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Ricarica delle batterie LiPo del drone in campo e in cantiere: D.Lgs. 81/2008, generatore, antincendio e fine vita delle batterie

Ricaricare i pacchi LiPo di un drone agricolo in campo attiva il D.Lgs. 81/2008: obblighi dell'autonomo (art. 21) o DVR del datore di lavoro, rischio elettrico (art. 80), antincendio (DM 1, 2 e 3 settembre 2021), DUVRI, POS e patente a crediti in cantiere. Dal 9 dicembre 2026 il pacco al litio esausto diventa rifiuto pericoloso 16 06 07*.

Ricarica delle batterie LiPo del drone in campo e in cantiere: D.Lgs. 81/2008, generatore, antincendio e fine vita delle batterie

Una giornata di trattamenti con un drone agricolo di classe pesante si regge su una catena di ricarica che lavora accanto al furgone: generatore, caricabatterie, pacchi in rotazione. Per un DJI Agras T50 la scheda tecnica del costruttore indica la batteria DB1560 da 30.000 mAh a 52,22 V (circa 1,57 kWh, prodotto dei due valori di targa, per circa 12,1 kg di peso), il caricabatterie C10000 da 9.000 W in uscita con ingresso 220-240 V e il generatore inverter D12000i da 12.000 W, con un tempo di ricarica del pacco di 9-12 minuti (DJI Agricoltura, specifiche T50). In un esempio ipotetico con sei pacchi in rotazione, nel furgone ci sono circa 9,4 kWh di energia accumulata, più il carburante del generatore.

Per il D.Lgs. 81/2008 questa non è una ricarica domestica. È l'uso di attrezzature di lavoro (Titolo III), un rischio elettrico (art. 80), un rischio di incendio da valutare e, in alcune situazioni, un rischio da atmosfere esplosive (Titolo XI). Quali obblighi scattano dipende da chi siete: lavoratore autonomo, datore di lavoro, impresa che entra in un cantiere. Alla fine della vita utile, poi, il pacco diventa un rifiuto di batteria, e la sua classificazione cambia il 9 dicembre 2026.

Contenuto informativo, non consulenza legale né tecnica. Gli obblighi del D.Lgs. 81/2008 dipendono dalla configurazione soggettiva dell'operatore e dal luogo in cui lavora. Valutazione dei rischi, classificazione di eventuali zone ATEX e scelta dei mezzi di estinzione vanno fatte con un RSPP o un tecnico antincendio, sul caso concreto.


01 — Chi siete decide quali obblighi si applicano

Il D.Lgs. 81/2008 non ha un capitolo sui droni. Si applica attraverso le figure che definisce, e la prima domanda è quale figura siete.

Autonomo senza addettiart. 21Attrezzature e DPIniente DVRDipendenti o socidatore di lavoroDVRartt. 17, 28, 29Lavoro presso terziappalto / cantiereDUVRI / POS e PSCart. 26 / Titolo IV
Schema — la configurazione soggettiva decide il documento di sicurezza dovuto
ConfigurazioneNorma di riferimentoDocumento di sicurezza proprio
Lavoratore autonomo (art. 2222 c.c.), coltivatore diretto, socio di società semplice agricola, componente di impresa familiareart. 21 D.Lgs. 81/2008Nessun DVR; obblighi su attrezzature, DPI e tessera di riconoscimento
Impresa con dipendenti o con soci che lavorano nell'impresaart. 2 c. 1 lett. a) e b), artt. 17, 28, 29DVR, che comprende rischio elettrico, rischio di incendio ed eventuale rischio di esplosione
Prestazione nell'azienda di un committente datore di lavoroart. 26Riceve e sottoscrive il DUVRI del committente, quando dovuto
Lavoro in un cantiere temporaneo o mobile (art. 89 c. 1 lett. a) e Allegato X)Titolo IV, art. 27POS se impresa con lavoratori; adeguamento alle indicazioni del CSE se autonomo; patente a crediti salvo esclusioni

Un dettaglio che sposta molte imprese UAS dalla prima alla seconda riga: l'art. 2 c. 1 lett. a) equipara al lavoratore «il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società». Una S.r.l. con due soci che pilotano è un datore di lavoro con lavoratori, anche senza un solo dipendente.


02 — Il lavoratore autonomo: art. 21

L'art. 21 c. 1 D.Lgs. 81/2008 stabilisce che i componenti dell'impresa familiare, i lavoratori autonomi ex art. 2222 c.c., i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:

  • a) utilizzare attrezzature di lavoro conformi al Titolo III, nonché idonee opere provvisionali conformi al Titolo IV;
  • b) munirsi di dispositivi di protezione individuale e utilizzarli conformemente al Titolo III;
  • c) munirsi di tessera di riconoscimento con fotografia e generalità quando lavorano in un luogo in cui si svolgono attività in regime di appalto o subappalto. Per i lavoratori autonomi la tessera indica anche il committente (art. 5 c. 1 L. 13 agosto 2010, n. 136, richiamato nel testo vigente dell'art. 21).

Il c. 2 aggiunge due facoltà, non obblighi: sorveglianza sanitaria (art. 41) e corsi di formazione sui rischi propri dell'attività (art. 37), a proprie spese.

Per chi ricarica pacchi LiPo questo significa: caricabatterie, generatore e drone usati secondo le istruzioni del fabbricante e in buono stato; DPI adeguati all'operazione; tessera quando si lavora presso un committente in appalto. Non c'è un DVR da redigere, ma non c'è nemmeno un esonero.

Sanzioni per l'autonomo

L'art. 60 c. 1 D.Lgs. 81/2008 prevede l'arresto fino a un mese o l'ammenda per la violazione dell'art. 21 c. 1 lett. a) e b), e una sanzione amministrativa per la lett. c). Il testo di Normattiva riporta gli importi originari (ammenda da 200 a 600 euro); gli importi effettivi sono rivalutati dall'art. 306 c. 4-bis e dalla L. 145/2018. Per le violazioni commesse dal 6 ottobre 2023, dopo il D.D. n. 111/2023 del Ministero del lavoro, l'ammenda della lett. a) va da 284,92 a 854,75 euro, secondo la tabella allegata al documento INL prot. 724 del 30 ottobre 2023 (INL).


03 — Il datore di lavoro: DVR, rischio elettrico, incendio, formazione

Chi ha lavoratori, nel senso dell'art. 2, ha obblighi non delegabili: valutare tutti i rischi ed elaborare il DVR, e designare l'RSPP (art. 17 c. 1). Il datore può svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione, di primo soccorso, di prevenzione incendi ed evacuazione nei casi dell'Allegato II, frequentando i corsi previsti (art. 34).

Cosa deve coprire il DVR per la ricarica in campo

RischioNormaCosa chiede
Rischio elettricoart. 80 c. 1-3Misure contro contatti diretti e indiretti, incendi e ustioni da sovratemperature e archi elettrici, innesco di esplosioni, sovratensioni e guasti prevedibili; valutazione che tenga conto delle condizioni di lavoro, delle interferenze e di tutte le condizioni di esercizio prevedibili; procedure di uso e manutenzione che seguano i manuali delle apparecchiature (c. 3-bis)
Rischio di incendioart. 46; DM Interno 3 settembre 2021, art. 2La valutazione del rischio di incendio è parte specifica del DVR e deve essere coerente con l'eventuale valutazione del rischio di esplosione
Atmosfere esplosiveartt. 287-294Solo dove possono formarsi atmosfere esplosive (vedi § 06): valutazione specifica (art. 290), classificazione in zone (art. 293, Allegato XLIX), documento sulla protezione contro le esplosioni, parte del DVR (art. 294)
Attrezzature di lavoroartt. 70-73Attrezzature conformi, installate e usate secondo le istruzioni, sottoposte a idonea manutenzione (art. 71 c. 4)

Il DVR non è un documento statico. L'art. 29 c. 3 impone di rielaborarlo, entro trenta giorni, in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative per la sicurezza, in relazione all'evoluzione della tecnica, dopo infortuni significativi o quando la sorveglianza sanitaria lo richiede. Il passaggio a un drone con batterie, caricabatterie e generatore diversi è un candidato naturale.

Sanzioni: la mancata valutazione dei rischi (art. 29 c. 1) e la mancata nomina dell'RSPP sono punite con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda (art. 55 c. 1); la stessa pena si applica alla violazione dell'art. 80 c. 1 (art. 87 c. 2 lett. e). Il testo base indica un'ammenda da 2.500 a 6.400 euro; per le violazioni dal 6 ottobre 2023 l'importo è da 3.561,44 a 9.117,29 euro (tabella INL citata al § 02).

Formazione e antincendio

L'art. 37 c. 7 prevede che datore di lavoro, dirigenti e preposti ricevano formazione specifica e periodica secondo l'accordo Stato-Regioni. Durata e contenuti minimi dei percorsi sono ora fissati dall'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, rep. 59/CSR, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025.

Per gli addetti antincendio la disciplina è il DM Interno 2 settembre 2021 (GSA), in vigore dal 4 ottobre 2022. I corsi dell'Allegato III sono di tre livelli, determinati dall'attività e non più dalle vecchie classi di rischio del DM 10 marzo 1998:

LivelloAttivitàFormazioneFormazione periodica
3Elenco chiuso al punto 3.2.2 (stabilimenti a rischio di incidente rilevante, depositi di esplosivi, grandi strutture, cantieri in sotterraneo o con esplosivi, impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti)16 ore8 ore
2Attività dell'Allegato I al DPR 151/2011 non di livello 3; cantieri con sostanze infiammabili e fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto8 ore5 ore
1Tutte le altre, con scarsa possibilità di sviluppo di focolai4 ore2 ore

La formazione periodica degli addetti è almeno quinquennale (art. 5 c. 5). Il piano di emergenza scritto è obbligatorio nei luoghi di lavoro con almeno dieci lavoratori, in quelli aperti al pubblico con più di cinquanta persone presenti e nelle attività dell'Allegato I al DPR 151/2011 (art. 2 c. 2); negli altri casi le misure di gestione dell'emergenza vanno comunque definite e riportate nel DVR (art. 2 c. 4).

Il DM 10 marzo 1998 non è più in vigore: il DM 2 settembre 2021 ne ha abrogato le parti su gestione dell'emergenza e formazione dal 4 ottobre 2022, e il DM 3 settembre 2021 lo ha abrogato per intero dal 29 ottobre 2022 (art. 4 c. 2). L'art. 26 c. 3-bis D.Lgs. 81/2008 lo richiama ancora per il «rischio di incendio di livello elevato».


04 — Lavorare presso un committente: DUVRI e tessera

L'art. 26 si applica quando un datore di lavoro affida lavori o servizi a un'impresa o a un lavoratore autonomo all'interno della propria azienda, avendo la disponibilità giuridica dei luoghi. Il committente:

  • verifica l'idoneità tecnico-professionale dell'operatore, oggi con il certificato camerale e l'autocertificazione ex art. 47 DPR 445/2000 (c. 1 lett. a);
  • fornisce informazioni dettagliate sui rischi del luogo e sulle misure di emergenza (c. 1 lett. b);
  • elabora il DUVRI, che indica le misure contro i rischi da interferenze (c. 3). Il DUVRI non copre i rischi propri dell'operatore: quelli restano nel suo DVR o, per l'autonomo, nelle sue misure.

L'obbligo del DUVRI non si applica (c. 3-bis) ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture e ai lavori o servizi di durata non superiore a cinque uomini-giorno, salvo che comportino rischio di incendio di livello elevato, lavoro in ambienti confinati, agenti cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione o biologici, amianto, atmosfere esplosive o i rischi particolari dell'Allegato XI. Quando chi affida il contratto non coincide con il datore di lavoro del sito, il documento ricognitivo va integrato con i rischi specifici del luogo e sottoscritto per accettazione dall'esecutore (c. 3-ter).

Nel trattamento conto terzi su un'azienda agricola con dipendenti, la ricarica delle batterie vicino a magazzini, fienili o depositi di prodotti è proprio un rischio da interferenza da mettere sul tavolo prima di iniziare. Se l'azienda non ha lavoratori, l'art. 26 non opera, ma restano i vostri obblighi.

Il personale dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice porta la tessera di riconoscimento con fotografia, generalità e datore di lavoro (art. 26 c. 8); per l'autonomo vale l'art. 21 c. 1 lett. c).


05 — Dentro un cantiere: POS, PSC, patente a crediti

Il Titolo IV si applica ai cantieri temporanei o mobili, cioè ai luoghi in cui si effettuano i lavori edili o di ingegneria civile dell'Allegato X (art. 89 c. 1 lett. a). Un rilievo con drone su un cantiere edile, o un'ispezione su un'opera in costruzione, vi rientra.

FiguraObbligoNorma
Impresa esecutrice con lavoratoriRedige il POS per il singolo cantiere, con i contenuti dell'Allegato XVart. 96 c. 1 lett. g), art. 89 c. 1 lett. h)
Lavoratore autonomoSi adegua alle indicazioni del coordinatore per l'esecuzioneart. 94
Coordinatore per la progettazioneRedige il PSC, quando è prevista la presenza di più impreseartt. 90 c. 3, 91, 100

Il POS lo redige il datore di lavoro dell'impresa esecutrice: il lavoratore autonomo non lo redige. L'accettazione del PSC e la redazione del POS valgono, per quel cantiere, come adempimento della valutazione dei rischi, degli obblighi di coordinamento dell'art. 26 e della rielaborazione dell'art. 29 c. 3 (art. 96 c. 2). Nel POS di un'impresa UAS stanno anche la postazione di ricarica, il generatore, il deposito delle batterie e la gestione di un pacco danneggiato.

Patente a crediti

Dal 1° ottobre 2024 imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili devono possedere la patente a crediti rilasciata dall'INL, salvo chi effettua mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (art. 27 c. 1). La circolare INL n. 4 del 23 settembre 2024 precisa che sono tenuti i soggetti che operano «fisicamente» nei cantieri, citando come esclusi ingegneri, architetti, geometri (INL). Chi lavora in cantiere senza patente è soggetto a una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e comunque non inferiore a 12.000 euro, non diffidabile (art. 27 c. 11).

Il DL 31 ottobre 2025, n. 159, convertito dalla L. 29 dicembre 2025, n. 198 (Normattiva), ha toccato il sistema: nuove ipotesi di decurtazione dei crediti per gli illeciti commessi dal 1° gennaio 2026 (art. 3 c. 4-5) e, per le imprese che operano nei cantieri edili in appalto e subappalto, l'obbligo di fornire ai dipendenti una tessera di riconoscimento con codice univoco anticontraffazione, anche digitale, con le modalità del decreto attuativo previsto dall'art. 3 c. 3.


06 — Generatore e caricabatterie come attrezzature di lavoro

Caricabatterie, generatore e drone sono attrezzature di lavoro: «qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto [...] destinato ad essere usato durante il lavoro» (art. 69 c. 1 lett. a).

  • Il datore di lavoro fa sì che siano installate e usate secondo le istruzioni d'uso e oggetto di idonea manutenzione, con istruzioni e libretto quando necessari (art. 71 c. 4 lett. a). Per i dati del costruttore il caricabatterie C10000 richiede un ingresso a 220-240 V fino a 24 A: alimentarlo con prolunghe e prese non dimensionate è un uso difforme dalle istruzioni.
  • Chi noleggia un'attrezzatura senza operatore ne attesta, alla consegna, il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza (art. 72 c. 2). L'attestazione non sposta su di lui le scelte di installazione e di uso, che restano a chi lavora.
  • Materiali, apparecchiature e impianti elettrici devono essere costruiti a regola d'arte; si considerano tali se realizzati secondo le pertinenti norme tecniche (art. 81 c. 1-2), cioè, per gli impianti elettrici, le norme CEI applicabili. Per un quadro di distribuzione in campo e per la messa a terra del gruppo elettrogeno la verifica la fa un tecnico, su quelle norme.

Quando entra in gioco il Titolo XI

Il Titolo XI riguarda i lavoratori che possono essere esposti a «una miscela con l'aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo accensione, la combustione si propaga nell'insieme della miscela incombusta» (art. 288). La ricarica di un pacco integro all'aperto non crea di per sé un'atmosfera esplosiva. Le situazioni da valutare sono altre:

  • rifornimento di benzina del generatore vicino alla postazione di ricarica;
  • ricarica dentro un furgone chiuso o un locale poco ventilato, dove un pacco in avaria rilascia gas infiammabili in un volume confinato;
  • locali in cui si conservano carburanti o prodotti con solventi infiammabili.

Se la valutazione conclude che atmosfere esplosive possono formarsi, il datore di lavoro classifica le aree in zone (art. 293 e Allegato XLIX) e redige il documento sulla protezione contro le esplosioni prima dell'inizio del lavoro, come parte del DVR (art. 294 c. 3-4). Quando nello stesso luogo lavorano più imprese, il datore di lavoro responsabile del luogo coordina le misure (art. 292 c. 2). Se il cliente ha un'area già classificata, valgono le sue regole e il DUVRI.


07 — Antincendio: mezzi di estinzione, controlli, comportamento

Le regole generali stanno nell'Allegato IV, punto 4, D.Lgs. 81/2008:

  • nelle lavorazioni con pericoli specifici di incendio devono essere predisposti mezzi di estinzione idonei alle condizioni d'uso, compresi estintori portatili, mantenuti in efficienza e controllati almeno ogni sei mesi da personale esperto (4.1.3);
  • l'acqua e le altre sostanze conduttrici non vanno usate in prossimità di conduttori, macchine e apparecchi elettrici sotto tensione (4.2.2), e il divieto va reso noto al personale con avvisi (4.2.3).

I controlli e la manutenzione di impianti e attrezzature antincendio seguono il DM Interno 1 settembre 2021 e le sue successive modifiche: interventi registrati, eseguiti secondo la regola dell'arte e le norme tecniche (per gli estintori la UNI 9994-1, indicata nell'Allegato I) da tecnici manutentori qualificati (art. 4).

La norma non indica un agente estinguente specifico per i pacchi agli ioni di litio: chiede mezzi «idonei». La scelta va fatta nella valutazione del rischio di incendio, sulla base delle istruzioni di sicurezza del costruttore della batteria e del parere del tecnico antincendio. Due punti fermi derivano direttamente dal testo: prima di intervenire con acqua o schiume conduttrici, la postazione va tolta di tensione (Allegato IV, 4.2.2); un pacco in fuga termica non si sposta a mani nude e non si chiude nel furgone.

Una procedura scritta per il pacco danneggiato o in avaria (isolamento all'aperto, distanza, chiamata al 115, divieto di riutilizzo) è il modo più semplice per dare contenuto agli artt. 43 e 46 e alle misure di emergenza del DM 2 settembre 2021.


08 — Fine vita del pacco: batteria industriale, nuovo codice EER

Il Reg. (UE) 2023/1542 classifica le batterie per categoria. Una batteria portatile è sigillata e pesa al massimo 5 kg (art. 3 n. 9); è «batteria industriale» anche «qualsiasi altra batteria avente un peso superiore ai 5 kg» che non sia per veicoli elettrici, per mezzi di trasporto leggeri o per autoveicoli (art. 3 n. 13). Un pacco da circa 12 kg come il DB1560 ricade quindi tra le batterie industriali; i pacchi dei droni sotto i 5 kg sono, in generale, batterie portatili.

Per le batterie industriali i produttori, o le organizzazioni che adempiono per loro, ritirano gratuitamente i rifiuti dagli utilizzatori finali, senza obbligo di acquistare una batteria nuova né di averla acquistata da loro (art. 61 par. 1). In Italia il quadro di attuazione è il D.Lgs. 10 febbraio 2026, n. 29, in vigore dal 7 marzo 2026, che ha abrogato il D.Lgs. 188/2008 (salvo l'art. 29) e disciplina registro dei produttori, responsabilità estesa e punti di raccolta (art. 31).

Il codice EER cambia il 9 dicembre 2026

PeriodoCodice per un pacco agli ioni di litio esaustoNatura
Fino all'8 dicembre 202616 06 05 «altre batterie e accumulatori»Non pericoloso
Dal 9 dicembre 202616 06 07* «rifiuti di batterie al litio»Pericoloso

La Decisione delegata (UE) 2025/934 riscrive il capitolo 16 06 dell'elenco europeo dei rifiuti, sopprime il 16 06 05 e introduce il 16 06 07*; nei rifiuti urbani compare il 20 01 43*. La data di applicazione è il 9 dicembre 2026, come fissato dalla rettifica pubblicata il 19 agosto 2025. La decisione modifica l'allegato D alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006; il Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali, con la circolare n. 8 del 23 luglio 2026, adegua d'ufficio le iscrizioni dal 9 dicembre 2026.

Da quella data il pacco esausto è un rifiuto pericoloso, e l'impresa che lo produce rientra tra i «produttori iniziali di rifiuti pericolosi» tenuti al registro cronologico di carico e scarico (art. 190 c. 1 D.Lgs. 152/2006) e alle relative registrazioni nel RENTRI: le conseguenze operative sono trattate nell'articolo sul RENTRI. Fino al conferimento, il raggruppamento avviene come deposito temporaneo nel luogo di produzione (art. 185-bis), per categorie omogenee e, per i pericolosi, nel rispetto delle norme sul deposito delle sostanze pericolose che contengono. Per il trasporto in conto proprio vale quanto visto nell'articolo sull'Albo gestori.


09 — Le 5 trappole comuni

Trappola 1 — «Sono autonomo, il D.Lgs. 81/2008 non mi riguarda»

L'art. 21 si applica proprio agli autonomi, ai coltivatori diretti e ai soci di società semplici agricole: attrezzature conformi, DPI, tessera in appalto. La violazione delle lett. a) e b) è un reato contravvenzionale (art. 60 c. 1 lett. a).

Trappola 2 — «Siamo due soci, senza dipendenti: niente DVR»

Il socio che lavora per la società è equiparato al lavoratore (art. 2 c. 1 lett. a). La società è datore di lavoro: DVR, RSPP, formazione.

Trappola 3 — «Il generatore è a noleggio, ci pensa il noleggiatore»

Il noleggiatore attesta lo stato dell'attrezzatura alla consegna (art. 72 c. 2). Installazione, collegamenti, uso secondo le istruzioni e manutenzione durante l'uso restano a voi (art. 71 c. 4).

Trappola 4 — «Ricarico nel furgone, così le batterie restano all'asciutto»

Un volume chiuso trasforma un'avaria di un pacco in un problema di gas infiammabili e tossici in spazio confinato, accanto ad altri pacchi e al carburante. È esattamente lo scenario che la valutazione del rischio di incendio e, se del caso, quella del Titolo XI devono considerare. La ricarica si organizza all'aperto o in un luogo ventilato e separato.

Trappola 5 — «Il DVR l'abbiamo fatto quando abbiamo comprato il primo drone»

Nuove batterie, nuovo caricabatterie, un generatore diverso, nuove procedure di campo sono modifiche del processo produttivo: la valutazione va rielaborata entro trenta giorni (art. 29 c. 3). Dal 9 dicembre 2026 cambia anche la gestione dei pacchi esausti.


10 — Checklist prima di iniziare la ricarica in campo

Da compilare all'arrivo sul posto, prima di montare la postazione.

  • 1. Configurazione verificata: autonomo (art. 21), impresa con lavoratori o soci lavoratori (artt. 17, 28), impresa in cantiere (Titolo IV)
  • 2. DVR rielaborato dopo l'ultima modifica di flotta o procedure (art. 29 c. 3); per l'autonomo, attrezzature e DPI conformi
  • 3. Presso un committente datore di lavoro: informazioni sui rischi ricevute e DUVRI sottoscritto, quando dovuto (art. 26)
  • 4. In cantiere: POS consegnato (impresa con lavoratori) o indicazioni del CSE ricevute (autonomo); patente a crediti, salvo prestazione di natura intellettuale (art. 27)
  • 5. Tessera di riconoscimento con fotografia, generalità e datore di lavoro o committente
  • 6. Caricabatterie e generatore alimentati e collegati secondo le istruzioni del costruttore; libretto e attestazione del noleggiatore a bordo
  • 7. Postazione di ricarica all'aperto o ventilata, lontana da carburante, fienili, depositi di prodotti
  • 8. Rifornimento del generatore a motore spento e lontano dalle batterie in carica
  • 9. Mezzi di estinzione idonei, scelti nella valutazione del rischio di incendio, con controllo semestrale registrato (Allegato IV 4.1.3, DM 1 settembre 2021)
  • 10. Avviso del divieto di acqua su apparecchi sotto tensione (Allegato IV 4.2.2-4.2.3) e procedura scritta per il pacco danneggiato
  • 11. Addetti antincendio designati e formati al livello corretto (DM 2 settembre 2021), dove ci sono lavoratori
  • 12. Pacchi esausti separati in deposito temporaneo con il codice EER corretto: 16 06 05 fino all'8 dicembre 2026, 16 06 07* dal 9 dicembre 2026

11 — Cosa fa Certifly per batterie e sicurezza

Certifly tiene il registro delle batterie di ogni drone: numero di serie, modello, data di messa in servizio, cicli di ricarica, stato di salute, ultima e prossima ispezione, condizioni e temperatura di conservazione, stato di sicurezza, con firma di chi ha ispezionato. Da questi dati il GO/NO-GO della missione valuta ogni pacco montato sul drone: un pacco in stato critico per cicli, stato di salute o età blocca il volo, uno in stato di attenzione lo segnala, e un pacco messo in quarantena o ritirato blocca la missione finché non viene smontato. Le soglie di attenzione e di criticità sono valori predefiniti del prodotto, non soglie di legge.

Certifly non genera il DVR: ne registra protocollo e data dell'ultima revisione e ricorda quando rivederlo, con avvisi a 90, 60, 30 e 7 giorni dalla cadenza scelta. Il DUVRI ricevuto dal committente e il POS del cantiere si caricano nel fascicolo con i loro estremi, insieme ai rischi da interferenza dell'operazione UAS.


Bibliografia

Fonti primarie

  • D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 — Testo unico salute e sicurezza sul lavoro, testo vigente: artt. 2, 17, 21, 26, 27, 29, 34, 37, 46, 55, 60, 69-72, 80, 81, 87, 89-96, 100, 287-294, 306; Allegati IV, X, XV, XLIX. Normattiva
  • DL 31 ottobre 2025, n. 159, convertito dalla L. 29 dicembre 2025, n. 198 — Misure urgenti per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 3: badge di cantiere e patente a crediti). Normattiva
  • DM Interno 1 settembre 2021 — Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio. Gazzetta Ufficiale
  • DM Interno 2 settembre 2021 — Gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza, formazione degli addetti. Gazzetta Ufficiale
  • DM Interno 3 settembre 2021 — Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro. Gazzetta Ufficiale
  • Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025, rep. 59/CSR — Durata e contenuti minimi dei percorsi formativi ex art. 37 D.Lgs. 81/2008. Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025
  • Regolamento (UE) 2023/1542 — Batterie e rifiuti di batterie: artt. 3, 61. EUR-Lex
  • D.Lgs. 10 febbraio 2026, n. 29 — Adeguamento della normativa nazionale al Reg. (UE) 2023/1542. Normattiva
  • Decisione delegata (UE) 2025/934 — Elenco dei rifiuti, rifiuti di batterie. EUR-Lex; rettifica del 19 agosto 2025 sulla data di applicazione. EUR-Lex
  • D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — artt. 185-bis, 188-bis, 190. Normattiva

Prassi e documenti istituzionali

  • Ispettorato nazionale del lavoro, prot. 724 del 30 ottobre 2023 — Rivalutazione delle ammende e delle sanzioni del D.Lgs. 81/2008 (D.D. n. 111/2023), con tabella degli importi. INL
  • Ispettorato nazionale del lavoro, circolare n. 4 del 23 settembre 2024 — Patente a crediti. INL
  • Albo nazionale gestori ambientali, Comitato nazionale, circolare n. 8 del 23 luglio 2026 — Applicazione della Decisione delegata (UE) 2025/934. Albo gestori
  • DJI Agricoltura — Specifiche tecniche Agras T50 (batteria DB1560, caricabatterie C10000, generatore D12000i). ag.dji.com

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Contenuto informativo e divulgativo. Non sostituisce il parere di un RSPP, di un tecnico antincendio abilitato o di un consulente ambientale. Valutazione dei rischi, classificazione delle zone, scelta dei mezzi di estinzione e classificazione dei rifiuti vanno verificate sul caso concreto.

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