterie al litio a fine vita diventano 16 06 07* «rifiuti di batterie al litio», voce pericolosa.
Per il MUD 2027 questo significa che un operatore che non fa trattamenti, e che nel 2026 ha prodotto solo rifiuti non pericolosi, diventa produttore iniziale di rifiuti pericolosi per le batterie al litio che diventano rifiuto, cioè di cui decide o è tenuto a disfarsi (art. 183, c. 1, lett. a, TUA), a partire dal 9 dicembre 2026. Da quel momento valgono per lui l'iscrizione al RENTRI prima della prima annotazione (art. 12, c. 3, D.M. 59/2023), il registro, il FIR e, per l'anno in cui il rifiuto è prodotto, la comunicazione dell'art. 189, c. 3.
Le batterie di peso superiore a 5 kg sono batterie industriali ai sensi del Reg. (UE) 2023/1542 (art. 3, n. 13), e i produttori delle batterie devono ritirarne gratuitamente i rifiuti dagli utilizzatori finali (art. 61, par. 1). Il ritiro non cambia la classificazione del rifiuto né gli obblighi documentali di chi lo produce.
5. Le configurazioni tipiche
A. Contoterzista che irrora (s.r.l. o ditta individuale non agricola)
Rifiuti tipici: 02 01 08* residui di miscela e prodotti non utilizzabili, 15 01 10* imballaggi contaminati, 15 02 02* DPI, stracci e filtri contaminati, eventualmente 13 02 08* olio del generatore. MUD dovuto, a prescindere dal numero di dipendenti, se nel 2026 ha prodotto anche un solo rifiuto pericoloso.
B. Operatore di rilievi, ispezioni o riprese
Nessun fitosanitario. Fino all'8 dicembre 2026 le batterie al litio a fine vita erano classificate 16 06 05, non pericolose: con non più di dieci dipendenti, nessun MUD per i soli rifiuti non pericolosi. Le batterie al litio diventate rifiuto tra il 9 e il 31 dicembre 2026 sono 16 06 07*, pericolose: in quel caso l'operatore rientra tra i produttori iniziali di rifiuti pericolosi del 2026, e l'obbligo del MUD 2027 va valutato con il consulente, anche per le batterie dismesse prima del 9 dicembre e conferite dopo. Dal 2027 la questione si pone ogni anno in cui l'impresa ha batterie al litio a fine vita.
C. Azienda agricola che tratta i propri terreni con drone proprio
Imprenditore agricolo dell'art. 2135 c.c. Con volume d'affari non superiore a 8.000 euro: esonerata. Oltre quella soglia, se produce rifiuti pericolosi, può adempiere con la conservazione triennale dei FIR o dei documenti di conferimento (art. 190, c. 6), che vale anche per il Catasto; in alternativa presenta il MUD. Un controllo chiederà di esibire l'intera serie dei documenti dell'anno.
D. Azienda agricola che offre anche trattamenti a terzi
Resta imprenditore agricolo se il servizio è un'attività connessa, cioè svolto con l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola (art. 2135, c. 3, c.c.). Se la prevalenza manca, l'attività di servizio si qualifica diversamente e si torna alla configurazione A. Il discrimine è in Impresa agricola o servizi UAS?.
6. Come si prepara e si presenta
- Verificare la scadenza. Controllare se è stato pubblicato un DPCM che modifica il modello: senza nuovo decreto, 30 aprile 2027.
- Chiudere il registro 2026. Tutte le produzioni e gli scarichi annotati, i dati trasmessi al RENTRI, i FIR del 2026 rientrati controfirmati dal destinatario.
- Riconciliare per codice EER. Per ogni codice, quantità prodotte e conferite nell'anno, destinatari e trasportatori con i relativi estremi.
- Separare il prima e il dopo del 9 dicembre 2026 per le batterie al litio: 16 06 05 fino all'8 dicembre, 16 06 07* dal 9 dicembre.
- Usare il modello in vigore, o il precompilato del RENTRI quando disponibile, verificandolo riga per riga.
- Presentare alla Camera di commercio competente (art. 2 L. 70/1994), con le modalità indicate nelle istruzioni del modello.
- Conservare la ricevuta di presentazione insieme alla copia della dichiarazione.
7. Sanzioni
L'art. 258 TUA prevede:
| Comportamento | Norma | Sanzione |
|---|---|---|
| MUD omesso, incompleto o inesatto | Art. 258, c. 1 | Da 2.000 a 10.000 euro |
| MUD presentato entro il sessantesimo giorno dalla scadenza | Art. 258, c. 1 | Da 26 a 160 euro |
| Dati formalmente incompleti o inesatti, ma ricostruibili da registro, FIR o altre scritture contabili | Art. 258, c. 5 | Da 260 a 1.550 euro |
I dati incompleti o inesatti sono sanzionati solo se rilevanti ai fini della tracciabilità, esclusi gli errori materiali e le violazioni formali (art. 258, c. 13). Le sanzioni sono irrogate dalla provincia in cui è stata commessa la violazione; contro l'ordinanza-ingiunzione si propone opposizione davanti al giudice secondo l'art. 22 della L. 24 novembre 1981, n. 689 (art. 262 TUA).
Chi si accorge di non aver presentato il MUD ha quindi un interesse concreto a farlo entro sessanta giorni dalla scadenza: la sanzione scende da un minimo di 2.000 euro a un massimo di 160.
8. Le cinque trappole più comuni
Trappola 1: «Sono iscritto al RENTRI, il MUD non serve»
Il RENTRI precompila il MUD, non lo sostituisce: il D.M. 59/2023 parla di un modello «da integrare» ai fini dell'obbligo di trasmissione (art. 19, c. 3). Chi non presenta la dichiarazione resta soggetto all'art. 258, c. 1.
Trappola 2: «Ho meno di dieci dipendenti, sono esonerato»
L'esonero per le imprese con non più di dieci dipendenti vale «per i soli rifiuti non pericolosi». Basta un rifiuto pericoloso prodotto nell'anno per far scattare l'obbligo.
Trappola 3: «Lavoro solo per agricoltori, uso la conservazione dei FIR»
La modalità dell'art. 190, c. 6, è riservata agli imprenditori agricoli, ai codici ATECO indicati e a chi produce rifiuti pericolosi fuori da un'organizzazione di ente o impresa. Un'impresa di servizi con drone che non è imprenditore agricolo presenta il MUD.
Trappola 4: «Le batterie del drone non sono pericolose»
Lo erano fino all'8 dicembre 2026 con la voce 16 06 05. Dal 9 dicembre 2026 le batterie al litio a fine vita sono 16 06 07*, pericolose: le batterie che diventano rifiuto da quella data rendono l'impresa produttore di rifiuti pericolosi, anche se non ha mai fatto un trattamento.
Trappola 5: «Scade sempre il 30 aprile» oppure «non scade mai il 30 aprile»
Entrambe le affermazioni sono sbagliate. Il 30 aprile è il termine della legge; un DPCM che modifica il modello lo sostituisce con centoventi giorni dalla pubblicazione, come accaduto nel 2026. Si controlla la Gazzetta Ufficiale prima di fissare la data interna.
9. Checklist
- 1. Verificato se nel 2026 l'impresa ha prodotto almeno un rifiuto pericoloso
- 2. Verificata la qualificazione: impresa di servizi, imprenditore agricolo sotto o sopra 8.000 euro di volume d'affari
- 3. Per l'imprenditore agricolo che conserva i FIR: serie completa dei documenti 2026 archiviata
- 4. Controllata la Gazzetta Ufficiale per un eventuale nuovo DPCM sul modello
- 5. Scadenza interna fissata: 30 aprile 2027, oppure centoventi giorni dal nuovo DPCM
- 6. Registro 2026 completo e dati trasmessi al RENTRI
- 7. FIR del 2026 rientrati controfirmati dal destinatario
- 8. Quantità riconciliate per codice EER, con destinatari e trasportatori
- 9. Batterie al litio separate tra 16 06 05 (fino all'8 dicembre) e 16 06 07* (dal 9 dicembre)
- 10. Modello precompilato del RENTRI, se disponibile, verificato e integrato
- 11. Presentazione alla Camera di commercio e ricevuta conservata con la copia della dichiarazione
10. Come Certifly aiuta
Nei piani che includono i trattamenti fitosanitari, Certifly tiene il Piano di gestione dei rifiuti contaminati di ogni anno: tipologie di rifiuto con codice EER e stima annua, impianto di smaltimento, trasportatore con il numero di iscrizione all'Albo, contratto. Nello stesso documento registri ogni conferimento con data, quantità in chilogrammi, trasportatore e numero del FIR. A fine anno hai in un posto solo l'elenco per codice e i conferimenti da riconciliare con il registro RENTRI. Certifly non compila né trasmette il MUD. certifly.it
11. Bibliografia
Fonti primarie
- L. 25 gennaio 1994, n. 70, Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, artt. 2 e 6. Normattiva
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 184, 189, 190, 258, 262 (Normattiva, testo vigente)
- DPCM 30 gennaio 2026, Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2026, GU n. 53 del 5 marzo 2026. Gazzetta Ufficiale
- D.M. 4 aprile 2023, n. 59, regolamento RENTRI, artt. 12, 13 e 19. Gazzetta Ufficiale
- Codice civile, art. 2135, imprenditore agricolo. Normattiva
- Decisione delegata (UE) 2025/934, che modifica l'elenco dei rifiuti per i rifiuti di batterie, con la rettifica sulla data di applicazione. EUR-Lex
- Reg. (UE) 2023/1542, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, artt. 3 e 61. EUR-Lex
Prassi e documenti istituzionali
- Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica: mase.gov.it
- Camere di commercio, portale degli adempimenti ambientali: ecocamere.it
- Portale RENTRI: rentri.gov.it
- Albo nazionale gestori ambientali, circolare del Comitato nazionale n. 8 del 23 luglio 2026 sui codici EER delle batterie
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